Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.9 calamità naturali |
Data: | 24/01/2000 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 15 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61. |
Art. 4. 1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della l.r. 44/1998, nel [...] |
§ 4.9.27 - Legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 44"Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
(B.U. 3 febbraio 2000, n. 10).
1. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 15 del
1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della
[1] Inserisce l'art. 2 bis nella
[2] Aggiunge l'art. 4 bis alla