Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.2 credito al commercio |
Data: | 04/08/1971 |
Numero: | 594 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [...] |
§ 30.2.C - Legge 4 agosto 1971, n. 594. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(G.U. 16 agosto 1971, n. 206)
E' convertito in legge il
All'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
"Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'art. 3 della
La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata
All'art. 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'art. 2 della
L'art. 8 è sostituito con il seguente:
"Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 3 della
Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
Lire 5.500 milioni per l'anno 1971
Lire 5.500 milioni per l’anno 1972
Lire 5.000 milioni per l’anno 1973
Lire 11.500 milioni per l’anno 1974
Lire 14.500 milioni per l’anno 1975
Lire 14.500 milioni per l’anno 1976
Lire 14.500 milioni per l’anno 1977
Lire 14.500 milioni per l’anno 1978
Lire 11.500 milioni per l’anno 1979
Lire 8.500 milioni per l’anno 1980
Lire 5.000 milioni per l’anno 1981 ".
All'articolo 11, primo comma, le parole: “lire14.100 milioni”, sono sostituite con le parole: “lire 16.600 milioni”.
[1] Abrogata dall'art. 24 del