Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 01/06/1999 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Progetti). |
Art. 3. (Presentazione ed approvazione dei progetti). |
Art. 4. (Termini di attuazione e di rendicontazione). |
Art. 5. (Contributi regionali). |
Art. 6. (Concessione dei contributi). |
Art. 7. (Rispetto dei contratti di lavoro). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
§ 4.8.47 - L.R. 1 giugno 1999, n. 15. [1]
Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature.
(B.U. 10 giugno 1999, n. 61).
Art. 1. (Finalità).
1. Per l'anno 1999 i centri servizi, costituiti dalle società SCAM di Civitanova Marche e CTA di Pesaro, al fine di contribuire a fronteggiare le difficoltà economiche dei settori tessile-abbigliamento, pelli e cuoio e calzature e di sostenere l'occupazione, orientano la propria attività di supporto dei suddetti settori sulla base dei seguenti indirizzi e priorità e secondo il seguente elenco ordinatorio:
a) realizzazione di interventi integrati nei più importanti mercati di sbocco in modo complementare al programma regionale di promozione e internazionalizzazione delle PMI;
b) innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa, finalizzata anche alla fuoriuscita dalla esclusiva lavorazione per conto terzi;
c) fornitura di servizi, esclusi quelli già forniti dai centri stessi, volti alla certificazione di qualità, alle prove di laboratorio, alla progettazione di prova;
d) realizzazione di reti telematiche e di strumenti di qualificazione commerciale tra imprese o tra consorzi, volti al rafforzamento delle relazioni organizzative e al miglioramento della produzione;
e) valorizzazione del "fattore moda" e del "marchio", quali elementi strategici per i settori interessati;
f) smaltimento, riduzione e riuso dei residui derivanti dalle lavorazioni.
2. Beneficiari finali sono le imprese artigiane ed industriali dei settori interessati, operanti nel territorio regionale.
Art. 2. (Progetti).
1. Ciascun centro servizi, al fine di attuare gli indirizzi e le priorità di cui all'articolo 1, definisce un budget progettuale annuale, che costituisce l'elemento fondamentale per la valutazione delle attività svolte dai centri servizi.
2. Ciascun progetto, in relazione agli specifici settori di intervento riferibili all'intera filiera dei prodotti ricompresi nei settori tessile- abbigliamento, pelli, cuoio e calzature, può articolarsi in più subprogetti e deve specificare:
a) il contenuto e gli obiettivi;
b) l'impegno finanziario relativo a ciascun sub-progetto e quello complessivo, la relativa copertura, il concorso eventuale dei centri servizi e le contribuzioni disposte da altri soggetti pubblici o privati;
c) le imprese coinvolte ed i lavoratori impiegati, nonché gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese a fruire delle attività previste nel progetto; gli oneri finanziari a carico delle imprese che utilizzano le attività previste in progetto;
d) le relazioni con altri fattori economici regionali e con altri programmi in corso di attuazione o con leggi vigenti;
e) i risultati attesi in relazione agli obiettivi, ponendo in evidenza anche il risparmio energetico previsto ed il miglioramento delle condizioni ambientali atteso.
Art. 3. (Presentazione ed approvazione dei progetti).
1. I progetti vanno presentati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio artigianato industria della Giunta regionale.
2. I progetti sono valutati entro i trenta giorni successivi. Il servizio artigianato industria può chiedere chiarimenti e integrazioni, anche al fine di garantire il collegamento esclusivo tra le attività indicate, le relative spese e gli indirizzi e le priorità di cui all'articolo 1, nonché il rispetto dei tempi di attuazione.
3. In seguito alla valutazione, i progetti sono approvati con provvedimento del Dirigente del servizio artigianato industria.
Art. 4. (Termini di attuazione e di rendicontazione).
1. Le attività previste nel progetto debbono essere realizzate entro dodici mesi dall'esecutività del provvedimento di approvazione [2].
2. Il rendiconto deve essere trasmesso al servizio artigianato industria entro i sessanta giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 1.
Art. 5. (Contributi regionali).
1. I contributi regionali, per le attività che attuano gli indirizzi e le priorità di cui all'articolo 1, sono rispettivamente di lire 1.450 milioni per il settore pelli, cuoio e calzature e di lire 800 milioni per il settore tessile-abbigliamento.
2. I contributi sono concessi in relazione alle seguenti percentuali massime:
a) spese per la formazione professionale e per gli investimenti immateriali: 60 per cento della spesa ammissibile;
b) spese per investimenti materiali: 45 per cento della spesa ammissibile:
c) spese gestionali: 30 per cento della spesa ammissibile.
3. Le spese ammissibili riguardano:
a) per gli investimenti materiali: macchinari, impianti ed attrezzature; stand ed allestimenti; realizzazione di reti telematiche tra imprese o tra consorzi, volte al rafforzamento delle relazioni organizzative e al miglioramento della produzione;
b) per gli investimenti immateriali: brevetti; software applicativo specialistico legato alla realizzazione del progetto; realizzazione di strumenti di qualificazione commerciale tra imprese o tra consorzi, volti al rafforzamento delle relazioni organizzative e al miglioramento della produzione; innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative; valorizzazione del "fattore moda" e del "marchio";
c) per la gestione: spese per il personale impegnato esclusivamente nello svolgimento e nell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2; per collaborazioni professionali per la predisposizione e realizzazione dei progetti stessi, per utenze, quali le elettriche, telefoniche e simili, per viaggi e trasporto; per comunicazione, pubblicità su stampa e televisione;
d) per la formazione: spese per la docenza esterna; per vitto, alloggio e trasporto dei formandi; per materiali didattici e attrezzature utilizzati per la formazione.
Art. 6. (Concessione dei contributi).
1. Entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti e previa presentazione di idonea fideiussione, viene concessa ai centri servizi un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, e comunque non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo di ciascun progetto.
2. Il saldo viene disposto entro trenta giorni dall'approvazione dei rendiconti presentati dai centri servizi in relazione ai progetti approvati.
3. In caso di mancata o incompleta realizzazione dei progetti approvati, o di mancata presentazione o approvazione dei rendiconti, la Giunta regionale dispone la revoca dei contributi ed il recupero delle somme eventualmente erogate.
4. Il trasferimento diretto o indiretto dei contributi alle imprese, di cui alla presente legge, non può in alcun caso superare in un triennio il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU, secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.
5. Eventuali economie realizzate nello svolgimento delle attività possono essere impiegate dal servizio artigianato industria in relazione ad altri progetti approvati, rimasti in tutto o in parte senza finanziamento regionale.
Art. 7. (Rispetto dei contratti di lavoro).
1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza.
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 2.250 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) quanto alla somma di lire 1.250 milioni mediante impiego, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della
b) quanto alla somma di lire 1.000 milioni mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, partita 6 dell'elenco 1.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte, per l'anno 1999, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 1.000 milioni.
[1] Abrogata dall’art. 40 della
[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 29 della