§ 4.4.1009 - D.G.R. 29 giugno 1993, n. 5/38448 .
Norme per la elaborazione delle tariffe da applicare nel 1994 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/06/1993
Numero:5

§ 4.4.1009 - D.G.R. 29 giugno 1993, n. 5/38448 .

Norme per la elaborazione delle tariffe da applicare nel 1994 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni (legge regionale 30 maggio 1981, n. 25).

(B.U. 7 settembre 1993, n. 36, I S.S.)

 

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 30 maggio 1981 n. 25 recante ad oggetto «Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto»;

ricordato che tale legge fa carico alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati, di provvedere mediante delibera alla elaborazione delle tariffe per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, osservando modalità e tempi disposti dagli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge 23 aprile 1981, n. 153;

preso atto che l'art. 17 bis della legge n. 319/76, come sopra modificato, dispone che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, all'elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinanzione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori, operando sulla base della formula tipo predisposta dal comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 319/76, integrato dal ministro delle finanze;

atteso che la formula tipo è stata emanata con D.P.R. 24 maggio 1977; Ricordato:

- che l'ultima elaborazione organica della tariffa è quella relativa al 1984, approvata con Delib.G.R. 21 giugno 1983, n. 3/29353, pubblicata sul 2° supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 37 del 15 settembre 1983;

- che successivamente si è provveduto ad aggiornare percentualmente tali tariffe, sulla base dell'andamento del costo della vita, salvo che:

nel 1988, in cui si è proceduto a determinare le tariffe relative all'anno 1989 adeguando i valori tariffari relativi al 1984 sulla base delle risultanze di una indagine dettagliata mirata a ridefinire analiticamente i costi di gestione dei servizi di fognatura e depurazione, comprensivi delle quote da destinare al rinnovo degli impianti;

nel 1991, in cui si è proceduto alla determinazione delle tariffe per l'anno 1992 sulla base dell'esame critico e dell'aggiornamento dei dati relativi ai costi di costruzione e di gestione utilizzati per l'anno 1989;

- che nelle suddette due circostanze le risultanze delle indagini sono state utilizzate per determinare gli incrementi percentuali da applicare alle tariffe approvate per l'anno 1984 per renderle rispondenti ai costi accertati;

- che, in particolare, le tariffe per l'anno 1993 sono state determinate adeguando i valori tariffari relativi al 1984 in modo da recuperare la perdita del potere d'acquisto della moneta rispetto ai valori fissati per l'anno 1992;

rammentato che con Delib.G.R. 21 dicembre 1990, n. 5/4702 e Delib.G.R. 20 dicembre 1991, n. 5/17705 la giunta regionale ha conferito un incarico per uno studio finalizzato alla formulazione di proposte per una completa ed organica rielaborazione delle tariffe, consegnato nella forma di bozza conclusiva e attualmente al vaglio degli uffici regionali;

rilevato che in fase applicativa delle tariffe relative al 1993 alcuni enti gestori hanno avanzato proposte di modifica di differente portata che sono state gestite:

- quelle al minor rilievo, direttamente dagli uffici che hanno fornito motivato riscontro ai proponenti;

- quelle di maggiore incisività, dai soggetti incaricati dello studio, ai quali esse sono state trasmesse con invito a tenerle nel dovuto conto nel formulare le proposte conclusive dell'incarico;

ritenuto che, malgrado non sussistano allo stato i presupposti per procedere ad una radicale riformulazione delle tariffe sulla base delle proposte contenute nel suddetto studio, in quanto il contesto normativo è in evoluzione in dipendenza delle iniziative legislative inerenti la materia, pur tuttavia dallo studio medesimo si possano comunque trarre elementi da utilizzare per una più completa definizione dell'aggiornamento tariffario;

rilevato che le proposte contenute nello studio conseguentemente considerate riguardano:

