§ 4.4.1001 - D.G.R. 21 giugno 1983, n. 3/29353 .
Norme per la elaborazione delle tariffe per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/06/1983
Numero:3

§ 4.4.1001 - D.G.R. 21 giugno 1983, n. 3/29353 .

Norme per la elaborazione delle tariffe per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni - (Legge regionale 30 maggio 1981, n. 25).

(B.U. 1 luglio 1983, n. 27.)

 

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 30 maggio 1981, n. 25 recante ad oggetto «Tariffe per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto»;

ricordato che tale legge fa carico alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le rappresentanze degli enti locali interessati, di provvedere mediante delibera alla elaborazione delle tariffe per le acque provenienti da insediamenti produttivi, osservando modalità e tempi disposti dagli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'art. 3 del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in Legge 23 aprile 1981, n. 153;

preso atto che l'art. 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sopra modificato, dispone che le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, provvedano alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori, operando sulla base della formula tipo predisposta dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dal Ministero delle finanze;

ricordato che la formula tipo è stata emanata con D.P.R. 24 maggio 1977;

sentito il Comitato tecnico per la gestione delle risorse idriche, di cui alla legge regionale 20 marzo 1980, n. 32;

ritenuto di approvare le tariffe da applicarsi nell'anno 1984 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi in conformità alle norme per la relativa elaborazione, di cui all'allegato A della presente deliberazione, che di essa forma parte integrante e sostanziale;

rilevato che anche per l'anno 1984 alla elaborazione delle tariffe come sopra definite si è dovuto provvedere con riferimento alle soluzioni impiantistiche ordinarie, costituite da processi depurativi per schemi fisico-biologici tradizionali, non essendo possibile predeterminare tariffe per situazioni desuete, caratterizzate da processi depurativi adottati a fronte di un quadro di utenze produttive peculiare di determinate aree socio-economiche;

ritenuto in tali casi necessario provvedere alla quantificazione dei costi relativi alle varie funzioni di impianto, ed in particolare alle funzioni sostitutive o integrative di quelle ordinarie, dietro specifica istanza del competente Organo dell'Ente gestore dell'impianto, provvedendovi sulla base dei particolari dati di progetto e di costo dell'impianto stesso, del quadro complesso delle utenze, nonché di un analitico preventivo delle spese, articolato per ogni singola funzione impiantistica, dati tutti da fornirsi con l'istanza a cura dell'Ente gestore medesimo;

viste:

- la deliberazione 12 ottobre 1982, n. 2015 della Giunta Municipale di Como, con cui si chiedeva alla Regione Lombardia di approvare per l'anno 1983 la tariffa relativa alla funzione di impianto «omogeneizzazione»;

- la delibera 26 ottobre 1982, n. 21643 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il Comune di Como ad applicare la tariffa suddetta e ne ha determinato i relativi limiti minimo e massimo;

- la deliberazione 15 aprile 1983, n. 64 del Consiglio Direttivo del Consorzio provinciale per il risanamento idraulico del Magentino, con cui si chiede alla Regione di approvare, distintamente per le diverse categorie di utenti, particolari tariffe e criteri di applicazione per le funzioni di impianto relative al depuratore di Turbigo, in cui, frammistamente a scarichi civili e di altri complessi produttivi, vengono depurati i reflui di un complesso di attività conciarie;

rilevato innanzitutto che anche l'impianto di Turbigo prevede una fase di «omogeneizzazione» e che in base ai dati forniti dal Consorzio per il risanamento idraulico del Magentino e dal Comune di Como è possibile determinare, per tale funzione di impianto, limiti di costo minimo e massimo applicabili anche agli altri impianti che ne siano dotati;

ritenuto pertanto di autorizzare gli enti gestori degli impianti di depurazione che comprendono una fase di omogeneizzazione ad applicare per l'anno 1984 a tutti gli insediamenti produttivi utenti degli impianti stessi la tariffa corrispondente a tale funzione, da considerare quale componente del costo di depurazione integrativa del coefficiente dv, fissandone i valori minimo e massimo rispettivamente in 46 e 57 L/metro cubo;

ritenuto altresì, per quanto concerne le restanti richieste formulate dal Consorzio per il risanamento idraulico del Magentino relativamente all'impianto di depurazione di Turbigo:

