§ 2.5.28 - L.R. 9 giugno 1997, n. 20.
Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.5 musei, biblioteche e beni culturali
Data:09/06/1997
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 1 della l.r. n. 35/95).
Art. 2.  (Modifica all'art. 2 della l.r. n. 35/95).
Art. 3.  (Modifica all'art. 3 della l.r. n. 35/95).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Procedura d'urgenza).


§ 2.5.28 - L.R. 9 giugno 1997, n. 20. [1]

Modifiche alla l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali».

(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifica all'art. 1 della l.r. n. 35/95). [2]

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 2 della l.r. n. 35/95). [3]

 

     Art. 3. (Modifica all'art. 3 della l.r. n. 35/95). [4]

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. In relazione a quanto disposto con i precedenti articoli, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     - la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3971 è così modificata: «Contributi per la partecipazione agli oneri e alle spese di costituzione di nuovi musei, biblioteche ed archivi, anche multimediali nonché di istituzioni culturali dello spettacolo e della musica» ai sensi dell'art. 1, lett. a);

     - la descrizione del capitolo 2.4.4.2.3972 è così modificata: «Contributi per l'acquisto di attrezzature, risorse strumentali in favore di musei, biblioteche, archivi anche multimediali e di istituzioni culturali nonché per la ristrutturazione e il restauro di beni culturali di valore storico ed artistico anche contemporaneo» ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2.

 

     Art. 5. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 29 aprile 1995, n. 35.

[3] Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.R. 29 aprile 1995, n. 35.

[4] Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.R. 29 aprile 1995, n. 35.