§ 22.5.83 - Legge 12 marzo 1968, n. 315.
Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:12/03/1968
Numero:315


Sommario
Art. 1.      Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo [...]
Art. 2.      Ai finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.
Art. 3.      Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 23 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico [...]
Art. 4.      Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo [...]


§ 22.5.83 - Legge 12 marzo 1968, n. 315.

Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.

(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)

 

     Art. 1.

     Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, e 6 maggio 1966, n. 308, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 2.

     Ai finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali.

     Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è elevato a lire 200 milioni.

 

          Art. 3.

     Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 23 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS) di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie situate nel territorio della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208, e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine, senza il contributo dello Stato, alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, nonchè per la formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi.

     I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorchè l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.

 

          Art. 4.

     Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), dall'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) e dal Credito industriale sardo (CIS) anche per la concessione di finanziamenti previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1967, n. 38.