- che le tariffe proposte siano meritevoli di accoglimento nei seguenti importi minimi e massimi:

- coefficiente dv: 40-48 L/metro cubo

- coefficiente db: 140-168 L/metro cubo

- coefficiente df: 75-90 L/metro cubo

- coefficiente (da)3 (trattamento chimico): 1150-1380 L/metro cubo

- che, attesa la globale atipicità dell'impianto, operante nel suo complesso per schemi e su reflui difformi da quelli contemplati in sede di definizione delle tariffe di cui all'allegato A alla presente deliberazione, le tariffe proposte debbono essere considerate sostitutive di quelle dell'Allegato medesimo e non meramente integrative delle stesse per le loro parti concernenti le funzioni di impianto desuete;

- che peraltro sia da condividere la proposta formulata dal Consorzio Magentino, di non addebitare le tariffe relative al trattamento chimico agli insediamenti produttivi diversi dai conciari;

- che, per contro, non sia accoglibile la richiesta, derogativa dei criteri fissati dal D.P.R. 24 maggio 1977 e confermati dall'allegato alla presente deliberazione, di assumere per i rapporti Oi/Of ed Si/Sf valori comunque non inferiori ad 1;

considerato che risulta opportuno riservarsi la facoltà di determinare con successivi provvedimenti le tariffe relative ad altre funzioni di impianto integrative o sostitutive di quelle ordinarie, qualora i competenti organi degli Enti gestori degli impianti presentino l'istanza e la documentazione più sopra indicate;

sentite la competente Commissione consiliare, che in proposito si è espressa in seduta 17 giugno 1983, e le rappresentanze degli enti locali e degli imprenditori interessati, convocate, d'intesa con la Commissione, in data 10 giugno 1983,

su proposta dell'Assessore preposto al Settore Ambiente, Ecologia,

a voti unanimi espressi con le formalità di legge

delibera

 

 

1) Di approvare le «Norme per la elaborazione delle tariffe da applicarsi nell'anno 1984 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni» di cui all'allegato A della presente deliberazione, che di essa forma parte integrante e sostanziale.

2) Di autorizzare gli enti gestori degli impianti di depurazione che comprendano anche una fase di omogeneizzazione ad applicare per l'anno 1984, a tutti gli insediamenti produttivi utenti degli impianti stessi, la tariffa corrispondente a tale funzione, da considerare quale componente del costo di depurazione integrativa del coefficiente dv, al quale pertanto essa deve essere sommata, fissandone l'importo nell'ambito dei valori minimo e massimo rispettivamente di 46 e 57 L/metro cubo.

3) Di autorizzare il Consorzio per il risanamento idraulico del Magentino ad applicare per l'anno 1984, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 1) e limitatamente all'impianto di depurazione di Turbigo, tariffe, in aggiunta a quella di cui al precedente punto 2, determinate nell'ambito dei seguenti importi minimi e massimi:

a) per tutte le categorie di insediamenti produttivi utenti dell'impianto:

- coefficiente dv: 40-48 L/metro cubo

- coefficiente db: 140-168 L/metro cubo

- coefficiente df: 75-90 L/metro cubo

b) per i soli insediamenti produttivi utenti dell'impianto che svolgono attività conciarie:

- coefficiente (da)3 (trattamento chimico): 1150-1380 L/metro cubo.

4) Di non accogliere la richiesta del Consorzio suddetto di assumere per i rapporti Oi/Of ed Si/Sf, in sede di determinazione dei canoni, valori comunque non inferiori ad 1, confermando pertanto i criteri fissati dal D.P.R. 24 maggio 1977 e richiamati dall'allegato A alla presente deliberazione.