- la modalità di calcolo del termine F2, della formula tariffaria, che prevede sostanzialmente l'introduzione di un coefficiente moltiplicativo N = 3 per tener conto dei maggiori costi, rispetto a quelli coperti dall'attuale tariffa, derivanti agli enti gestori dalle attività di controllo, analisi e gestione amministrativa dell'utenza;

- l'aggiornamento dei restanti coefficienti della formula, che si è proposto di modificare parzialmente rispetto a quella vigente, considerando le variazioni effettive intervenute nelle diverse componenti dei costi;

- l'introduzione di un coefficiente teso a remunerare il costo attribuibile a trattamenti specifici di nitrificazione/denitrificazione;

ricordato che gli importi minimi e massimi delle tariffe devono essere stabiliti in conformità al criterio di garantire il recupero dei costi globali di gestione da parte degli enti gestori dei servizi, comprese le quote occorrenti al rinnovo degli impianti;

ritenuto che gli elementi disponibili permettano la determinazione delle tariffe per l'anno 1994 garantendo il rispetto del criterio in precedenza esposto qualora:

- i valori del costo unitario U, stabiliti per l'anno 1984, vengano incrementati percentualmente in modo da raddoppiare quelli determinati per l'anno 1993 e si fissi inoltre un valore minimo per il termine F2 della formula tariffaria, di cui U costituisce componente, tale da coprire comunque i costi base della gestione amministrativa dell'utenza;

- si aggiornino i restanti coefficienti, nonché i parametri di costo contenuti nella formula per la remunerazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dallo smaltimento dei fanghi - già introdotta con le Delib.G.R. n. 5/10597 del 1991 e Delib.G.R. n. 5/24945 del 1992 - in modo da garantire il recupero della perdita del potere d'acquisto della moneta, dal momento che lo studio perviene ad esiti non significativamente discosti da quelli ottenuti applicando tale criterio, che si ritiene pertanto opportuno seguire;

- si introduca un coefficiente tariffario (da)N, integrativo del termine da per la remunerazione di trattamenti specifici di rimozione dell'azoto, determinato con metodologia diversa rispetto a quella formulata nello studio che, come rilevato, si fonda su una formula tariffaria parzialmente modificata;

ritenuto pertanto di confermare, per la elaborazione delle tariffe da applicare nel 1994 per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, le norme generali di cui all'allegato A alla sopracitata Delib.G.R. 21 giugno 1983, n. III/29353, che viene modificato ed integrato per le considerazioni sopra sviluppate, disponendo:

1) per gli importi minimi e massimi riportati nella tabella 5 di tale allegato, l'incremento del 262% (duecentosessantadue per cento), stabilendo comunque per il termine F2 il valore minimo di lire 50.000 (cinquantamila);

2) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 7 ed 8 dell'allegato stesso, l'incremento dell'89% (Ottantanove per cento);

3) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 9, 10 e 11, nonché per quelli stabiliti per il coefficiente al punto 3.3.4 dell'allegato medesimo, l'incremento del 126% (centoventisei per cento);

4) che i costi derivanti dallo smaltimento dei fanghi, qualora non integralmente coperti dall'incremento di cui al punto 3), vengano remunerati applicando ai valori come sopra dedotti per i coefficienti le maggiorazioni deducibili dalla seguente formula: ? = Cf / 153 × (Qf -10) / 12 × ?max nella quale i simboli assumono il seguente significato:

? = maggiorazione applicabile a db e rispettivamente df

Cf = costo di smaltimento del fango, entro il limite massimo di 153 lire/kg

Qf = quantità di fango secco prodotta dall'impianto, entro il limite massimo di 22 kg SS/AE × anno

?max = valori db e rispettivamente df dedotti dalla seguente tabella

Tabella di ripartizione tra db e df dei maggiori oneri dovuti allo smaltimento dei fanghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenzialità dell'impianto (Petc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazione idrica 

<20.000 

20.000 ÷ 150.000 

>150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

db 

df 

db 

df 

db 

df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bassa 

105 

160 

85 

130 

55 

80 

media 

65 

95 

50 

75 

30 

50 

alta 

45 

65 

35 

50 

20 

35 

 

