§ 6.3.50 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.
Assestamento del bilancio 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:28/12/2000
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1999).
Art. 2.  (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1999).
Art. 3.  (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1999).
Art. 4.  (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 5.  (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).
Art. 6.  (Modificazioni ai fondi globali).
Art. 7.  (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2000 e precedenti).
Art. 8.  (Istituzione, modificazione di capitoli).
Art. 9.  (Integrazioni autorizzazioni di spesa).
Art. 10.  (Interventi per la mobilità ciclistica).
Art. 11.  (Contributo straordinario per la progettazione).
Art. 12.  (Attuazione della l.r. 15 novembre 1996, n. 46).
Art. 13.  (Contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative).
Art. 14.  (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13).
Art. 15.  (Modifica della l.r. 20 maggio 1997, n. 33).
Art. 16.  (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14).
Art. 17.  (Contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili).
Art. 18.  (Interventi straordinari in materia di distribuzione carburanti).
Art. 19.  (Interventi a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali).
Art. 20.  (Contributi per crisi idrica).
Art. 21.  (Differimento dei termini l.r. 29 ottobre 1988, n. 38).
Art. 22.  (Opere di pronto intervento).
Art. 23.  (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12).
Art. 24.  (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali).
Art. 25.  (Soppressione fondo sociale ex articolo 36 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44).
Art. 26.  (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31).
Art. 27.  (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 17).
Art. 28.  (Attuazione della l.r. 9 novembre 1998, n. 38).
Art. 29.  (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 15).
Art. 30.  (Modifica della l.r. 6 luglio 1998, n. 21).
Art. 31.  (Modifica della l.r. 18 aprile 1994, n. 14).
Art. 32.  (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto).
Art. 33.  (Modifica della l.r. 23 marzo 2000, n. 21).
Art. 34.  (Modifica della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71).
Art. 35.  (Modifica della l.r. 13 marzo 1995, n. 23).
Art. 36.  (Asili nido).
Art. 37.  (Pubblicazione dei decreti dei dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione).
Art. 38.  (Quadri generali riassuntivi).
Art. 39.  (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti).
Art. 40.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.50 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 30.

Assestamento del bilancio 2000.

(B.U. 4 gennaio 2001, n. 1 - suppl. n. 1).

 

Art. 1. (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1999).

     1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980 n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2000 per l'importo presunto di lire 3.126.587.137.490, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 4.006.782.793.074.

     2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 per l'importo presunto di lire 2.087.614.495.580, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 3.099.281.787.578.

 

     Art. 2. (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1999).

     1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1999, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 2000 per l'importo presunto di lire 229.321.300.796 si conferma, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1999, nell'importo di lire 413.581.233.516, di cui lire 5.013.888.793 presso il tesoriere della Regione e lire 408.567.344.723 presso la Tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.

 

     Art. 3. (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1999).

     1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1999, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 2000 per l'importo presunto di lire 1.268.293.942.706, è stabilito in lire 912.514.894.289 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1999.

 

     Art. 4. (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

 

     Art. 5. (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni).

     1. Per l'anno 2000 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella A, e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2001.

 

     Art. 6. (Modificazioni ai fondi globali).

     1. Per effetto delle variazioni introdotte dal precedente articolo 4, l'entità dei fondi globali è ridotta dei seguenti importi: capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per lire 3.553.066.850; capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per lire 1.000 milioni.

     2. Gli elenchi 1 e 2 relativi ai fondi globali di cui al comma 1 sono modificati in relazione al contenuto stabilito dalla allegata tabella B.

 

     Art. 7. (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 2000 e precedenti).

     1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67 della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 2000, già stabilita nell'importo di lire 146.379.972.004 per effetto dell'articolo 23 della l.r. 23 marzo 2000, n. 22, si stabilisce nel nuovo importo di lire 181.683.235.564.

     2. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1997, già stabilita nell'importo di lire 104.751.387.416 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della l.r. 22/2000, si stabilisce nel nuovo importo di lire 102.497.809.219.

     3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1998, già stabilita nell'importo di lire 101.419.356.338 per effetto dell'articolo 24,  comma 1, lettera b) della l.r. 22/2000, si stabilisce nel nuovo importo di lire 96.751.179.518.

     4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1999, già stabilita nell'importo di lire 174.387.085.681 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della l.r. 22/2000, si stabilisce nel nuovo importo di lire 163.533.331.484.

     5. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 25 della l.r. 22/2000.

 

     Art. 8. (Istituzione, modificazione di capitoli).

     1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 2000, i capitoli elencati nella allegata tabella C con le numerazioni e denominazioni ivi stabilite.

