Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale |
Data: | 30/04/1980 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 53. Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione. |
Art. 111. Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione. |
§ 6.2.3 - Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 25.
Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione. [1]
(B.U. n. 44 del 10 maggio 1980).
Artt. 1. – 52. [2]
Art. 53. Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.
I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituzioni comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, e di altri enti indicati all'articolo 141, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 ottobre e sono presentati, in allegato al bilancio regionale, al consiglio regionale per l'esame e la ratifica con atto amministrativo, dopo l'esame da parte del comitato regionale di controllo. Le variazioni dei suddetti bilanci sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale, ai sensi della
I bilanci di cui al comma precedente sono formulati in termini di competenza e in termini di cassa. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa sono indicati gli elementi di cui all'art. 41 quinto comma punti 1), 2) e 3) della presente legge. Tra le entrate e le spese di cui al detto punto 2) è iscritto l'eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente; tra le entrate di cui al detto punto 3) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
Gli enti, le aziende, gli organismi e le istituzioni indicati nel primo comma del presente articolo adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, il bilancio pluriennale secondo le modalità e per gli effetti di cui al titolo IV della presente legge; per il detto bilancio pluriennale si applicano, in quanto compatibili con le norme statutarie dei rispettivi enti, le disposizioni contenute nello stesso titolo IV.
(Omissis) [4].
Ai fini dell'approvazione il consiglio regionale può rinviare il bilancio all'ente indicando le modifiche da apportare.
Le spese degli enti, aziende e istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Regione, che concorrono alla realizzazione dei piani e progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota posta a margine dei corrispondenti piani e progetti del bilancio medesimo.
Artt. 54. – 110. [5]
Art. 111. Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.
I rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione, indicati all'articolo 5, sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 106 e 109, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione, dopo l'esame da parte del comitato regionale di controllo [6].
La mancata presentazione dei conti indicati nel comma precedente comporta l'immediata sospensione delle erogazioni dei contributi regionali dell'anno in corso.
[1] Modificata dalle LL.RR. 26 aprile 1990, n. 30, 17 gennaio 1992, n. 6, 5 settembre 1992, n. 46, 22 giugno 1994, n. 21, 6 marzo 1995, n. 22.
[2] Articoli abrogati dall’art. 74 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[4] Comma abrogato dall'art. 17 della
[5] Articoli abrogati dall’art. 74 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 17 della