Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 28/03/2000 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni non finanziarie). |
Art. 2. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 3. (Disposizioni urgenti per l'area Malpensa). |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.74 - L.R. 28 marzo 2000, n. 19.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000/2002 con modifiche di leggi regionali - I provvedimento.
(B.U. 31 marzo 2000, n. 13 - 2 suppl.ord.).
Art. 1. (Disposizioni non finanziarie).
1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la Giunta Regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta Regionale è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l'estinzione, e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da estinguere [1].
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. E consentito, altresì, l'allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito alla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. La Giunta è autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione dei mutui, ad emettere uno o più prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari, informandone la competente commissione consiliare.
6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.
7. La Giunta è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli strumenti di cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.
8. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie future più favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse.
9. La Giunta Regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.
10. Alla
a) [2]
b) [3]
c) i commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 7, come aggiunti dall'articolo 2, comma 5, lettera a) della
d) [4]
e) [5]
11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
- la descrizione del capitolo 2.2.2.1.2908 "Contributi per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone a rischio di emarginazione e per l'eliminazione di barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone portatrici di handicap" è così modificata "Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone anziane o portatrici di handicap", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, lettera c) della
- all'ambito 2, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 2.2.2.1.5214 "Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4 della
- all'ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito per memoria il capitolo 2.4.2.2.5215 "Contributi straordinari a fondo perduto per l'iniziativa Frisl Beni culturali - Spettacolo";
- la descrizione del capitolo 4.2.1.1.4963 è così modificata: "Spese per il conferimento delle funzioni tecnico amministrative in materia di trasporto pubblico, impianti a fune e sistemi a guida vincolata, navigazione interna a favore delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e dei comuni", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, degli articoli 5 e 6 comma 1 e dell'articolo 31, commi 1 e 2 della
- la descrizione del capitolo 4.2.2.2.4956 è così modificata: "Spese per l'avvio e l'impianto delle attività delegate in materia di demanio delle acque interne ai comuni lacuali rivieraschi", ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 31, comma 3, lettera f) della legge regionale 22/98.
12. Sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'articolo 36, comma 7 quinquies della
13. Alla
a) [6]
b) [7]
14. All'elenco "E" relativo ai capitoli di spesa collegati ai fini delle variazioni compensative ex articolo 36, comma 7 quinquies della
15. [8]
16. Al fine di consentire la completa realizzazione degli interventi in corso relativi all'iniziativa A) Anziani, finanziati a valere sul F.R.I.S.
17. [9]
18. Alla
a) [10]
b) la lettera f) del comma primo dell'articolo 3 è abrogata;
c) il comma primo dell'articolo 4 è abrogato;
d) [11]
19. [12]
Art. 2. (Disposizioni finanziarie).
1. A seguito del mancato accertamento ed utilizzo nell'esercizio 1999 delle risorse messe a disposizione dalla fondazione Cariplo e già stanziate con
2. In relazione all'istituzione del fondo, alimentato con risorse statali, per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa di cui all'articolo 6, comma 3 della
3. Gli impegni sul capitolo 2.2.9.1.5089 sono subordinati all'accertamento del corrispondente importo sul capitolo di entrata 2.1.5088.
4. In attuazione dell'articolo 4, comma 134, lettera c) della
5. All'onere di L. 500.000.000 di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, utilizzando all'uopo le risorse previste alla voce 2.4.2.1.9153 "Pdl - oneri derivanti dalla delega catalogazione beni culturali".
6. Alla determinazione della spesa di cui al comma 4 per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della
7. In relazione all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c) e all'articolo 11, comma 3 della
8. All'onere di L. 1.200.000.000 di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al cap. 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
9. In relazione alla
10. L'erogazione della somma di L. 1.300.000.000 di cui al comma 9 è subordinata all'avvenuto accertamento dell'importo di L. 921.210.031, relativo al mancato utilizzo e alla restituzione alla Regione del finanziamento concesso con
11. All'onere di L. 1.300.000.000, si provvede per L. 920.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese impreviste" iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 e per L. 380.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 utilizzando all'uopo le risorse previste alla voce 4.3.8.1.9004 "PDL - direttiva 'Seveso 2' in materia di rischi industriali".
12. In relazione all'attestamento di alcune corse di trasporto pubblico locale di persone gestite dalla società "Sgea Lombardia s.p.a." alla stazione MM2 "Famagosta", disposto con
13. In attuazione degli articoli 4 e 31 della
14. All'onere di L. 796.179.000 di cui ai commi 12 e 13, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.2156 "Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità", dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
- al titolo 3, categoria 4 è istituito il capitolo 3.4.5208 "Rimborso del contributo concesso al comune di Rodano per i lavori di bonifica della discarica" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 921.210.031;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.8.5011 "Contributo della fondazione Cariplo per interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi" è incrementata di L. 2.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.5088 "Economie derivanti da trasferimenti statali in annualità di edilizia residenziale pubblica" è incrementata di L. 80.000.000.000.