 

 

 

 

 

 

5) che le maggiorazioni di cui al punto 4) siano applicate nei casi e con le modalità seguenti:

a) per dotazioni idriche non superiori a 400 lire/AE×d

b) per quantitativi di fango secco prodotto superiori a quelli corrispondenti a 10 kg SS/AE × anno

c) per onere massimo di smaltimento pari a 153 lire/kg

6) che nel caso di impianto biologico non comprensivo della sedimentazione primaria e provvisto del trattamento di stabilizzazione aerobica dei fanghi, ferme restando le procedure di calcolo di cui alle tabelle 10 e 11 dell'allegato A alla Delib.G.R. n. III/29353 del 1983 e le condizioni di cui al precedente punto 5) la maggiorazione ? sia applicabile ai coefficienti db e df, ma non alla maggiorazione di 1/3 prevista, per quest'ultimo, dalla nota 2) alla sopra richiamata tab. 10;

7) per i depuratori dotati di una specifica fase de denitrificazione, chiaramente individuabile in termini progettuali ed impiantistici, dimensionata in modo tale da rimuovere l'azoto complessivo in ingresso all'impianto in misura non inferiore al 50%, l'applicazione di un coefficiente (da)N determinato tra i seguenti importi minimi e massimi:

56 - 70 lire/m3 per bassa dotazione idrica

45 - 55 lire/m3 per media dotazione idrica

32 - 40 lire/m3 per alta dotazione idrica

precisandosi che il coefficiente non si applica quando la rimozione dell'azoto sia ottenuta con modifiche gestionali dei normali processi di trattamento dell'inquinamento organico o in presenza della sola fase di nitricazione;

ricordato che le tariffe per l'anno 1984 sono state elaborate con riferimento alle soluzioni impiantistiche ordinarie, costituite da processi depurativi per schemi fisico-biologici tradizionali, ma non essendo stato possibile predeterminare tariffe per situazioni desuete, caratterizzate da processi depurativi adottati a fronte di un quadro di utenze produttive peculiare di determinate aree socio-economiche;

ricordato altresì che in questi ultimi casi con la Delib.G.R. n. 5/24945 del 1992, assunta in coerenza con quelle precedenti:

1) si ritenne necessario procedere alla quantificazione dei costi relativi alle varie funzioni di impianto, ed in particolare alle funzioni sostitutive o integrative di quelle ordinarie, dietro specifica istanza del competente organo dell'ente gestore dell'impianto, provvedendovi sulla base dei particolari dati di progetto e di costo dell'impianto stesso, del quadro complessivo delle utenze, nonché di un analitico preventivo delle spese, articolato per ogni singola funzione impiantistica, dati tutti da fornirsi con la istanza a cura dell'ente gestore medesimo;

2) in attuazione di tale criterio ed in accoglimento di specifiche istanze presentate dalla giunta municipale di Como, con deliberazione 12 ottobre 1982, n. 2015, e del consiglio direttivo del Consorzio provinciale per il risanamento idraulico del Magentino, con deliberazione 15 aprile 1983, n. 64 vennero approvati

a) per quanto attiene agli impianti muniti di una fase di omogeneizzazione, una particolare integrazione del coefficiente tariffario, tesa a remunerare tale funzione;

b) per quanto riguarda l'impianto di depurazione di Turbigo:

- coefficienti tariffari sostitutivi, da applicarsi a tutti gli insediamenti produttivi allacciati all'impianto;

- un particolare coefficiente tariffario integrativo, remunerante il trattamento chimico, da applicare ai soli insediamenti produttivi conciari allacciati all'impianto;

3) si ritiene opportuno riservarsi la facoltà di determinare con successivi provvedimenti le tariffe relative ad altre funzioni di impianto, integrative o sostitutive di quelle ordinarie, qualora i competenti organi degli enti gestori degli impianti avessero presentato l'istanza e la documentazione sopra indicate;

ritenuto opportuno per quanto concerne tali aspetti delle tariffe:

