Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 12/03/1968 |
Numero: | 315 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo [...] |
Art. 2. Ai finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali. |
Art. 3. Gli istituti regionali costituiti ai sensi della legge 23 giugno 1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie, nonchè l'Istituto per lo sviluppo economico [...] |
Art. 4. Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive integrazioni, e alla legge 1° febbraio 1965, n. 60, possono essere utilizzate dall'Istituto per lo [...] |
§ 22.5.83 - Legge 12 marzo 1968, n. 315.
Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
(G.U. 8 aprile 1968, n. 91)
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della
Ai finanziamenti di cui all'art. 1 della
Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'art. 5 della
Gli istituti regionali costituiti ai sensi della
I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere estesi all'acquisto dei locali nei quali l'impresa commerciale svolge la sua attività, allorchè l'acquisto stesso risulti utile in relazione al programma di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, per cui il finanziamento è richiesto.
Le disponibilità dei fondi di rotazione di cui alla