     2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 2000 sono modificate le denominazioni dei capitoli elencati nella allegata tabella D.

 

     Art. 9. (Integrazioni autorizzazioni di spesa).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 14 marzo 1994, n. 8 è autorizzata per l'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.200 milioni. Lo stanziamento è iscritto in aumento del capitolo 4234102.

     2. Per il finanziamento dei progetti per i soggetti affetti da disturbi mentali, previsti dall'articolo 32 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, e con le medesime modalità, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 435.326.180. La somma è iscritta a carico del capitolo 4234141.

     3. Per rendere possibile l'attivazione delle risorse provenienti dal Ministero del commercio, industria e artigianato ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni a titolo di compartecipazione della Regione. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3211140 dello stato di previsione della spesa.

     4. Per le funzioni svolte dalle Province in materia di vigilanza ecologica, di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 2133104.

     5. Per l'implementazione del sistema informatico funzionale alla pianificazione del trasporto pubblico locale è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 300 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222134.

     6. Per la realizzazione di aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti di cui alla l.r. 23 luglio 1996, n. 31 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 100 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3232212.

     7. Per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi nel settore del trasporto merci e per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cui alla l.r. 31 agosto 1999, n, 25 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 814.685.000. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 2222203.

     8. L'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione ed il miglioramento del porto di Fano, di cui all'articolo 8 commi 4 e 5 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, è integrata di lire 1.500 milioni ed è rideterminata in lire 28.100 milioni. La spesa fa carico alle disponibilità del capitolo 2223203.

     9. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo rurale, di cui al reg. CE 1257/1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa complessiva di lire 7.500 milioni così ripartita:

     a) capitolo 3123101 - lire 1.057.601.775;

     b) capitolo 3123102 - lire 35.124.319;

     c) capitolo 3123231 - lire 1.860.941.977;

     d) capitolo 3123232 - lire 4.546.331.929.

     10. Per il sostegno dell'iniziativa Festival "Il violino e la selce" organizzato dall'"Associazione Marche musica contemporanea - Comuni Ancona, Fano, Gabicce, San Benedetto" è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 200 milioni. La somma è iscritta in aumento del capitolo 4112130.

 

     Art. 10. (Interventi per la mobilità ciclistica).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 e dalla l.r. 30 novembre 1999, n. 32, è autorizzato un limite d'impegno di durata quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e con termine nell'anno 2014 recante complessivamente un onere di lire 15.000 milioni.

     2. Le somme per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2132239 dello stato di previsione della spesa.

     3. Lo stanziamento di competenza del capitolo 2132215 dello stato di previsione della spesa, pari a lire 200 milioni, costituisce il concorso della Regione Marche per il finanziamento di interventi aggiuntivi per la mobilità ciclistica, ai fini dell'attribuzione della quota statale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 rifinanziata con legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

     Art. 11. (Contributo straordinario per la progettazione).

     1. Per la progettazione del tratto dell'asse pedemontano Carbonaria- Comunanza, è concesso a favore della Comunità montana dei Sibillini un contributo straordinario di lire 55 milioni.

     2. La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

     Art. 12. (Attuazione della l.r. 15 novembre 1996, n. 46).

     1. Per l'attività inerente l'assistenza tecnica prevista dalla l.r. 15 novembre 1996, n. 46, modificata dall'articolo 31 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, suddivisi in lire 2.000 milioni per le spese di parte corrente iscritti a carico del capitolo 3211129 e in lire 1.500 milioni per le spese di investimento iscritti a carico del capitolo 3211209.

 

     Art. 13. (Contributi per la costituzione di nuove imprese cooperative).

     1. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera a), della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 400 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico del capitolo 3273204 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

     Art. 14. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13).

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13 è incrementata di lire 2.200 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3251213.

     2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della l.r. 13/2000 è incrementata di lire 14 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3251215.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 13/2000 è incrementata di lire 692 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3251216.

     4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della l.r. 13/2000 è incrementata di lire 493 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3251217.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 13/2000, stabilita in lire 4.000 milioni, è rideterminata in lire 7.399 milioni.

 

     Art. 15. (Modifica della l.r. 20 maggio 1997, n. 33). [1]

     1. Il termine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, limitatamente ai contributi assegnati nell'anno 1998 per la realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera b), è prorogato al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 16. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 14). [2]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c) della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 50 milioni. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3222111 dello stato di previsione della spesa.

     2. [3].

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, è incrementata di lire 50 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 2231210.

     4. L'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 7 della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, è incrementata di lire 1.025.860.360 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3222243.

