§ 30.2.C - Legge 4 agosto 1971, n. 594.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:04/08/1971
Numero:594


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [...]


§ 30.2.C - Legge 4 agosto 1971, n. 594. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(G.U. 16 agosto 1971, n. 206)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

     "Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

     La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta".

     All'art. 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:

     "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni".

     L'art. 8 è sostituito con il seguente:

     "Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

     Lire 5.500 milioni per l'anno 1971

     Lire 5.500 milioni per l’anno 1972

     Lire 5.000 milioni per l’anno 1973

     Lire 11.500 milioni per l’anno 1974

     Lire 14.500 milioni per l’anno 1975

     Lire 14.500 milioni per l’anno 1976

     Lire 14.500 milioni per l’anno 1977

     Lire 14.500 milioni per l’anno 1978

     Lire 11.500 milioni per l’anno 1979

     Lire 8.500 milioni per l’anno 1980

     Lire 5.000 milioni per l’anno 1981 ".

     All'articolo 11, primo comma, le parole: “lire14.100 milioni”, sono sostituite con le parole: “lire 16.600 milioni”.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.