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.3.2.5012 "Spese per interventi urgenti di ripristino del palazzo Bagatti Valsecchi" è incrementata di L. 2.000.000.000;
- all'ambito 2, settore 4, obiettivo 2 è istituito il capitolo 2.4.2.1.5209 "Contributi alle Province per funzioni delegate relative a censimento, inventariazione e catalogazione di beni culturali" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000;
- all'ambito 4, settore 2, obiettivo 2 è istituito il capitolo 4.2.2.1.5210 " Riversamento ai comuni di quota parte degli introiti derivanti dai canoni di concessione del demanio lacuale relativi all'anno 2000" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.200.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.537 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" è ridotta di L. 1.200.000.000;
- all'ambito 4, settore 3, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.3.1.1.5211 "Spese per l'attuazione del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Comuni di Pioltello e Rodano, Provincia di Milano e Parco Agricolo Sud Milano" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.300.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.1.1.538 "Fondo di riserva per le spese impreviste" è ridotta di L. 920.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.1.1.546 "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi è ridotta di L. 880.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.9.1.5089 "Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui contratti per l'accesso alla prima casa - finanziamento statale" è incrementata di L. 80.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.1.1.1.2156 "Spese per studi finalizzati alla predisposizione dei piani regionali dei trasporti e della viabilità" è ridotta di L. 796.179.000;
- all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.2.1.1.5212 "Contributi a favore della società "Sgea Lombardia s.p.a." per l'anno 1998 a seguito di attestamento corse "MM2 Famagosta" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 46.179.000;
- all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.2.4.1.5213 "Contributo alle Amministrazioni provinciali per il pagamento delle spese sostenute nel periodo 1 luglio 1998/31 dicembre 1998 per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate e quelle loro sub- delegate" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 750.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.2908 "Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in immobili adibiti a civile abitazione di persone anziane o portatrici di handicap" è ridotta di L. 150.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.2.1.5214 "Rimborso agli enti pubblici e privati interessati degli oneri sostenuti per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici per non vedenti" è incrementata di L. 150.000.000.
16. Gli impegni sul capitolo 4.2.2.1.5210 sono subordinati agli effettivi introiti accertati sul capitolo 1.1.205.
17. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della
18. All'onere complessivo di cui al comma 17 pari a L. 6.732.489.845 di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2000, di cui L. 5.411.310.845 in conto capitale e L. 1.321.179.000 di parte corrente si provvede per la parte in capitale, per L. 921.210.031 con la disponibilità di cui al comma 10 e per la rimanente somma di L. 4.490.100.814 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000; per la parte corrente per L. 1.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 "Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti" e per L. 321.179.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
19. Sono autorizzate per gli anni 2000 e 2001 le riduzioni di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all'allegata tabella n. 2.
20. E' autorizzata per gli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002 la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, di L. 91.919.149.783 di cui:
- L. 44.243.870.195 per il 2000 di cui L. 32.178.82 1.000 di parte corrente e L. 12.065.049.195 in conto capitale;
- L. 2.537.639.794 in conto capitale per l'anno 2001;
- L. 45.137.639.794 in conto capitale per l'anno 2002.
21. Alla copertura dell'onere di L. 44.243.870.195 per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2000 di cui L. 32.178.821.000 di parte corrente e L. 12.065.049.195 in capitale, si provvede per la parte in conto capitale, per L. 11.338.789.829 mediante utilizzo delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 19 e per la restante somma di L. 726.259.366 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000; alla copertura della parte corrente di L. 32.178.821.000 si provvede per L. 30.000.000.000 con le disponibilità di parte corrente conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa di cui al comma 19 e per la rimanente somma di L. 2.178.821.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.
22. Alla copertura dell'onere in conto capitale di L. 2.537.639.794 per l'anno 2001, di cui al comma 20, si provvede per L. 537.639.794 con le risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui al comma 17 e per la rimanente somma di L. 2.000.000.000 mediante utilizzo, per pari importo, delle disponibilità in conto capitale conseguenti alle riduzioni di autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 di cui al comma 19; alla copertura dell'onere in conto capitale di L. 45.137.639.794 per l'anno 2002, di cui al comma 20, si provvede mediante utilizzo, per pari importo, delle disponibilità in conto capitale per l'anno 2002 di cui al comma 17.
Art. 3. (Disposizioni urgenti per l'area Malpensa).
1. In relazione ad alcune particolari situazioni di emergenza legate al disagio abitativo dei residenti nei comuni ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d'Area Malpensa, in attesa della accensione del mutuo autorizzato dall'articolo 1, comma 7 della
2. L'anticipazione di cui al comma 1 sarà recuperata sulle entrate derivanti dalla contrazione del mutuo da stipularsi ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della
3. L'autorizzazione di spesa disposta per il 2000 dalla
4. All'onere di L. 5.000.000.000 di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2000 di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
5. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- al titolo 3, categoria 4 è istituito per memoria il capitolo 3.4.5228 "Recupero delle anticipazioni effettuate per la delocalizzazione dei residenti nei comuni ricompresi nell'area Malpensa".
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- all'ambito 4, settore 3, obiettivo 3 è istituito il capitolo 4.3.3.2.5229 "Anticipazioni finanziarie per il superamento dell'emergenza legata al disagio abitativo e conseguente delocalizzazione dei soggetti interessati", con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 5.000.000.000;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.5.4.2.4987 "Fondo per il concorso regionale al finanziamento di interventi relativi ad accordi di programma quadro" è ridotta di L. 5.000.000.000."
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Tabella: 1 (omissis)
Tabella: 2 (omissis)
Tabella: 3 (omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Lettera modificata dall’art. 1 della
[3] Aggiunge il comma 5 bis, dopo il comma 5 dell'art. 6 della
[4] Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 10 della
[5] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter, dopo il comma 3 dell'art. 10 della
[6] Sostituisce con un periodo i precedenti periodi terzo e quarto dell'art. 3, comma 10, della
[7] Sostituisce il comma 9 dell'art. 6, della
[8] Aggiunge il comma 3 bis, dopo il comma 3 dell'art. 50 della
[9] Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della
[10] Sostituisce la lett. e) del comma primo dell'art. 3 della
[11] Sostituisce il secondo comma dell'art. 4 della
[12] Sostituisce i commi 5 e 7 dell'art. 10 della