§ 4.5.1026 - D.G.R. 13 dicembre 1999, n. 6/47011 .
Approvazione delle direttive per il conferimento alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di: immatricolazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:13/12/1999
Numero:6

§ 4.5.1026 - D.G.R. 13 dicembre 1999, n. 6/47011 .

Approvazione delle direttive per il conferimento alle Province dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di: immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori. Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia».

(B.U. 3 gennaio 2000, n. 1.)

 

La Giunta regionale

Visti gli articoli 4 e 31 della legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Premesso che l'aspetto fondamentale della L.R. n. 22/1998 è il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Rilevato che i citati articoli 4 e 31 della L.R. n. 22/1998 prevedono, in particolare, il conferimento tramite trasferimento o delega alle province delle funzioni amministrative relative a:

1) compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) e all'art. 31 comma 2 lett. a) L.R. n. 22/1998;

2) rilascio delle autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa, di cui all'art. 4, comma 2 lett. f) e all'art. 31, comma 2 lett. c) L.R. n. 22/1998;

3) rilascio del nulla osta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi interurbani, regionali, di collegamento aeroportuale e dei servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 4, comma 2, lett. i) e all'art. 31 comma 2 lett. c) L.R. n. 22/1998;

4) compiti amministrativi e di vigilanza relativi agli impianti fissi, quali linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, collocate su territori di più comuni di cui all'art. 4, comma 2 lett. k) e all'art. 31, comma 2, lett. e) L.R. n. 22/1998;

5) compiti amministrativi e di vigilanza relativi agli impianti a fune che insistono su due o più comuni e che non ricadono nel territorio di una comunità montana di cui all'art. 4 comma 2, lett. k) e all'art. 31, comma 2, lett. e) L.R. n. 22/1998;

6) erogazione dei finanziamenti per i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano non ricadenti nel territorio di una comunità montana di cui all'art. 4, comma 2, lett. 1) L.R. n. 22/1998;

7) accertamento del riconoscimento, al fine della sicurezza e regolarità del servizio del trasporto su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea interurbani, regionali di collegamento aeroportuale, effettuati con modalità particolare in area a domanda debole, di gran turismo ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. j) e all'art. 31, comma 2, lett. d) L.R. n. 22/1998;

8) approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, di cui all'art. 4 comma 2, lett. d), all'art. 12 ed all'art. 31, comma 2, lett. b) L.R. n. 22/1998;

9) rilascio di autorizzazioni per manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) e all'art. 31, comma 3, lett. a) L.R. n. 22/1998;

10) iscrizione nel registro delle navi e dei galleggianti sia di servizio pubblico, sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione di nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) e all'art. 31 comma 3, lett. b) L.R. n. 22/1998;

11) rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o di idoneità a svolgere tutte le attività correlate di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) e art. 31, comma 3, lett. c) L.R. n. 22/1998;

12) rilascio di autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio e il traino di merci di cui all'art. 4 comma 3, lett. f) e art. 31, comma 3, lett. d) L.R. n. 22/1998;

13) attività delle scuole nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lett. e) e all'art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 112/1998;

14) funzioni inerenti le commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 29 L.R. n. 22/1998;

15) accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 22/1998 e legge n. 21/1992;

16) funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami, e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato di cui all'art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 22/1998.

Richiamata la Delib.G.R. 5 agosto 1999, n. 6/44862 avente ad oggetto «Legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 «Riforma del trasporto pubblico in Lombardia». Approvazione dello schema di accordo di programma tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni Provinciali per il conferimento di funzioni amministrative in materia di servizi di gran turismo, immatricolazione e noleggio autobus, impianti fissi e a guida vincolata, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori, navigazione interna».

Preso atto della sottoscrizione dell'accordo di programma tra la Giunta regionale in persona dell'Assessore ai Trasporti e Viabilità e le Amministrazioni Provinciali in persona dei rispettivi Assessori ai Trasporti, o loro delegati;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza alle disposizioni succitate, di emanare specifiche direttive, sulla base delle quali le Amministrazioni Provinciali eserciteranno le funzioni loro conferite secondo quanto contenuto nell'accordo di programma sottoscritto il 26 ottobre 1999;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

 

 

1. di prendere atto della sottoscrizione tra la Giunta Regionale e le Amministrazioni Provinciali dell'accordo di programma meglio specificato nelle premesse, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 6/44862 del 5 agosto 1999;

2. di approvare le direttive per l'esercizio del conferimento mediante delega e trasferimento delle Amministrazioni Provinciali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di immatricolazione e noleggio autobus, ruoli dei tassisti e autonoleggiatori, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare, per omogenea trattazione, l'emanazione delle direttive alle Province riguardanti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna di cui agli artt. 4, comma 3, e 31, comma 3, della L.R. n. 22/1998, nell'ambito della deliberazione che verrà assunta dalla Giunta regionale per l'attuazione del conferimento di funzioni concernenti il demanio delle acque interne (art. 6, comma 2, L.R. n. 22/1998);

4. di rinviare altresì ad apposito atto successivo la definizione degli indirizzi programmatici e delle direttive alle Province in materia di:

