§ 2.3.26 - L.R. 13 settembre 1996, n. 22.
Modifica dell'art. 43 (Tributi regionali per il diritto allo studio) della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:13/09/1996
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della l.r. 25 novembre 1994, n. 33).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Procedura d'urgenza).


§ 2.3.26 - L.R. 13 settembre 1996, n. 22. [1]

Modifica dell'art. 43 (Tributi regionali per il diritto allo studio) della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario».

(B.U. 16 settembre 1996, n. 38 - 1 suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della l.r. 25 novembre 1994, n. 33). [2]

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 viene istituito per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, al titolo 1 categoria 1, il capitolo 1.1.4234 «Entrate derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario».

     2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito, per memoria, il capitolo 3.1.6.1.4235 «Contributi agli ISU per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari».

 

     Art. 3. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

 

 

ALLEGATO A

SCHEMA-TIPO  DELLA   CONVENZIONE  TRA   REGIONE  LOMBARDIA   E  LE

UNIVERSITA' PER  LA RISCOSSIONE, IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE

LOMBARDIA, DA PARTE DELLE UNIVERSITA' DELLA TASSA REGIONALE PER IL

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, ISTITUITA QUALE TRIBUTO PROPRIO

DELLA REGIONE  DAL VENTESIMO  COMMA DELL'ART.  3  DELLA  LEGGE  28

DICEMBRE 1995, N. 549

 

     Convenzione  tra   la  regione  Lombardia  e  l'università  o

istituto superiore  ....... per la riscossione in nome e per conto

della regione  Lombardia,  da  parte  dell'università  o  istituto

superiore  della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio

universitario,  istituita  quale  tributo  proprio  della  regione

dall'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     L'anno 1996 (millenovecentonovantasei), il giorno ...........

del mese di .............

 

                        TRA I SOTTOSCRITTI

 

     Regione Lombardia,  codice fiscale n. 80050050154 con sede in

Milano, via  Fabio Filzi,  22,  rappresentata  dall'assessore  pro

tempore ai  giovani,  formazione  professionale,  lavoro  e  sport

autorizzato  con   deliberazione  della   giunta   regionale   del

............. n........a  sottoscrivere  la  presente  convenzione

come da  decreto di  delega del  presidente della giunta regionale

del ..............., n. .................

 

                                E

 

     .........., codice fiscale n. ............., con sede in

.........................., in seguito denominata università,

rappresentata da ................nella qualità di

.........autorizzato alla firma del presente atto con

deliberazione del consiglio di amministrazione n. ..............

del ..............................

 

                           PREMESSO CHE

 

     a) la  legge 28  dicembre 1995, n. 549, all'art. 3, comma 20,

istituisce  la   tassa  regionale   per  il  diritto  allo  studio

universitario, quale  tributo proprio  delle regioni  a  decorrere

dall'anno accademico 1996/1997;

     b) la  legge sopra  citata prevede  altresì, all'art. 3 comma

20, che le università e gli istituti accettino le immatricolazioni

e le  iscrizioni ai  corsi previa  verifica del  versamento  della

tassa regionale predetta;

     c) con  legge regionale  n. ........  del ........ la regione

Lombardia ha  determinato l'importo  della tassa  regionale per il

diritto allo  studio in lire 150.000 a mente dell'art. 3, comma 21

della legge  549/95, adeguabile in riferimento all'anno accademico

con legge di bilancio;

     d) la  medesima legge  regionale prevede l'esonero totale dal

pagamento  della   tassa  regionale   a  favore   degli   studenti

beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore;

     e) la  stessa legge  regionale prevede altresì la concessione

dell'esonero totale  a favore  degli studenti che risultino idonei

nelle graduatorie  per l'ottenimento  di tali  benefici, in quanto

capaci e meritevoli e privi di mezzi, anche se non beneficiari;

 

              SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

     Articolo 1.