- disporre per l'anno 1994 l'aumento nella misura del 126% (centoventisei per cento) degli importi minimo e massimo dei coefficienti tariffari di cui alle lettere a) e b) del punto 2);

- non estendere all'impianto di Turbigo, in assenza di dati e proposte per quanto concerne la specifica voce, la facoltà di applicare le maggiorazioni ai coefficienti consentite agli impianti ordinari per remunerare gli eventuali maggiori costi sostenuti per lo smaltimento dei fanghi prodotti;

sentite in data 24 giugno 1993 le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati, nonché la competente commissione consiliare, che si è favorevolmente espressa in data 24 giugno 1993;

a voti unanimi espressi con le formalità di legge

delibera

 

 

1) di approvare le tariffe da applicare nell'anno 1994 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi in conformità alle norme generali per la relativa elaborazione, di cui all'allegato A della deliberazione del 21 giugno 1983, n.29353, della giunta regionale, di essa facente parte integrante e sostanziale, che viene modificato ed integrato per le considerazioni in premessa sviluppate, disponendo:

a) per gli importi minimi e massimi riportati nella tabella 5 di tale allegato, l'incremento del 262% (duecentosessantadue per cento) stabilendo comunque per il termine F2 il valore minimo di lire 50.000;

b) per gli importi minimi e massimi riportati nelle tabelle 7 e 8 di tale allegato, l'incremento dell'89% (ottantanove per cento);

c) per gli importi mimimi e massimi riportati nelle tabelle 9, 10 e 11, nonché per quelli stabiliti per il coefficiente (da)2 al punto 3.3.4. dell'allegato stesso, l'incremento del 126% (centoventisei per cento);

d) che i costi derivanti dallo smaltimento dei fanghi, qualora non interamente coperti dall'incremento di cui alla lett. c), vengano remunerati sommando ai valori come sopra dedotti i coefficienti le maggiorazioni di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, da applicarsi nei casi e con le modalità ivi specificate;

e) l'introduzione del coefficiente (da)N, da applicarsi nei casi in premessa indicati, al quale vengono assegnati i seguenti valori minimi e massimi:

56 - 70 lire/m3 per bassa dotazione idrica

45 - 55 lire/m3 per media dotazione idrica

32 - 40 lire/m3 per alta dotazione idrica

2) di autorizzare gli enti gestori dagli impianti di depurazione che comprendono anche una fase di omogeneizzazione ad applicare per l'anno 1994, a tutti gli insediamenti produttivi utenti degli impianti stessi, la tariffa corrispondente a tale funzione, da considerare quale componente del costo di depurazione integrativa del coefficiente dv, al quale pertanto essa deve essere sommata, fissandone l'importo nell'ambito dei valori minimo e massimo rispettivamente di lire 104,0 (centoquattrovirgolazero) e 128,9 (centoventiottovirgolanove)

3) di autorizzare il Consorzio per il risanamento idraulico del Magentino ad applicare per l'anno 1994, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 1) e limitatamente all'impianto di depurazione di Turbigo, tariffe, in aggiunta a quella di cui al precedente punto 2), determinate nell'ambito dei seguenti importi minimo e massimo:

a) per tutte le categorie di insediamenti produttivi utenti dell'impianto:

- coefficiente dv: 90,4 - 108,5 lire/m3

- coefficiente db: 316,4 - 379,7 lire/m3

- coefficiente df: 169,5 - 203,4 lire/m3

b) per i soli insediamenti produttivi utenti dello impianto che svolgono attività conciarie;

- coefficiente (da)3 (trattamento chimico):

2.599,0 - 3.188,8 lire/m3

4) di riservarsi, alle condizioni e nelle circostanze di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare con successivo provvedimento le tariffe relative ad altre funzioni di impianto integrative o sostitutive di quelle caratteristiche degli impianti pubblici tradizionali.