- piani di bacino comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili di cui agli artt. 4, comma 2, lett. j) e 31, comma 2, lett. d) L.R. n. 22/1998;

- servizi di gran turismo e relative linee, da attribuirsi alle Province sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine ai sensi degli artt. 4, comma 2, lett. a) e 31, comma 2, lett. a) L.R. n. 22/1998;

- impianti fissi di interesse sovracomunale e impianti a fune che insistono su due o più comuni non ricadenti nel territorio di una comunità montana, di cui agli artt. 4, comma 2, lett. k) e 31, comma 2, lett. e) L.R. n. 22/1998, che saranno oggetto, per omogeneità di trattazione, di apposita deliberazione relativa alle direttive per il conferimento di funzioni ai comuni in materia di impianti fissi insistenti sul territorio comunale e a cui si fa espressamente rinvio.

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegato «A»

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE TRASPORTI E MOBILITÀ

«Direttive per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alle Province relative a: immatricolazione e noleggio autobus, ruolo dei tassisti e autonoleggiatori»

Legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998

A) PREMESSA

Gli artt. 4 e 31 della L.R. n. 22/98, così come integrati dagli artt. 3 e 4 dell'accordo di programma sottoscritto il 26 ottobre 1999, prevedono il conferimento mediante delega o trasferimento alle Amministrazioni Provinciali delle funzioni e dei compiti amministrativi che riguardano il rispettivo territorio relativi a:

1) compiti amministrativi e di vigilanza riguardanti i servizi di gran turismo di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) e all'art. 31, comma 2, lett. a) L.R. n. 22/1998;

2) rilascio delle autorizzazioni per effettuare il servizio di noleggio da rimessa con autobus destinati al servizio di linea e viceversa, di cui all'art. 4, comma 2, lett. f) e all'art. 31, comma 2, lett. c) L.R. n. 22/1998;

3) rilascio del nullaosta per l'immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi interurbani, regionali, di collegamento aeroportuale e dei servizi effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole, di cui all'art. 4, comma 2, lett. i) e all'art. 31, comma 2, lett. c) L.R. n. 22/1998;

4) compiti amministrativi e di vigilanza relativi agli impianti fissi, quali linee tranviarie, filoviarie e metropolitane, collocate su territori di più comuni di cui all'art. 4, comma 2, lett. k) e all'art. 31, comma 2, lett. e) L.R. n. 22/1998;

5) compiti amministrativi e di vigilanza relativi agli impianti a fune che insistono su due o più comuni e che non ricadono nel territorio di una comunità montana di cui all'art. 4 comma 2, lett. k) e all'art. 31, comma 2, lett. e) L.R. n. 22/1998;

6) erogazione dei finanziamenti per i servizi funiviari e funicolari di trasporto pubblico locale extraurbano non ricadenti nel territorio di una comunità montana di cui all'art. 4, comma 2, lett. 1) L.R. n. 22/1998;

7) accertamento del riconoscimento, al fine della sicurezza e regolarità del servizio del trasporto su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea interurbani, regionali di collegamento aeroportuale, effettuati con modalità particolare in area a domanda debole, di gran turismo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. j) e all'art. 31, comma 2, lett. d) L.R. n. 22/1998;

8) approvazione dei piani di bacino, comprendenti anche i piani per la mobilità delle persone disabili, di cui all'art. 4 comma 2, lett. d), all'art. 12 ed all'art. 31, comma 2, lett. b) L.R. n. 22/1998;

9) rilascio di autorizzazioni per manifestazioni nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) e all'art. 31, comma 3, lett. a) L.R. n. 22/1998;

10) iscrizione nel registro delle navi e dei galleggianti sia di servizio pubblico, sia di uso privato, nonché la vigilanza sulla costruzione di nuove navi di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) e all'art. 31, comma 3, lett. b) L.R. n. 22/1998;

11) rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o di idoneità a svolgere tutte le attività correlate di cui all'art. 4, comma 3, lett. d) e art. 31, comma 3, lett. c) L.R. n. 22/1998;

12) rilascio di autorizzazioni per i servizi in conto terzi per il trasporto, il rimorchio e il traino di merci di cui all'art. 4, comma 3, lett. f) e art. 31, comma 3, lett. d) L.R. n. 22/1998;

13) attività delle scuole nautiche di cui all'art. 4, comma 3, lett. e) e all'art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 112 del 1998;

14) funzioni inerenti le commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 29, L.R. n. 22/1998;

15) accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. a) L.R. n. 22/1998 e legge n. 21/1992;

16) funzioni di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'indizione e lo svolgimento degli esami, e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell'attestato di cui all'art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 22/1998.

N.B. in neretto sono state indicate le funzioni conferite oggetto della presente direttiva.

