Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 28/12/2000 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1999). |
Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1999). |
Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1999). |
Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa). |
Art. 5. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni). |
Art. 6. (Modificazioni ai fondi globali). |
Art. 7. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2000 e precedenti). |
Art. 8. (Istituzione, modificazione di capitoli). |
Art. 9. (Integrazioni autorizzazioni di spesa). |
Art. 10. (Interventi per la mobilità ciclistica). |
Art. 11. (Contributo straordinario per la progettazione). |
Art. 12. (Attuazione della l.r. 15 novembre 1996, n. 46). |
Art. 13. (Contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative). |
Art. 14. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13). |
Art. 15. (Modifica della l.r. 20 maggio 1997, n. 33). |
Art. 16. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14). |
Art. 17. (Contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili). |
Art. 18. (Interventi straordinari in materia di distribuzione carburanti). |
Art. 19. (Interventi a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali). |
Art. 20. (Contributi per crisi idrica). |
Art. 21. (Differimento dei termini l.r. 29 ottobre 1988, n. 38). |
Art. 22. (Opere di pronto intervento). |
Art. 23. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12). |
Art. 24. (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali). |
Art. 25. (Soppressione fondo sociale ex articolo 36 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44). |
Art. 26. (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31). |
Art. 27. (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 17). |
Art. 28. (Attuazione della l.r. 9 novembre 1998, n. 38). |
Art. 29. (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 15). |
Art. 30. (Modifica della l.r. 6 luglio 1998, n. 21). |
Art. 31. (Modifica della l.r. 18 aprile 1994, n. 14). |
Art. 32. (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto). |
Art. 33. (Modifica della l.r. 23 marzo 2000, n. 21). |
Art. 34. (Modifica della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71). |
Art. 35. (Modifica della l.r. 13 marzo 1995, n. 23). |
Art. 36. (Asili nido). |
Art. 37. (Pubblicazione dei decreti dei dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione). |
Art. 38. (Quadri generali riassuntivi). |
Art. 39. (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti). |
Art. 40. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 6.3.50 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.
Assestamento del bilancio 2000.
(B.U. 4 gennaio 2001, n. 1 - suppl. n. 1).
Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1999).
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della
Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1999).
1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della
Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1999).
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1999, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2000 per l'importo presunto di lire 1.268.293.942.706, è stabilito in lire 912.514.894.289 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1999.
Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
Art. 5. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).
1. Per l'anno 2000 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella A, e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2001.
Art. 6. (Modificazioni ai fondi globali).
1. Per effetto delle variazioni introdotte dal precedente articolo 4, l'entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi: capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per lire 3.553.066.850; capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per lire 1.000 milioni.
2. Gli elenchi 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dalla allegata tabella B.
Art. 7. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2000 e precedenti).
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67 della
2. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1997, già stabilita nell'importo di lire 104.751.387.416 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della
3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1998, già stabilita nell'importo di lire 101.419.356.338 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della
4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell'importo di lire 174.387.085.681 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della
5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 25 della
Art. 8. (Istituzione, modificazione di capitoli).
1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 2000, i capitoli elencati nella allegata tabella C con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.
2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 2000 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nella allegata tabella D.
Art. 9. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della
2. Per il finanziamento dei progetti per i soggetti affetti da disturbi mentali, previsti dall'articolo 32 della
3. Per rendere possibile l'attivazione delle risorse provenienti dal Ministero del commercio, industria e artigianato ai sensi dell'articolo 6 della
4. Per le funzioni svolte dalle Province in materia di vigilanza ecologica, di cui alla
5. Per l'implementazione del sistema informatico funzionale alla pianificazione del trasporto pubblico locale è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 300 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222134.
6. Per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti di cui alla
7. Per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cui alla
8. L'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione ed il miglioramento del porto di Fano, di cui all'articolo 8 commi 4 e 5 della
9. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale, di cui al reg. CE 1257/1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa complessiva di lire 7.500 milioni così ripartita:
a) capitolo 3123101 - lire 1.057.601.775;
b) capitolo 3123102 - lire 35.124.319;
c) capitolo 3123231 - lire 1.860.941.977;
d) capitolo 3123232 - lire 4.546.331.929.
10. Per il sostegno dell'iniziativa Festival "Il violino e la selce" organizzato dall'"Associazione Marche musica contemporanea - Comuni Ancona, Fano, Gabicce, San Benedetto" è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni. La somma è iscritta in aumento del capitolo 4112130.
