§ 6.2.3 - Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 25.
Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale
Data:30/04/1980
Numero:25


Sommario
Art. 53.  Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 111.  Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.


§ 6.2.3 - Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Ordinamento contabile della Regione e procedure di programmazione. [1]

(B.U. n. 44 del 10 maggio 1980).

 

     Artt. 1. – 52. [2]

 

Art. 53. Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione.

     I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituzioni comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, e di altri enti indicati all'articolo 141, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 15 ottobre e sono presentati, in allegato al bilancio regionale, al consiglio regionale per l'esame e la ratifica con atto amministrativo, dopo l'esame da parte del comitato regionale di controllo. Le variazioni dei suddetti bilanci sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale, ai sensi della L.R. 11 agosto 1994, n. 27 [3].

     I bilanci di cui al comma precedente sono formulati in termini di competenza e in termini di cassa. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa sono indicati gli elementi di cui all'art. 41 quinto comma punti 1), 2) e 3) della presente legge. Tra le entrate e le spese di cui al detto punto 2) è iscritto l'eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell'esercizio precedente; tra le entrate di cui al detto punto 3) è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     Gli enti, le aziende, gli organismi e le istituzioni indicati nel primo comma del presente articolo adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, il bilancio pluriennale secondo le modalità e per gli effetti di cui al titolo IV della presente legge; per il detto bilancio pluriennale si applicano, in quanto compatibili con le norme statutarie dei rispettivi enti, le disposizioni contenute nello stesso titolo IV.

     (Omissis) [4].

     Ai fini dell'approvazione il consiglio regionale può rinviare il bilancio all'ente indicando le modifiche da apportare.

     Le spese degli enti, aziende e istituzioni ed altri organismi dipendenti dalla Regione, che concorrono alla realizzazione dei piani e progetti della Regione inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate nel bilancio della Regione in nota posta a margine dei corrispondenti piani e progetti del bilancio medesimo.

 

     Artt. 54. – 110. [5]

 

     Art. 111. Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione.

     I rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione, indicati all'articolo 5, sono redatti in conformità a quanto disposto negli articoli 106 e 109, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione, dopo l'esame da parte del comitato regionale di controllo [6].

     La mancata presentazione dei conti indicati nel comma precedente comporta l'immediata sospensione delle erogazioni dei contributi regionali dell'anno in corso.


[1] Modificata dalle LL.RR. 26 aprile 1990, n. 30, 17 gennaio 1992, n. 6, 5 settembre 1992, n. 46, 22 giugno 1994, n. 21, 6 marzo 1995, n. 22.

[2] Articoli abrogati dall’art. 74 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44.

[4] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44.

[5] Articoli abrogati dall’art. 74 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 31.

[6] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 44.