Per raggiungere tali fini, a seguito degli incontri istituzionali tra la Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali, è stato costituito un gruppo di lavoro permanente Regione/Province coordinato da funzionari tecnici referenti della Direzione Generale Trasporti e Mobilità che ha portato la sottoscrizione dell'Accordo di Programma per il conferimento delle funzioni predette, il cui schema è stato approvato con Delib.G.R. 5 agosto 1999, n. 6/44862. Con tale atto la Giunta Regionale, nella persona dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità e le undici Amministrazioni Provinciali nella persona dei rispettivi Assessori ai Trasporti o loro delegati, hanno manifestato il loro consenso individuando nel contempo un percorso organizzativo, al fine di attuare il processo di conferimento delle funzioni secondo criteri di gradualità.

L'accordo di programma prevede in particolare:

l'impegno della Giunta regionale ad emanare, con conforme deliberazione, nel termine di 30 giorni dalla stipulazione dell'accordo di programma, le direttive necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti fornendo alle Amministrazioni Provinciali interessate, la documentazione tecnico-amministrativa a supporto dello svolgimento delle funzioni conferite, (art. 5 comma 1);

l'impegno della Giunta regionale ad attuare con conformi deliberazioni i conferimenti delle funzioni tecnico-amministrative nel termine di 60 giorni dalla data di stipulazione dell'accordo di programma, (art. 5 comma 2);

l'impegno della Giunta Regionale a provvedere, entro 30 giorni dalla data di effettivo conferimento delle funzioni con apposito atto amministrativo, all'esatta quantificazione delle pratiche arretrate, predisponendo idonee soluzioni organizzative per la conclusione delle stesse (art. 5 comma 4);

la permanenza in capo alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità dei procedimenti amministrativi non conclusi alla data di effettivo conferimento delle funzioni, (art. 5 comma 5);

l'impegno delle Amministrazioni provinciali ad esercitare le funzioni loro conferite nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997 n. 59 e dell'art. 1 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (art. 5 comma 6);

il potere attribuito alla Giunta regionale, qualora riscontrasse il perdurante mancato svolgimento da parte delle province delle competenze conferite, previa formale diffida e fissazione di un congruo termine, di provvedere a disporre gli specifici interventi necessari anche di carattere sostitutivo, di cui all'art. 28 della L.R. n. 22/1998 (art. 6);

l'impegno della Giunta regionale a trasferire annualmente (a decorrere dall'anno 2000) a ciascuna Amministrazione Provinciale per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite le risorse finanziarie indicate nella tabella B, Colonna 7, dell'accordo di programma (art. 7 comma 1);

l'impegno della Giunta regionale ad attribuire alle Province per l'anno 1999, quale contributo per l'avvio delle attività correlate al conferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 22/1998, una somma di L. 400 milioni, ripartita secondo la tabella C) dell'accordo di programma (art. 7 comma 2). Tale impegno è stato assolto mediante l'emanazione del D.P.G.R. 19 novembre 1999, n. 46947/1542;

il riconoscimento da parte della Giunta Regionale, per le funzioni già esercitate dalle province in delega ai sensi della L.R. 6 gennaio 1979, n. 3 e della L.R. 2 aprile 1987, n. 14, e adesso trasferite alle stesse Amministrazioni provinciali, delle quote di finanziamento di cui alla tabella B, Colonna 4, dell'accordo di programma (art. 7 comma 3);

l'istituzione di un Comitato Tecnico di gestione dell'Accordo di programma, composto da rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni provinciali nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con il compito di monitorare, vigilare e verificare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma, nonché di dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione dell'accordo stesso (art. 8).

A.1) Formazione

Il processo di delega e trasferimento delle funzioni amministrative in materia di immatricolazione e noleggio autobus e ruoli dei tassisti e autonoleggiatori (in attuazione della L.R. n. 22/98), oggetto della presente direttiva, dovrà essere accompagnato (come d'altro canto per le funzioni sopra riportate, non indicate in neretto, relativamente alle quali l'emanazione delle direttive è rinviato ad atti successivi) da un percorso formativo rivolto ai responsabili ed al personale di area tecnico-amministrativo e di vigilanza delle Province.

A tal fine si prevedono alcune giornate di formazione dedicate all'approfondimento degli aspetti tecnico-amministrativi e di vigilanza connessi alle funzioni conferite ed a fornire le basi operative per l'espletamento delle funzioni stesse.

Le strutture regionali della Direzione Generale Trasporti e Mobilità assicureranno, inoltre, una costante attività di supporto tecnico-amministrativo alle province destinatarie dei conferimenti (art. 7 comma 4).

A.2) Normativa statale e regionale di riferimento

Le direttive necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, illustrate nel presente documento, ottemperano a quanto espressamente statuito nella legislazione statale e regionale in materia, ed in particolare fanno riferimento precipuo alla seguente:

normativa regionale:

L.R. 2 aprile 1987, n. 14 (Delega alle province di funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici di competenza regionale);

L.R. 11 aprile 1988, n. 12 (Normativa quadro sugli interventi regionali a favore di Enti e di imprese di trasporto pubblico collettivo di persone-contributi per investimenti);

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizione tecniche di attuazione);

L.R. 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);

L.R. 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);

normativa statale:

D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382 norme sull'ordinamento regionale e sull'Organizzazione della pubblica amministrazione);

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come da D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

della recente normativa comunitaria e nazionale vigente nel settore delle Opere Pubbliche e delle forniture (legge 18 novembre 1998 n. 415 recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici - c.d. Merloni ter - il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157) (attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi);

delle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha introdotto nell'ambito delle diverse fasi del procedimento amministrativo principi innovativi, quali la trasparenza, l'imparzialità, la correttezza e la pubblicità, i quali devono oramai essere considerati, stante l'esplicito richiamo legislativo, principi indefettibili dell'azione della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di pubblico servizio.