5) Di riservarsi, alle condizioni e nelle circostanze di cui alle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, di approvare con successivo provvedimento le tariffe relative ad altre funzioni di impianto integrative o sostitutive di quelle caratteristiche degli impianti pubblici tradizionali.

 

 

Allegato A

Norme per l'elaborazione delle tariffe da applicarsi nell'anno 1984 per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, di cui agli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, L.R. 30 maggio 1981, n. 25.

1. PRESENTAZIONE

Per consentire una più agevole determinazione ed applicazione della tariffa, la trattazione della materia viene articolata nelle seguenti parti:

a) definizione degli elementi caratterizzanti il servizio pubblico e le singole utenze;

b) elaborazione della tariffa e determinazione dei massimali relativi ai vari elementi;

c) applicazione della tariffa.

La parte c), che tratta metodologicamente l'applicazione della tariffa, richiama i punti delle parti a) e b) che trovano applicazione nella determinazione dei vari elementi componenti la tariffa stessa.

 

 

2. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE

Per la determinazione ed applicazione della tariffa, è necessario definire gli elementi ed effettuare le classificazioni che seguono.

2.1. Caratterizzazione del servizio pubblico.

Il costo del servizio è strettamente legato a dimensioni e caratteristiche del centro servito, definite a mezzo di una serie di elementi la cui determinazione viene di seguito operata.

2.1.1. Determinazione dei dati di popolazione.

I dati di popolazione caratterizzanti il servizio, necessari alla elaborazione delle tariffe, sono la Popolazione equivalente totale di calcolo (Petc), la Popolazione equivalente totale servita (Pets) e la Popolazione civile media (Pcm).

Per la loro determinazione si fa riferimento ai seguenti dati di base:

a) popolazione residente;

b) popolazione turistica;

c) popolazione equivalente delle attività lavorative.

Quale popolazione residente viene convenzionalmente assunta quella relativa al 31 dicembre dell'anno precedente quello nel quale la tariffa è determinata.

La popolazione turistica è determinata con riferimento alle presenze medie giornaliere della settimana di punta.

La popolazione equivalente delle attività lavorative va determinata con riferimento ai quantitativi di acque di rifiuto, assumendo un coefficiente di equivalenza variabile da 3 a 5 abitanti per metro cubo giornalmente scaricato in fognatura. I coefficienti più elevati si assumono per le attività con scarichi caratterizzati da inquinamento organico più rilevante.

2.1.1.1. Popolazione equivalente totale di calcolo (Petc).

Assume rilevanza nel solo caso degli impianti di depurazione.

Come chiaramente deducibile, Petc è il dato di popolazione assunto a base del dimensionamento dell'impianto.

Qualora non disponibile, il dato può essere ricostruito quale somma di:

a) popolazione residente complessivamente servibile;

b) popolazione turistica ragguagliata complessivamente servibile;

c) popolazione equivalente delle attività produttive complessivamente servibile.

Quale popolazione complessivamente servibile si intende quella, appartenente al comprensorio gravitante sull'impianto, le cui acque di rifiuto siano o possano essere trattate nello stesso in relazione alla sua potenzialità.

I dati di cui alle lettere a) e c) si determinano con riferimento ai criteri indicati in 2.1.1. La popolazione turistica ragguagliata è assunta pari a 3/4 (75 %) di quella media giornaliera della settimana di punta; nelle località non turistiche, se non esistono dati al riguardo, quale popolazione turistica ragguagliata si assume l'1,5% della popolazione residente.

2.1.1.2. Popolazione equivalente totale servita (Pets).

È determinata per somma dei seguenti dati:

a) popolazione residente servita;

b) popolazione turistica ragguagliata servita;

c) popolazione equivalente delle attività produttive servite.

Quale popolazione servita si intende:

- per quanto riguarda il servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto, quella i cui scarichi sono effettivamente allacciati alla rete di fognatura e/o di collettamento;

- per quanto riguarda il servizio di depurazione, quella le cui acque di rifiuto sono effettivamente convogliate all'impianto pubblico di depurazione tramite le reti di fognatura e di collettamento.

