§ 5.2.41 – L.R. 10 dicembre 1997, n. 43.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:10/12/1997
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Variazioni di bilancio).
Art. 2.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 3.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.2.41 – L.R. 10 dicembre 1997, n. 43. [1]

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento.

(B.U. 15 dicembre 1997, n. 51 – S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Variazioni di bilancio).

     1. Per la creazione di imprese da parte di giovani di cui all'art. 2 della l.r. 10 dicembre 1986, n. 68 «Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa complessiva di L. 4.100.000.000 e precisamente:

     a) L. 2.600.000.000 utilizzando all'uopo le quote restituite dal fondo regionale per la creazione d'imprese da parte di giovani di cui all'art. 4, primo comma lett. c);

     b) L. 1.500.000.000 mediante l'impiego degli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie accreditate a Finlombarda s.p.a. di cui all'art. 4.

     2. In seguito alla maggiore entrata di L. 699.198.432 per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla l.r. 13 settembre 1996, n. 22 concernente modifiche dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» del 25 novembre 1994, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, una spesa di pari importo per l'erogazione delle borse di studio o dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari».

     All'onere di L. 699.198.432 si provvede con le risorse derivanti dal maggior accertamento di pari importo.

     3. Ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 concernente il piano regionale e la gestione delle aree protette, è autorizzata, per il 1997, la spesa complessiva di L. 200.000.000 di cui:

     a) L. 100.000.000 per la gestione e la pianificazione dei parchi regionali, di cui all'art. 13, comma 1 e 2, all'art. 16, comma 2 e all'art. 17, comma 7;

     b) L. 100.000.000 per la valorizzazione e promozione ambientale di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 4.

     All'onere di L. 200.000.000 per il 1997, si provvede per L. 100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia» e per L. 100.000.000 mediante la riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1722 «Contributi per convegni e per progetti diretti a promuovere campagne di risparmio energetico», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     4. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2, della l.r. 29 aprile 1995, n. 35 «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» come modificata dalla l.r. 9 giugno 1997, n. 20, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 500.000.000.

     All'onere di L. 500.000.000 per il 1997 si provvede, per pari importo, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.4.3.1.9028 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     5. Per la realizzazione e la modifica di impianti di risanamento ambientale di cui all'art. 14 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 2.500.000.000.

     All'onere di L. 2.500.000.000, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse resesi disponibili riducendo l'autorizzazione di spesa disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 «Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999», sul capitolo 3.3.2.2.2876.

     6. Per la pubblicazione del catalogo della mostra «Valtellina '97» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 49.500.000, utilizzando all'uopo la somma di pari importo messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.

     7. In relazione al decreto del ministro dei lavori pubblici del 16 aprile 1997, n. 268, con il quale sono state attribuite alla regione Lombardia le giacenze delle annualità non utilizzate a tutto il 31 dicembre 1991 per le finalità dell'edilizia abitativa, quantificate in L. 444.960.000.000 a seguito della rimodulazione dell'importo originario di L. 633.150.822.517, effettuata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4 del d.m. dei lavori pubblici, n. 268 del 1997, saranno recuperate ed acquisite al bilancio regionale le spese già autorizzate e successivamente impegnate con la l.r. 15 dicembre 1993, n. 39 «Contributo in conto capitale per la costituzione l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica», e con le leggi regionali n. 27/94, n. 37/95, n. 33/96, n. 5/97 e n. 35/97 aventi ad oggetto variazioni ed assestamento ai bilanci preventivi della regione Lombardia a copertura delle economie non reiscritte sull'apposito fondo del bilancio inerenti alle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» come successivamente modificata.

     8. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo» così come integrata dalla l.r. 9 dicembre 1994, n. 38 è autorizzata, per il 1997, la spesa di L. 482.000.000 per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo.

     All'onere complessivo di L. 482.000.000, per il 1997, si provvede per L. 322.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.3.3.1.9112 e per L. 160.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1345 «Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     9. Per l'attuazione degli interventi previsti nel «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» predisposto ai sensi del regolamento CEE del 20 luglio 1993, n. 2081, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, quale cofinanziamento regionale la spesa di L. 2.400.000.000.

     L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 37, sul capitolo di spesa 3.4.8.1.3754 «Contributi a soggetti pubblici e privati per l'elaborazione dei progetti di intervento di riconversione dell'industria bellica» è ridotta per L. 2.400.000.000.

     All'onere di L. 2.400.000.000 si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.

     10. Per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico di cui all'art. 2 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 «incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 2.000.000.000.

     L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 29 aprile 1995, n. 37, sul capitolo di spesa 3.4.6.2.3845 «Contributi in capitale per la predisposizione o l'ampliamento di aree attrezzate, per il riadattamento di edifici produttivi dismessi e delle aree annesse nonché per la creazione e il potenziamento di infrastrutture e servizi destinati agli insediamenti produttivi» è ridotta per L. 2.000.000.000.

     All'onere di L. 2.000.000.000 si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.

     11. Ai fini dei ripopolamenti ittici di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva di cui all'art. 34 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 «Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 449.500.000.

     Sono ridotte le autorizzazioni di spesa disposte dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 sui capitoli di spesa 3.2.6.2.2384 «Contributi in capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi per il miglioramento e il potenziamento della pesca professionale», 3.2.6.2.2385 «Contributi in capitale a pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale per l'acquisto e la revisione generale di barche e motori nonché per l'acquisto di altre attrezzature» e 3.2.6.2.2427 «Contributi in capitale finanziati con mezzi regionali per la realizzazione, acquisizione di strutture relative al settore acquacoltura» rispettivamente per L. 80.500.000, L. 84.000.000 e L. 285.000.000.

     All'onere di L. 449.500.000, per il 1997, si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spese di cui sopra.

     12. Al fine di favorire la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane di cui all'art. 4, l.r. 22 dicembre 1989, n. 80 «Integrazioni e modifiche della l.r. 5 aprile 1976, n. 8 "Legge forestale regionale" e dell'art. 4 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 315.000.000.

     L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla l.r. 4 marzo 1997, n. 5 sul capitolo 3.2.6.2.2427 «Contributi in capitale finanziati con mezzi regionali per la realizzazione, acquisizione di strutture relative al settore acquacoltura» è ridotta per L. 315.000.000.

     All'onere di L. 315.000.000 si provvede mediante le risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.

     13. Per l'istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia di cui all'art. 4 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici», è autorizzata la spesa di L. 400.000.000.

     All'onere di L. 400.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     14. Per la realizzazione degli interventi nelle zone montane, collinari e svantaggiate di infrastrutture agricole pubbliche e private di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 7 marzo 1991, n. 6 «Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di L. 300.000.000.

     All'onere di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     16. La descrizione del capitolo 1.2.6.1.343 è così modificata: «Spese postali, telegrafiche e per atti di notifica».

 

     Art. 2. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.