A.3) Monitoraggio

Per facilitare il processo di conferimento delle funzioni e dei compiti alle province, fornendo una situazione aggiornata dei procedimenti amministrativi e autorizzativi, relativa alle materie oggetto del conferimento, la Direzione Generale Trasporti e Mobilità ha provveduto al monitoraggio di tutte le operazioni inerenti alla istruzione, autorizzazione e controllo delle pratiche attualmente gestite dalla Regione Lombardia.

A.4) Articolazione delle attività conferite. Precisazioni

Lo svolgimento delle funzioni conferite alle Amministrazioni Provinciali della L.R. n. 22/98 si articola, in via generale, in diverse attività:

amministrative, riguardanti, l'istruzione delle pratiche, l'acquisizione di pareri e l'attribuzione delle competenze;

autorizzative, in merito, all'effettuazione dei servizi e al rilascio di licenze;

di vigilanza relative, all'accertamento dei requisiti di idoneità e, in genere, alla regolarità dell'esercizio delle funzioni conferite.

Le attività sopra descritte - articolazione delle funzioni conferite - saranno sottoposte a verifiche periodiche da parte del Comitato Tecnico di gestione dell'accordo di programma il quale valuterà, sulla base dei carichi di lavoro effettivi riscontrati e comprovati dalle Province, la congruenza degli stessi con le risorse finanziarie attribuite dalla Giunta Regionale (art. 9 comma 1).

L'accordo di programma prevede inoltre:

per quanto riguarda le funzioni amministrative concernenti l'accertamento dell'idoneità del percorso ai fini della sicurezza dei servizi automobilistici di linea, che l'effettiva decorrenza del conferimento delle funzioni e l'attribuzione delle relative risorse finanziarie in capo alle province è subordinata all'emanazione da parte dello Stato dei D.C.P.M. previsti dall'art. 12 D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

in merito alle funzioni attinenti la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che il conferimento delle funzioni medesime nonché l'attribuzione delle relative risorse finanziarie alle province è condizionato alla preventiva definizione del quadro normativo nazionale di riferimento, attualmente in corso di revisione;

per quanto riguarda, infine, il conferimento delle funzioni relative alla sicurezza dei percorsi e della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto alle Province che per la quantificazione dei relativi costi e dei conseguenti oneri finanziari a carico della Regione è necessario addivenire alla sottoscrizione di un successivo accordo integrativo tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni Provinciali.

A.5) Documentazione tecnico-amministrativa di riferimento e supporto

Tutto il materiale operativo, relativo alle funzioni conferite, oggetto della presente direttiva riguardante l'immatricolazione e il noleggio autobus e il ruolo dei tassisti e degli autonoleggiatori, sarà trasmesso alle competenti Province unitamente alla notifica del presente atto.

B) IMMATRICOLAZIONE E NOLEGGIO AUTOBUS

B.1) Autorizzazione all'impiego di autobus in servizio pubblico di linea. Sostituzione con alienazione

Per poter esercitare i servizi pubblici di linea è necessario, preventivamente, ottenere il rilascio del nulla osta all'immatricolazione da parte dell'Ente concedente (Provincia). Attraverso tale nulla osta, l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) provvederà, a seconda della richiesta, alla:

B.1.1.) Immatricolazione degli autobus (in incremento) destinati all'esercizio di servizi di trasporto pubblico su linee ordinarie o di gran turismo provinciali o interprovinciali.

Per il rilascio di tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con richiesta motivata della necessità di incrementare il parco autobus esistente di ulteriori mezzi e contenente le principali indicazioni per l'individuazione dell'autobus, quali:

- tipo, modello e lunghezza;

- anno di prima immatricolazione;

- numero di telaio;

- attuale targa (se trattasi di usato);

- elenco delle linee sulle quali l'autobus verrà adibito;

istruzione della pratica da parte della Provincia, tenendo conto:

- dell'attuale consistenza del parco/bus aziendale;

- degli orari approvati;

- della specificità dei servizi sulla base dei parametri medi indicati nel piano regionale dei trasporti e nella normativa regionale. Ci si riferisce in particolare:

- alla percorrenza media regionale ottimale per autobus riguardante servizi extraurbani di pianura (40.000 km);

- alla percorrenza media regionale ottimale per autobus per servizi extraurbani di montagna (35.000 km);

- all'anzianità media ottimale per parco autobus adibito a servizi extraurbani (9 anni);

- dell'anzianità dei mezzi da immatricolare, che non deve essere superiore ai 15 anni;

