§ 3.6.37 - L.R. 3 aprile 2000, n. 22.
Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:03/04/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed ambito di applicazione).
Art. 2.  (Vendite di liquidazione).
Art. 3.  (Vendite di fine stagione).
Art. 4.  (Vendite promozionali).
Art. 5.  (Informazione e tutela del consumatore).
Art. 5.1.  (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie)
Art. 5 bis.  (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa).
Art. 5 ter.  (Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari)
Art. 5 quater.  (Clausola valutativa)


§ 3.6.37 - L.R. 3 aprile 2000, n. 22. [1]

Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali [2].

(B.U. 7 aprile 2000, n. 14 - 1 suppl. ord.).

 

TITOLO I – Disposizioni generali [3]

 

     Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione).

     1. La presente legge, nell’esercizio della potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti; disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia [4].

     2. [Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti] [5].

     2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti [6].

 

TITOLO II – Disciplina delle vendite straordinarie [7]

 

     Art. 2. (Vendite di liquidazione).

     1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

     a) cessazione dell'attività commerciale;

     b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda [8];

     c) trasferimento dell'azienda in altro locale;

     d) trasformazione o rinnovo dei locali.

     2. Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quanto disposto dal comma 5.

     3. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere effettuate per la durata massima di tredici settimane.

     4. Le vendite di liquidazione di cui al comma 1, lettera d) possono essere effettuate per la durata massima di sei settimane e per una sola volta in ciascun anno solare [9].

     5. Le vendite di liquidazione per la trasformazione o il rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di cui all'articolo 3, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.

     6. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.

     7. Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile.

     8. L'operatore commerciale che intende effettuare una vendita di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, tramite lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio.

     9. Tutte le comunicazioni di effettuazione di vendita di liquidazione devono indicare:

     a) l'ubicazione dei locali in cui è effettuata la vendita;

     b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;

     c) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche con indicazione delle quantità delle stesse.

     10. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita; nel caso di vendite di liquidazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il titolare dell'attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.

     11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. È facoltà dell'esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione [10].

     12. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita.

     13. Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o concessioni previste dalle leggi edilizie.

     14. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.

     15. Le comunicazioni di cui ai commi 13 e 14 devono, in ogni caso, indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 5.

     16. Nei casi previsti al comma 1, lettere a), b) e c) le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.

     17. E' vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

     18. Dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

 

     Art. 3. (Vendite di fine stagione).

     1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

     2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori [11].

 

     Art. 4. (Vendite promozionali). [12]

     1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

     2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

     3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 5. (Informazione e tutela del consumatore).

     1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale [13].

     1 bis. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5 [14].

     1 ter. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1-bis [15].

     2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.

     3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune quando previste dalla presente legge.

     4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata esatta della vendita stessa.

     5. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita.

     6. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.

     7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.

     8. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati al comune contestualmente alle altre comunicazioni sopra previste.

     9. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.

     10. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.

     11. Nelle vendite straordinarie di cui alla presente legge è vietato l'uso della dizione "Vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

 

          Art. 5.1. (Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie) [16]

     1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

 

TITOLO III – Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali [17]

 

          Art. 5 bis. (Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa). [18]

     1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città), ove approvato.

2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

3. I comuni, con le modalità di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

a) estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

b) autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare e nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;

b) nell’ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre [19];

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;

d) in altre cinque giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali [20].

6. I comuni, su proposta degli esercenti e sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individuano le giornate di cui al comma 5, lettera d), entro il 30 novembre di ogni anno.

7. Entro il termine di cui al comma 6 e fermo il disposto dei commi 5 e 10, lettera d), il comune può autorizzare l’apertura domenicale e festiva fino a un massimo di ulteriori dieci giornate annue per:

a) i comuni capoluogo di provincia, limitatamente alle zone diverse dal centro storico, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1;

b) gli esercizi, organizzati anche in forma unitaria, aventi superficie di vendita non inferiore a 10.000 metri quadrati, denominati factory outlet center, specializzati nella vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di esitare esclusivamente articoli invenduti di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari, previo accordo con le organizzazioni di cui al comma 1.