     L'università (o  l'istituto) ........ si impegna a riscuotere

la tassa  regionale per  il diritto  allo studio  universitario in

nome e  per conto  della regione  Lombardia, in un'unica soluzione

all'atto  dell'immatricolazione   e  dell'iscrizione   ai   corsi,

realizzando in  tal modo la previa verifica del pagamento disposta

dall'art. 3 comma 20 della l. 549/95.

     L'università (o l'istituto) provvedono a quanto sopra secondo

le stesse  modalità adottate  per  il  pagamento  da  parte  degli

studenti delle tasse universitarie.

 

     Articolo 2.

     L'università (o  istituto  superiore)  provvede  al  rimborso

della tassa  regionale per  il diritto  allo studio  agli studenti

beneficiari delle  borse di  studio e dei prestiti d'onore, nonché

agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento

di tali benefici, sulla base delle direttive impartite annualmente

dalla regione Lombardia in merito all'accesso e alla fruizione dei

servizi non destinati alla generalità degli studenti.

     Il rimborso è effettuato nel termine di 30 giorni:

     - dalla  data di  trasmissione delle  graduatorie  definitive

dall'I.S.U. all'università  (o all'istituto).  A tal fine l'I.S.U.

provvede alla  trasmissione entro e non oltre il 5 marzo dell'anno

accademico di riferimento:

     - dalla  data di  pubblicazione delle  graduatorie definitive

formulate dalla  università stessa,  nel caso  di gestione diretta

dei servizi per il diritto allo studio universitario, a seguito di

convenzione con  la regione  Lombardia ai sensi dell'art. 40 della

l.r. 33/94.

     I rimborsi  sono effettuati  comunque entro  e non oltre il 5

aprile dell'anno accademico di riferimento.

 

     Articolo 3.

     L'università (o  l'istituto superiore)  si impegna  a versare

entro e  non oltre il 5 maggio dell'anno accademico di riferimento

alla regione  Lombardia, tramite  apposito conto  corrente postale

intestato alla  tesoreria regionale  n. .............,  il gettito

complessivo, al  netto degli esoneri, della tassa regionale per il

diritto allo studio universitario.

     Entro la  stessa data  l'università (o  l'istituto superiore)

trasmette alla regione Lombardia i dati relativi:

     - al  numero degli  studenti immatricolati o iscritti, tenuti

al pagamento  della tassa  regionale per  il diritto  allo  studio

universitario:

     - al  numero dei  rimborsi effettuati a favore degli studenti

esonerati dal pagamento della tassa suddetta:

     -  all'ammontare   del  gettito   complessivo   della   tassa

regionale;

     - all'ammontare  del gettito  definitivo  del  gettito  della

tassa regionale, al netto degli esoneri.

 

     Articolo 4.

     La regione  Lombardia  non  considera  dovuti  gli  interessi

legali maturati  su tali  somme fino  alla data  di  scadenza  del

versamento  da   parte  dell'università   (o  istituto  superiore)

indicata al precedente art. 3.

     L'interesse, nella  misura del  «prime rate ABI» aumentato di

tre punti, sulle predette somme dovute alla regione Lombardia sarà

calcolato solo  a decorrere  dal 6  maggio dell'anno accademico di

riferimento.

 

     Articolo 5.

     La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non

in caso  di uso  con  spese  a  carico  della  parte  che  intende

utilizzarlo.

 

     Articolo 6.

     Le parti  eleggono il  Foro di Milano quale foro competente a

decidere  delle   eventuali  controversie   insorte  in   sede  di

attuazione della presente convenzione.

 

     Articolo 7.

     La presente convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovata

tacitamente in  mancanza di  disdetta formale  comunicata  da  una

delle parti entro un anno dalla data di scadenza della convenzione

stessa.

     La presente convenzione si compone di n. 7 articoli.

 

Regione Lombardia                           Università

..................                          ..................

                                            Istituto superiore

                                            ..................

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[2] Sostituisce l'art. 43 della L.R. 25 novembre 1994, n. 33.