- di quanto stabilito dalla L.R. n. 6/1989 in materia di abbattimento di barriere architettoniche che prevede tra l'altro: la progressiva immissione in servizio (il 5% annuo del parco aziendale) di autobus con pianale di carico il più basso possibile, attrezzati con sistemi atti ad assicurare l'incarrozzamento e lo stazionamento sul veicolo di almeno 1 sedia a ruote, in modo tale da rendere raggiungibile entro la fine dell'anno 2000, l'obiettivo del 50% di autobus così attrezzati all'interno del proprio parco aziendale;

- delle disposizioni contenute nel Prot. n. 3485/VIII del 12 dicembre 1994, dall'uff. prov. M.C.T.C. di Milano in ordine all'elenco delle linee in concessione da allegare al nulla osta.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio dell'autorizzazione, contenente le indicazioni relative alla colorazione degli autobus, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 18 aprile 1977 e nella Delib.G.R. 26 giugno 1980, n. 33044 recante indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei trasporti regionali.

Nel caso di autobus acquistati con contributo regionale, dovrà essere indicata la legge regionale e la Delib.G.R. di assegnazione del contributo indicante anche la durata del vincolo di inalienabilità del mezzo;

- diniego motivato al rilascio dell'autorizzazione.

B.1.2) Immatricolazione degli autobus (in sostituzione) e contestuale ritiro ed annullamento della carta di circolazione del mezzo di cui si chiede l'alienazione.

Per il rilascio di tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con richiesta motivata della necessità di sostituire uno o più autobus e contenente le principali indicazioni per l'individuazione del mezzo da inserire, quali:

- tipo, modello e lunghezza;

- anno di prima immatricolazione;

- numero di telaio;

- attuale targa (se trattasi di usato);

- elenco delle linee sulle quali verrà adibito;

- indicazione dell'autobus da alienare dal parco/bus;

istruzione della pratica da parte della Provincia, tenendo conto:

- dell'attuale consistenza del parco/bus aziendale;

- della specificità dei servizi sulla base dei parametri medi indicati nel piano regionale dei trasporti e nella normativa regionale (vedi sopra);

- di eventuali vincoli d'inalienabilità posti da leggi di finanziamento regionale sull'autobus da alienare (vedi par. C.2);

- dell'anzianità dell'autobus da immatricolare (se trattasi di mezzo usato) che non deve essere superiore ai 15 anni;

- del miglioramento qualitativo del parco bus che si avrebbe con la sostituzione del mezzo;

- delle disposizioni contenute nel Prot. n. 3485/VIII del 12 dicembre 1994, dall'uff. prov. M.C.T.C. di Milano in ordine all'elenco delle linee in concessione da allegare al nulla osta.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

- rilascio dell'autorizzazione, contenente le indicazioni relative alla colorazione secondo le disposizioni contenute nel D.M. 18 aprile 1977 e nelle Delib.G.R. 26 giugno 1980, n. 33044 recante indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione del sistema informativo dei trasporti regionali.

Nel caso di autobus acquistati con contributo per l'acquisto, dovrà essere indicata la legge regionale e la Delib.G.R. di assegnazione del contributo indicante anche la durata del vincolo di inalienabilità del mezzo.

Contestualmente si provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione dell'autobus da sostituire, con la conseguente consegna, da parte dell'azienda, della carta di circolazione dello stesso autobus all'uff. prov. M.C.T.C. competente;

diniego motivato al rilascio dell'autorizzazione.

B.2) Vincoli all'alienazione degli autobus posti da leggi di finanziamento regionale

È necessario fare una precisazione sul significato da dare al vincolo d'inalienabilità dei mezzi che è possibile riscontrare nel caso di:

- immatricolazione degli autobus (in sostituzione);

- revoca dell'autorizzazione;

- alienazione definitiva degli autobus.

A tal riguardo si può affermare che il vincolo di cui si parla deve essere considerato relativo e non assoluto, in quanto l'azienda che ha ricevuto il contributo regionale e che ha intenzione di dismettere il mezzo prima della scadenza temporale prevista dalla normativa sul finanziamento, ha sempre la possibilità di farlo (previa, in questo caso, autorizzazione regionale), ma ciò comporterà la restituzione della quota parte di contributo corrispondente al periodo di anticipata dismissione.

A tal proposito sarà necessario che le Province interessate comunichino immediatamente alla Regione le eventuali richieste di autorizzazioni relative alle funzioni suindicate, che coinvolgano mezzi per il cui acquisto si è usufruito di finanziamento, in modo tale che la Regione possa attivarsi per il recupero della quota parte del finanziamento concesso.

B.3) Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è un provvedimento d'ufficio conseguente:

al mancato rinnovo della concessione (conseguenza del venir meno dei presupposti indicati dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 all'art. 87, commi 1, 3 e 4);

all'avvenuto trasferimento della concessione ad altro soggetto.

La Provincia provvederà pertanto a comunicare, all'Azienda interessata e all'uff. prov. della M.C.T.C. la perdita del titolo degli autobus precedentemente immatricolati (con le eventuali conseguenze relative agli autobus coinvolti che hanno usufruito di finanziamento regionale - vedi par. C.2). L'Azienda interessata consegnerà all'uff. prov. della M.C.T.C. le carte di circolazione degli autobus coinvolti e a seguito di ciò la Provincia cancellerà tali autobus dallo schedario bus attivi.