8. La Giunta regionale può autorizzare, per gli ambiti di cui al comma 7, lettera b), un ulteriore incremento di giornate di apertura domenicale e festiva a seguito di motivata richiesta del comune interessato e previo accordo dello stesso con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale, sentite le associazioni dei consumatori; limitatamente alle organizzazioni delle imprese, in caso di mancato accordo a livello provinciale, con quella più rappresentativa a livello regionale [21].

8 bis. Il comune può autorizzare, per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 4 bis della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59), un incremento di giornate di apertura domenicale e festiva delle attività commerciali ulteriore rispetto a quello di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, concordate con le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale più rappresentative a livello provinciale interessate dal distretto [22].

8 ter. I comuni, nel valutare le ulteriori aperture di cui ai commi 8 e 8 bis, tengono conto in particolare degli impegni assunti dalle imprese commerciali interessate per la salvaguardia e, ove possibile, la crescita del livello occupazionale [23].

9. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all’intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati.

9 bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni in cui si svolgono i mercati domenicali o festivi a valenza storica o di particolare pregio di cui all'articolo 3 bis della l.r. 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche), è consentita l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali limitatamente alle giornate e agli orari in cui si svolgono tali mercati [24].

10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea per il trasporto di persone e cose [25];

c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo aeroportuale.

11. Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte dei comuni, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive:

a) 1° gennaio;

b) Pasqua;

c) 25 aprile;

d) 1° maggio;

e) 15 agosto;

f) 25 dicembre pomeriggio;

g) 26 dicembre.

11 bis. Salvo che non cadano nella giornata di sabato, nel caso di deroga ad una o più delle festività di cui al comma 11, le stesse sono computate tra quelle di cui al comma 5, lettera d) [26].

12. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

13. Le disposizioni del presente titolo, ad eccezione del comma 12 del presente articolo, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80 per cento della superficie di vendita dell’esercizio: a) rivendite di generi di monopolio;

b) rivendite di giornali, riviste e periodici;

c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale [27];

e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

14. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle particolari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

 

     Art. 5 ter. (Sanzioni per le violazioni della disciplina degli orari) [28]

1. Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alla presente legge nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato, da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

2. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la medesima violazione. In caso di più contestazioni di violazioni dell’obbligo di cui al comma 1 nell’arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è disposto anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.

2 bis. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 2, 3, 4 e 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per gli esercizi di vicinato, da 1.000 euro a 3.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita e da 3.000 euro a 10.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita [29].

 

     Art. 5 quater. (Clausola valutativa) [30]

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nell’ampliare e diversificare l’apertura degli esercizi commerciali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura e con quali modalità gli esercenti hanno utilizzato le opportunità di apertura domenicale e festiva, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale;

b) quali azioni sono state intraprese dalla Regione e dai comuni per incentivare le iniziative delle associazioni di categoria delle imprese commerciali finalizzate all’animazione dei centri urbani ed alla promozione delle attività commerciali ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali);

c) in che misura e con quali modalità i comuni hanno regolato gli orari commerciali;

d) in che misura e con quali modalità le iniziative di diversificazione e ampliamento delle aperture degli esercizi commerciali sono state inserite nei piani territoriali degli orari nei comuni che si sono dotati di questo strumento;

e) quali soluzioni organizzative e quali tipologie di lavoro sono state prevalentemente utilizzate dagli esercenti per far fronte alle aperture domenicali e festive, in relazione alla dimensione degli esercizi commerciali ed alla loro distribuzione territoriale.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[3] Intitolazione inserita dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[7] Intitolazione inserita dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[9] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[11] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 giugno 2003, n. 8.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[13] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[14] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[15] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29.

[16] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[17] Intitolazione inserita dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 29 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30, con la decorrenza di cui all'art. 2 della stessa L.R. 30/07.

[19] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[20] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[22] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[23] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[24] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[25] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[26] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30, con la decorrenza di cui all'art. 2 della stessa L.R. 30/07.

[29] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9.

[30] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2007, n. 30, con la decorrenza di cui all'art. 2 della stessa L.R. 30/07.