     5. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25, comma 3, lettera a) della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, è incrementata di lire 400 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3223212.

     6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 3, lettera b) della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, è incrementata di lire 450 milioni. La somma è iscritta a carico del capitolo 3223213.

     7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b) della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, è incrementata di lire 466 milioni per il finanziamento di domande presentate nell'anno 1999. La somma è iscritta a carico del capitolo 3222110.

     8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) della l.r. 33/1997, rifinanziata dalla l.r. 14/2000, iscritta a carico del capitolo 3222245, è ridotta di lire 100 milioni.

     9. L'autorizzazione di spesa prevista dalla l.r. 14/2000, stabilita in lire 23.000 milioni, è rideterminata in lire 25.291.860.360 milioni.

 

     Art. 17. (Contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili).

     1. Per il biennio 2000-2001, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia sono esercitate dalla Regione.

     2. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente Commissione consiliare [4].

 

     Art. 18. (Interventi straordinari in materia di distribuzione carburanti).

     1. Al fine di agevolare il mantenimento dei servizi minimali relativamente agli impianti di distribuzione carburanti, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 150 milioni finalizzata alla realizzazione di un impianto nei comuni privi di tale servizio e alla ristrutturazione e/o adeguamento alle normative di sicurezza nei comuni con un solo impianto. Lo stanziamento è iscritto a carico del capitolo 3246210.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri, le priorità e le modalità per l'erogazione dei contributi.

 

     Art. 19. (Interventi a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 500 milioni, iscritta a carico del capitolo 4311102 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per la realizzazione di interventi specifici a favore delle popolazioni del Piemonte e della Valle D'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 da concordare con le due Regioni.

 

     Art. 20. (Contributi per crisi idrica).

     1. Ai Comuni interessati dalla crisi idrica verificatasi nell'estate 2000 e impegnati nello svolgimento dei servizi di approvvigionamento idrico di emergenza, è erogato un contributo straordinario pari a complessive lire 400 milioni da ripartire tra le Amministrazioni proporzionalmente alle spese effettivamente sostenute.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 4311104 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

     Art. 21. (Differimento dei termini l.r. 29 ottobre 1988, n. 38). [5]

     1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 è differito, per l'anno 2000, al 30 novembre.

 

     Art. 22. (Opere di pronto intervento).

     1. Lo stanziamento del capitolo 2113201 "Opere di pronto intervento ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1948 n. 1010" può essere utilizzato anche in relazione ad eventi calamitosi verificatisi nel periodo ottobre - dicembre 1999.

 

     Art. 23. (Modifica della l.r. 23 febbraio 2000, n. 12). [6]

 

     Art. 24. (Interventi per la valorizzazione ambientale di aree forestali).

     1. La Regione concede contributi alle Aziende speciali e agli organismi di gestione di proprietà collettive e di uso civico, comunque associati, per lo svolgimento di attività destinate alla valorizzazione ambientale di aree forestali collettive e di uso civico.

     2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 1.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 2144201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000.

 

     Art. 25. (Soppressione fondo sociale ex articolo 36 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44). [7]

     [1. Il fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è soppresso.]

 

     Art. 26. (Attuazione della l.r. 20 maggio 1997, n. 31).

     1. Il termine di presentazione dei progetti di cui all'articolo 6 della l.r. 20 maggio 1997, n. 31, è stabilito, per l'anno 2000, nel 30 novembre 2000. Le relative domande possono essere presentate dalle imprese costituitesi a partire dal 1° ottobre 1999.

 

     Art. 27. (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 17).

     1. L'importo di lire 1.200 milioni previsto dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 1 giugno 1999, n. 17, è finalizzato al conferimento in conto futuri aumenti di capitale sociale della SVIM S.p.A..

 

     Art. 28. (Attuazione della l.r. 9 novembre 1998, n. 38).

     1. Il termine del 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 quale termine per l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro, che comprende anche il programma annuale delle attività dell'Agenzia Regionale Marche Lavoro, è differito, per l'anno 2001, al 30 aprile 2001.

     2. Il termine relativo all'articolo 34, comma 7, punto 3, della l.r. 38/1998, stabilito nel 31 dicembre 2000, è differito al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 29. (Modifica della l.r. 1 giugno 1999, n. 15).

     1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 1 giugno 1999, n. 15 è prorogato di 12 mesi.

 

     Art. 30. (Modifica della l.r. 6 luglio 1998, n. 21). [8]

 

     Art. 31. (Modifica della l.r. 18 aprile 1994, n. 14). [9]

 

     Art. 32. (Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto).