B.4) Conferma dell'autorizzazione

È richiesta generalmente in sede di revisione annuale dei veicoli o in caso di smarrimento delle targhe o della carta di circolazione, ed è in pratica una dichiarazione in cui viene attestato che gli autobus per i quali si richiede la conferma del titolo sono attualmente autorizzati ad essere impiegati nell'esercizio delle autolinee concesse ed elencate in allegato alla medesima dichiarazione, redatta, ai sensi dell'art. 87 del codice della strada, nella forma richiesta dall'uff. prov. M.C.T.C. di Milano con nota Prot. n. 3485/VIII in data 12 dicembre 1994.

Per ottenere tale dichiarazione di conferma occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con l'indicazione degli autobus interessati e delle linee in concessione sulle quali gli stessi sono impiegati;

istruzione della pratica da parte della Provincia, verificando la presenza nell'archivio bus attivi dei mezzi indicati.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio della conferma della validità dell'autorizzazione annuale all'impiego degli autobus richiesti con elenco allegato delle autolinee sulle quali sono impiegati;

diniego motivato, in caso di autobus già autorizzati alla alienazione o non presenti nello schedario bus attivi;

aggiornamento archivio bus attivi con eventuali nuove targhe assegnate ai mezzi.

B.5) Alienazione definitiva dell'autobus

Trattasi dell'autorizzazione, a distogliere definitivamente dal servizio pubblico in concessione uno o più autobus precedentemente autorizzati, contenente l'obbligo di consegna agli uffici competenti della motorizzazione delle relative carte di circolazione.

Per ottenere tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), contenente le motivazioni per le quali viene ridotta la consistenza numerica degli autobus adibiti ai servizi pubblici di linea senza inserimento di nuovo materiale rotabile; dovrà inoltre essere fornita garanzia di mantenimento del servizio con le modalità previste dal disciplinare di concessione;

istruzione della pratica da parte della Provincia, tenendo conto:

- di quanto espresso dal richiedente;

- degli eventuali vincoli di inalienabilità (se trattasi di autobus che hanno usufruito di contributi regionali per l'acquisto - vedi par. C2);

- del fatto che nel parco autobus aziendale non vi siano autobus con anzianità maggiore di quelli proposti per l'alienazione.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio dell'autorizzazione all'alienazione;

diniego motivato dall'autorizzazione a seguito di istruttoria negativa.

B.6) Posti in piedi

Autorizzazione (di carattere eccezionale per brevi tratti e tempi brevi) rilasciata al fine di consentire agli autobus interurbani il trasporto di viaggiatori in piedi nel numero previsto in sede di omologazione del veicolo ed iscritto sulla carta di circolazione relativamente a linee o tratte di linee in concessione.

Per ottenere tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con l'individuazione degli autobus e delle linee o tratte di linee sulle quali si intende trasportare viaggiatori in piedi;

istruzione della pratica da parte della Provincia, ai sensi del d.m. 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni (Circ. min. n. 80/79, 4/80 e 37/80); considerando inoltre le caratteristiche di percorrenza delle linee interessate. Dovrà, inoltre, essere verificato che il tipo di trasporto richiesto dall'azienda non comprometta la regolarità del servizio e gli standards qualitativi stabiliti dalla stessa Provincia.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio dell'autorizzazione con allegato l'elenco delle linee o tratte di linee sulle quali si ritiene possibile il trasporto di viaggiatori in piedi, in modo tale che il gestore del servizio possa far annotare tale indicazione sulla carta di circolazione dei veicoli interessati dall'uff. prov. della M.C.T.C. territorialmente competente;

diniego motivato dell'autorizzazione.

B.7) Locazione di autobus

Secondo quanto disposto nel 5 comma dell'art. 87 del codice della strada, i proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per il trasporto di persone possono locare, temporaneamente e in via eccezionale, ad altri soggetti esercenti i medesimi servizi, parte dei propri veicoli attraverso l'autorizzazione dell'Ente concedente.

Per ottenere tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati alla Provincia (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con l'indicazione:

- degli autobus interessati alla locazione;

- del periodo di utilizzo;

- della specifica attestazione che tale trasferimento non creerà nocumento al regolare svolgimento del servizio secondo gli standards qualitativi definiti dalla stessa Provincia;

istruzione della pratica da parte della Provincia, la quale, prima di autorizzare tale locazione, verificherà l'esistenza dei requisiti e dei presupposti suindicati.

A seguito di tale procedimento la Provincia provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio dell'autorizzazione alla stipula del contratto di locazione fra le parti;

diniego motivato dell'autorizzazione a seguito del venir meno degli standards qualitativi richiesti.

B.8) Distrazione di autobus dal servizio al quale sono destinati ad altro tipo di servizio

La distrazione di autobus in dotazione al soggetto gestore, immatricolati a fronte di servizi diversi da quelli provinciali (es. statali, comunali, di noleggio), su linee di competenza della Provincia, può essere autorizzata ai fini di assicurare la regolarità del servizio ed una gestione flessibile delle risorse strumentali.