Art. 10. (Interventi per la mobilità ciclistica).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della
2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2132239 dello stato di previsione della spesa.
3. Lo stanziamento di competenza del capitolo 2132215 dello stato di previsione della spesa, pari a lire 200 milioni, costituisce il concorso della Regione Marche per il finanziamento di interventi aggiuntivi per la mobilità ciclistica, ai fini dell'attribuzione della quota statale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della
Art. 11. (Contributo straordinario per la progettazione).
1. Per la progettazione del tratto dell'asse pedemontano Carbonaria- Comunanza, è concesso a favore della Comunità montana dei Sibillini un contributo straordinario di lire 55 milioni.
2. La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.
Art. 12. (Attuazione della
1. Per l'attività inerente l'assistenza tecnica prevista dalla
Art. 13. (Contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative).
1. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera a), della
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 3273204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.
Art. 14. (Modifica della
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della
5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla
Art. 15. (Modifica della
1. Il termine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 16. (Modifica della
1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c) della
2. [3].
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della
4. L'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 7 della
5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera a) della
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b) della
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b) della
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) della
9. L'autorizzazione di spesa prevista dalla
Art. 17. (Contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili).
1. Per il biennio 2000-2001, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della
2. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare [4].
Art. 18. (Interventi straordinari in materia di distribuzione carburanti).
1. Al fine di agevolare il mantenimento dei servizi minimali relativamente agli impianti di distribuzione carburanti, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 150 milioni finalizzata alla realizzazione di un impianto nei comuni privi di tale servizio e alla ristrutturazione e/o adeguamento alle normative di sicurezza nei comuni con un solo impianto. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3246210.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione dei contributi.
Art. 19. (Interventi a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 500 milioni, iscritta a carico del capitolo 4311102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per la realizzazione di interventi specifici a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 da concordare con le due Regioni.
Art. 20. (Contributi per crisi idrica).
1. Ai Comuni interessati dalla crisi idrica verificatasi nell'estate 2000 e impegnati nello svolgimento dei servizi di approvvigionamento idrico di emergenza, è erogato un contributo straordinario pari a complessive lire 400 milioni da ripartire tra le Amministrazioni proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute.
2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4311104 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.
Art. 21. (Differimento dei termini
1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della
Art. 22. (Opere di pronto intervento).
1. Lo stanziamento del capitolo 2113201 "Opere di pronto intervento ai sensi del
Art. 23. (Modifica della
Art. 24. (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali).
1. La Regione concede contributi alle Aziende speciali e agli organismi di gestione di proprietà collettive e di uso civico, comunque associati, per lo svolgimento di attività destinate alla valorizzazione ambientale di aree forestali collettive e di uso civico.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della
3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2144201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.
Art. 25. (Soppressione fondo sociale ex articolo 36 della
[1. Il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 36 della
Art. 26. (Attuazione della
1. Il termine di presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 della
Art. 27. (Modifica della
1. L'importo di lire 1.200 milioni previsto dall'articolo 11, comma 1, della
Art. 28. (Attuazione della
1. Il termine del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, previsto dall'articolo 3, comma 3, della
2. Il termine relativo all'articolo 34, comma 7, punto 3, della
Art. 29. (Modifica della
1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della
Art. 30. (Modifica della
Art. 31. (Modifica della
Art. 32. (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto).
1. I contributi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 bis della
2. I contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un intervento stralcio prioritario del piano dei beni culturali di cui all'articolo 8 della
4. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 8 della
5. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie all'attuazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto anche in deroga alla
Art. 33. (Modifica della
1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2, della
Art. 34. (Modifica della
1. All'articolo 23 della
.
Art. 35. (Modifica della
Art. 36. (Asili nido).
1. L'importo di lire 300 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 25 della
2. Le somme occorrenti sono iscritte in aumento del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.
Art. 37. (Pubblicazione dei decreti dei dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione). [11]
Art. 38. (Quadri generali riassuntivi).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 2000 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 2000 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.
Art. 39. (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti).
1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 86 della
Art. 40. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO 1
TABELLE DELL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO (Artt. 1, 4, 5, 6, 8, 38)
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[3] Modifica la lettera c), comma 1, art. 30 della
[4] Comma così modificato dall'art. 16 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[6] Sostituisce l'art. 15 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 100 della
[9] Modifica il comma 2, art. 2, il comma 2, art. 3 e il comma 1, art. 4 della
[10] Modifica il comma 1, art. 3 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 18 della