     1. I contributi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 bis della l.r. 23 dicembre 1998, n. 44, come aggiunto dall'articolo 1 della l.r. 24 gennaio 2000, n. 3, sono concessi anche alle imprese che non trasferiscono la propria attività temporaneamente sospesa, per il trasloco e il deposito dei beni mobili e delle scorte e la loro ricollocazione nella sede originaria. Le spese di cui alla medesima lettera c), comma 1, dell'articolo 2 bis della l.r. 44/1998, ricomprendono anche quelle per lo smontaggio delle attrezzature fisse e la loro ricollocazione nella sede originaria al termine dei lavori di ricostruzione o riparazione dell'edificio, nonché le spese per l'adeguamento degli impianti tecnici e per gli interventi di manutenzione strettamente necessari per la continuazione dell'attività nei nuovi locali.

     2. I contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 44/1998, nel limite massimo complessivo di lire 100 milioni, sono concessi a favore delle piccole imprese commerciali ed artigianali nonché delle imprese turistiche e agrituristiche operanti nei Comuni ove sono previsti programmi di recupero di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, per la riduzione di attività registrata nel periodo compreso tra il 1° giugno 1998 ed il 31 maggio 2000, che attestino di aver subito una riduzione di volume di affari di almeno il 10 per cento rispetto all'analogo periodo dei due anni precedenti il 26 settembre 1997, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 bis della l.r. 44/1998, come aggiunto dall'articolo 2 della l.r. 24 gennaio 2000, n. 3.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un intervento stralcio prioritario del piano dei beni culturali di cui all'articolo 8 della legge 61/1998 per il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di ripristino, recupero e restauro dei beni danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni ricompresi nei programmi di intervento approvati dalle Province ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 43, anche in deroga ai termini fissati ai sensi del medesimo articolo 4. Gli interventi sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine di priorità stabilito dal piano di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica, sulla base delle disponibilità previste annualmente dal programma finanziario di ripartizione. Il finanziamento a carico della Regione, nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 43/1998, viene destinato agli interventi non ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 61/1998.

     4. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 8 della legge 61/1998 sono erogati dai Comuni nei modi e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale per quelli previsti dall'articolo 4 della medesima legge, con riferimento all'importo dei lavori appaltati.

     5. La Giunta regionale adotta le misure organizzative necessarie all'attuazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto anche in deroga alla l.r. 26 aprile 1990, n. 30. Le funzioni regionali in materia di costruzione in zone sismiche di cui all'articolo 21 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13 sono esercitate dagli uffici distaccati di Muccia e Fabriano nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 33. (Modifica della l.r. 23 marzo 2000, n. 21).

     1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. 23 marzo 2000, n. 21 è differito al 30 novembre 2000.

 

     Art. 34. (Modifica della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71).

     1. All'articolo 23 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71, così come modificato dall'articolo 5 della l.r. 17 dicembre 1999, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

.

 

     Art. 35. (Modifica della l.r. 13 marzo 1995, n. 23). [10]

 

     Art. 36. (Asili nido).

     1. L'importo di lire 300 milioni di cui al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 23 marzo 2000, n. 21, riservato per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano la gestione degli asili nido in forma associata, è incrementato di lire 100 milioni.

     2. Le somme occorrenti sono iscritte in aumento del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000.

 

     Art. 37. (Pubblicazione dei decreti dei dirigenti dei servizi nel Bollettino ufficiale della Regione). [11]

 

     Art. 38. (Quadri generali riassuntivi).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 2000 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

     2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 2000 nelle risultanze di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.

 

     Art. 39. (Impegni di spesa per l'utilizzazione degli stanziamenti).

     1. E' autorizzata, in deroga al disposto di cui all'articolo 86 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25, l'assunzione di impegni di spesa a carico dei capitoli i cui stanziamenti risultino integrati o stabiliti dalla presente legge entro il 31 gennaio 2001.

 

     Art. 40. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

     ALLEGATO 1

     TABELLE DELL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO (Artt. 1, 4, 5, 6, 8, 38)

     (Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.

[3] Modifica la lettera c), comma 1, art. 30 della L.R. 20 maggio 1997, n. 1993.

[4] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 17 febbraio 2014, n. 1.

[6] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36.

[8] Articolo abrogato dall'art. 100 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27. Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 14 della L.R. 6 luglio 1998, n. 21.

[9] Modifica il comma 2, art. 2, il comma 2, art. 3 e il comma 1, art. 4 della L.R. 18 aprile 1994, n. 14.

[10] Modifica il comma 1, art. 3 della L.R. 13 marzo 1995, n. 23.

[11] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.