Premesso ciò, le fattispecie configurabili al riguardo sono le seguenti:

autobus immatricolati per linee statali ordinarie di Gran Turismo da impiegarsi su linee regionali ordinarie e/o di Gran Turismo e viceversa;

autobus immatricolati per servizi comunali il cui impiego viene esteso alle linee ordinarie regionali e viceversa;

autobus da noleggio da impiegarsi su linee regionali ordinarie e/o di Gran Turismo;

autobus immatricolati su linee regionali ordinarie o di Gran Turismo regionale da impiegarsi per servizi di noleggio (fuori linea).

Per ottenere tale autorizzazione occorre:

inoltro della domanda da parte degli interessati (in carta legale se trattasi di soggetti privati), con le indicazioni relative:

- alla motivazione della richiesta;

- agli autobus e alle linee su cui i medesimi saranno impiegati, con allegata la fotocopia della carta di circolazione degli stessi;

- al periodo di utilizzo;

istruzione della pratica tenendo presente:

- il contenuto della Delib.G.R. 17 settembre 1999, n. 45204 «Definizione in via transitoria delle modalità per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa»;

- il principio di reciprocità (come da circolare Ministero dei Trasporti n. 38/92);

- le caratteristiche degli autobus richiesti e la loro idoneità ad essere utilizzati sulle linee su cui si intende estenderne l'uso (prendendo visione della copia della carta di circolazione);

- l'anzianità degli autobus, che comunque non deve essere superiore ai 15 anni;

- l'eventuale parere dell'Ente cedente.

A seguito di tale procedimento si provvederà, a seconda dei casi al:

rilascio dell'autorizzazione, che per i servizi da linea a noleggio deve indicare il periodo di validità e i mezzi interessati, mentre per i servizi da linea a linea, oltre a quanto detto, l'autorizzazione deve indicare anche le linee concesse. É inoltre necessario evidenziare il carattere temporaneo ed eccezionale dell'impiego in modo tale da non compromettere la regolarità del servizio al quale sono principalmente destinati gli autobus;

diniego motivato dell'autorizzazione.

C) RUOLO DEI TASSISTI E AUTONOLEGGIATORI

L'iscrizione a ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e all'art. 9 della L.R. 15 aprile 1995 n. 20, costituisce titolo indispensabile per il rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente. Tale iscrizione è inoltre necessaria per i soggetti che operano in qualità di:

sostituto alla guida del titolare della licenza o dell'autorizzazione;

dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Il ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (C.C.I.A.A.) territorialmente competente, è articolato nelle sezioni di:

autovetture;

motocarrozzette;

natanti;

veicoli a trazione animale.

Si evidenzia inoltre, che l'iscrizione è provinciale, ma ciascun richiedente può ottenere l'iscrizione anche a più sezioni e a più ruoli provinciali.

C.1) Requisiti

Per l'iscrizione ai ruoli provinciali occorre presentare domanda scritta (in carta legale se trattasi di soggetti privati), alla competente commissione per la formazione e la conservazione dei ruoli. Tale domanda dovrà essere corredata dalla certificazione, o dichiarazione in fede, attestante i requisiti necessari (art. 10 L.R. n. 20/1995) per poter essere iscritti a ruolo; cioè:

non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore ai due anni per:

- reati non colposi contro:

- il patrimonio;

- la persona;

- la pubblica amministrazione;

- la moralità pubblica;

- il buon costume;

- reati di mafia;

non essere sottoposto a provvedimenti esecutivi di una delle misure di prevenzione previste per i delitti sopra riportati. Tale requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia avvenuta una misura riabilitativa;

assolvimento dell'obbligo scolastico. Per i soggetti nati prima del 1953 tale obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza elementare, mentre per tutti coloro nati dopo il 1953 l'obbligo risulta assolto con il conseguimento della licenza media o, in alternativa, con la possibilità di dimostrare d'aver osservato al compimento del quindicesimo anno d'età, le norme dell'obbligo scolastico per almeno otto anni;

certificato di abilitazione professionale (C.A.P.). Trattasi di documento rilasciato, dopo esame, dalla Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) necessario per la conduzione di veicoli di trasporto pubblico (autobus o autovetture). Relativamente a tali certificati sono da ritenere validi quelli di tipo:

- KB (si consegue attraverso esame per i possessori di patente di tipo B e abilita alla conduzione di solo autovetture);

- KD (si consegue attraverso esame per i possessori di patente di tipo D e abilita alla conduzione anche degli autobus);

è da ritenersi soppresso il tipo KE, che abilitava alla conduzione dei veicoli di soccorso e si conseguiva o attraverso esame o per documentazione.

C.2) Commissione per la formazione e la conservazione dei ruoli

Tale commissione è istituita presso ciascuna Provincia e dura in carica 4 anni. La sua composizione è stabilita dall'art. 12 della L.R. 15 aprile 1995 n. 20 «Norme per il trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente»; in tale legge si evidenziano anche i compiti che la commissione dovrà svolgere:

valutare la regolarità delle domande e procedere all'accertamento dei requisiti;

vigilare sul permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti richiesti, verificandone la sussistenza ogni cinque anni dalla entrata in vigore della L.R. n. 20/1995;

accertare mediante esame il requisito dell'idoneità professionale;

redigere l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione a ruolo, a seguito di superamento esame, da trasmettere alle C.C.I.A.A. territorialmente competenti.

