Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 22/12/1999 |
Numero: | 6 |
§ 4.5.1027 - D.G.R. 22 dicembre 1999, n. 6/47320 .
Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» - Conferimento alle province delle funzioni amministrative relative ai servizi di immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori.
(B.U. 10 gennaio 2000, n. 2.)
La Giunta regionale
Visto l'art. 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visti gli artt. 4 e 31 della
Premesso che l'aspetto fondamentale della
Rilevato che i citati artt. 4 e 31 della
- rilascio delle autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa, di cui all'art. 4, co. 2, lett. f) e all'art. 31, co. 2, lett. c)
- rilascio del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare, tra l'altro, per lo svolgimento dei servizi interurbani, di cui all'art. 4, co. 2, lett. i) e all'art. 31, co. 2, lett. c),
- funzioni inerenti le commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 29
- accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione a ruolo conducenti veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. a)
Richiamata la
Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la giunta regionale, nella persona dell'assessore dei trasporti e viabilità, e le amministrazioni provinciali nella persona dei rispettivi assessori ai trasporti, o loro delegati;
Richiamata la
Dato atto che ai sensi dell'art. 7, co. 1, del citato accordo di programma, la giunta regionale si impegna a trasferire annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 a ciascuna provincia le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
Preso atto che ai sensi dell'art. 7 co. 2, dell'accordo di programma, la giunta regionale si è già impegnata ad attribuire complessivamente alle province per l'anno 1999 una somma di L. 400 milioni, per l'avvio delle attività correlate al conferimento delle funzioni di cui alla
Preso atto che ai sensi dell'art. 7, co. 3, dell'accordo di programma, la Giunta regionale, riconosce a ciascuna provincia le quote di finanziamento necessarie per l'esercizio delle funzioni ora trasferite, ma già delegate alle stesse province ai sensi della
Stabilito che l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative da parte delle province in materia di immatricolazione e noleggio autobus e ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. h) - i) e co. 31, lett. a)
Dato atto che l'art. 7, co. 4, dell'accordo di programma prevede, tra l'altro, una costante attività di supporto tecnico-operativo da parte delle strutture della direzione generale trasporti e mobilità alle province destinatarie del conferimento;
Atteso che le strutture della direzione generale trasporti e mobilità, nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di immatricolazione e noleggio autobus e ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori in attuazione della
Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, co. 32, della
Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 26 della
A voti unanimi espressi nelle forme di legge
Delibera
1. di prendere atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la giunta regionale e le province meglio specificato nelle premesse, il cui schema è stato approvato con
2. di conferire alle province le funzioni amministrative e di vigilanza in materia di immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori di cui agli artt. 4 e 31 della
3. di dare atto che il trasferimento alle province delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni avverrà a decorrere dall'esercizio finanziario 2000, tenendo presente quanto contenuto nell'accordo di programma in merito ai finanziamenti per l'avvio delle attività correlate al conferimento delle funzioni per il 1999 e per il trasferimento delle funzioni già precedentemente delegate;
4. di stabilire che l'effettivo esercizio delle funzioni conferite da parte delle province avverrà a decorrere dal 31 gennaio 2000;
5. di provvedere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto alla trasmissione delle province della documentazione concernente i procedimenti amministrativi già conclusi, ciò al fine della costituzione presso le stesse province «dell'archivio di riferimento» per le successive istruttorie;
6. di mantenere in capo alla direzione generale trasporti e mobilità i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 30 gennaio 2000;
7. di prevedere una costante attività di supporto tecnico-operativo da parte delle strutture della direzione generale trasporti e mobilità alle province destinatarie del conferimento;
8. di dare atto che le strutture della direzione generale trasporti e mobilità hanno individuato un percorso formativo ai responsabili ed al personale di area tecnico-amministrativa delle province, che si articolerà in specifiche giornate di formazione previste per il mese di gennaio 2000;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.