Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 04/03/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali. |
§ 5.2.34 – L.R. 4 marzo 1997, n. 5. [1]
Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999.
(B.U. 8 marzo 1997, n. 10 – S.O. n. 1).
Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali.
1. Per il triennio 1997/1999, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa.
2. Le quote a carico dell'esercizio 1997 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.
3. Alla determinazione delle quote per il 1998 e 1999, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dei relativi esercizi secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità agli articoli indicati nelle note della tabella A allegata.
4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della
5. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per il 1998-1999, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997-1999.
TABELLA «A»
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della