C.3) Regolamentazione dell'attività della commissione

Per poter svolgere le funzioni attribuite, la commissione regionale, originariamente istituita ai sensi della L.R. n. 20/1995, e che l'art. 29 della L.R. n. 22/1998 ha «provincializzato», si è dotata di un proprio regolamento, attraverso il quale è stata disciplinata tutta la materia concernente le modalità di svolgimento dell'esame per l'iscrizione al ruolo.

Ciascuna Provincia, per svolgere la funzione conferita, potrà dotarsi di un proprio autonomo regolamento, da trasmettere alla Direzione Generale Trasporti e Mobilità - Servizio Amministrativo Finanziario e della Navigazione - almeno 40 giorni prima dello svolgimento della prima prova d'esame, con il quale seguendo il dettato della L.R. n. 20/1995, provvederà a disciplinare lo svolgimento dell'esame previsto. In assenza di un proprio regolamento, le commissioni provinciali continueranno ad applicare la metodologia sinora utilizzata dalla commissione regionale, la quale prevede:

esame suddiviso in due prove, una scritta (quiz a risposta preordinata con tre opzioni di cui una sola giusta) ed una orale. Il mancato superamento della prova scritta comporta l'esclusione dalla prova;

per quanto riguarda lo scritto, il candidato dovrà rispondere positivamente ad almeno sette domande sulle dodici previste, tenendo conto che dovrà comunque essere rispettata la ripartizione delle risposte esatte, che prevede almeno due risposte positive per ciascuno dei tre argomenti dell'esame:

- geografia della Regione Lombardia;

- legislazione nazionale, regionale e disciplina aeroportuale;

- regolamento comunale;

superato lo scritto, si sosterrà la prova orale, che riguarderà la toponomastica del comune capoluogo di provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

per i conducenti dei natanti, l'orale riguarderà la conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri.

Il candidato che non dovesse superare la prova scritta potrà presentare nuova istanza non prima di 60 giorni dalla effettuazione della stessa. In caso di non superamento della prova orale, il richiedente verrà riconosciuto d'ufficio non prima di 30 giorni per sostenere nuovamente l'orale; in caso di seconda prova orale negativa si potrà presentare una nuova istanza decorso il termine di 60 giorni.

Non è peraltro da escludersi, che le Province pur dotandosi di un proprio regolamento, assumano (anche al fine di garantire il più possibile omogeneità di condizioni di accesso ai candidati nel territorio regionale) i principi e la metodologia generale sinora applicata dalla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli dei tassisti e degli autonoleggiatori.

C.4) L'iscrizione al ruolo presso la C.C.I.A.A.

Superato positivamente l'esame, vengono richiesti d'ufficio:

il certificato penale generale all'ufficio casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale;

il certificato antimafia alla Prefettura;

eventuali documenti mancanti.

Prima dell'acquisizione dei certificati (penale e antimafia) e della regolarizzazione di tutta la documentazione richiesta (inizialmente autocertificata), per favorire i soggetti necessitati a dimostrare l'esito positivo dell'esame di iscrizione al ruolo, è stato previsto il rilascio, su richiesta espressa dell'interessato, di un attestato di idoneità dimostrante l'esito positivo della prova e in cui, in ogni caso, sono evidenziati: l'assenza dei certificati penale ed antimafia (solo autocertificati) e l'indicazione in calce della validità semestrale dell'attestato a far data dal giorno di stampa del medesimo.

Allorché tutta la documentazione sarà stata acquisita si provvederà a comunicare i dati alla C.C.I.A.A. relativa alla provincia per il cui ruolo il soggetto ha sostenuto l'esame; quest'ultima, a sua volta, provvederà all'iscrizione.

L'iscrizione è subordinata al pagamento a favore della medesima C.C.I.A.A. delle relative tasse d'iscrizione.

D.5) Segreteria ruoli

L'apposita struttura prevista dall'art. 13 comma 2 della L.R. n. 20/1995, denominata segreteria ruoli ed appositamente creata presso la Direzione Generale Trasporti e Mobilità per affiancare la Commissione Regionale, si avvale di una procedura integrata in rete realizzata dalla Regione Lombardia che consente la gestione delle problematiche connesse all'iscrizione al ruolo dei conducenti taxi ed autonoleggio. Detta procedura definita Gestione Istanze Iscrizione Ruolo (G.I.I.R.) sviluppata in Access Basic, consente l'inserimento dei dati di ciascun candidato e tutta la gestione automatizzata della procedura:

composizione degli elenchi dei candidati (estratti dalla procedura nell'ordine di inserimento);

esame (stampa dei questionari);

richiesta dei certificati penale, antimafia e dei documenti mancanti;

aggiornamento dei dati acquisiti;

stampa dell'attestato di idoneità;

trasmissione dei dati alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.