I dati di cui alle lettere a) e c) si determinano con riferimento ai criteri indicati in 2.1.1.

La popolazione turistica ragguagliata è assunta:

- per quanto riguarda il servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto, in misura pari ad 1/4 (25%) di quella media giornaliera della settimana di punta; nelle località non turistiche, se non esistono dati al riguardo, in misura pari allo 0,5% della popolazione residente;

- per quanto riguarda il servizio di depurazione, in misura pari a 3/4 (75%) di quella media giornaliera della settimana di punta; nelle località non turistiche, se non esistono dati al riguardo, in misura pari all'1,5% della popolazione residente.

2.1.1.3. Popolazione civile media (Pcm).

Quale popolazione civile media si assume quella determinata per somma dei seguenti dati:

a) popolazione residente;

b) popolazione turistica media.

Il dato di cui alla lett. a) si determina come indicato in 2.1.1.

La popolazione turistica media è assunta pari ad 1/4 (25 %) di quella media giornaliera della settimana di punta; nelle località non turistiche, se non esistono dati al riguardo, è assunta pari allo 0,5% della popolazione residente.

2.1.2. Determinazione della dotazione idrica.

Poiché la tariffa è pagata solo da chi usufruisce del servizio, i dati che interessano ai fini della sua determinazione sono i quantitativi d'acqua versati in fognatura dagli utenti. Le fonti e le modalità di approvvigionamento sono ininfluenti.

In linea generale, dal civico acquedotto si alimentano sia soggetti che, dopo l'uso, scaricano in fognatura l'acqua approvvigionata, sia soggetti che, come nel caso delle zone sprovviste di fognatura, recapitano altrove (corpo d'acqua superficiale, suolo o sottosuolo) le rispettive acque di rifiuto.

Per contro, altri utenti della fognatura, specie nel settore produttivo, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico.

Ai fini della determinazione della tariffa si assume, in prima approssimazione, quale dotazione idrica, il rapporto tra il volume medio giornaliero di acqua erogata dall'acquedotto, espresso in litri, e la Popolazione civile media (Pcm).

Qualora utenze di rilievo della fognatura provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, i relativi volumi, espressi in litri/giorno, possono essere sommati a quelli erogati dall'acquedotto.

Ai fini della determinazione delle tariffe si definisce:

- bassa dotazione, quella inferiore a 150 litri per abitante al giorno (l/ab x g);

- media dotazione, quella compresa tra 150 e 300 l/ab x g;

- alta dotazione, quella superiore a 300 l/ab x g.

2.2. Caratterizzazione delle utenze.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, occorre procedere ad una classificazione delle utenze in funzione delle loro caratteristiche e dimensioni.

2.2.1. Caratterizzazione degli insediamenti.

Per tener conto della natura degli scarichi, gli insediamenti produttivi dai quali provengono le acque scaricate in fognatura vengono suddivisi nelle seguenti classi.

Classe A - Appartengono a questa classe gli insediamenti produttivi nei quali si esercitano le lavorazioni o attività elencate nella seguente tabella 1.

 

 

Tabella 1 

 

Classificazione degli insediamenti produttivi in base alle lavorazioni o attività in essi esercitate - Classe A 

 

 

 

Codice Istat 

Classe, sottoclasse o categoria di  

(1971) 

attività economica 

 

 

 

 

1-02 

ZOOTECNIA 

 

 

1-06-01 

Conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari 

1-06-06 

(quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo) 

 

 

1-06-02 

Trasformazione del latte 

1-06-07 

(quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo) 

 

 

1-06-04 

Produzione di vini e mosti concentrati 

1-06-09 

(quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo) 

 

 

1-06-05 

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata 

1-06-10 

(solo lavorazione di agrumi e produzione di alcool di 2a categoria, acquaviti e liquori) (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dalla attività di coltivazione del fondo) 

 

 

3-01-C 

INDUSTRIA CONSERVIERA  

 

 

3-01-D 

INDUSTRIA CASEARIA 

 

 

3-01-F 

INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE 

 

 

3-01-G 

INDUSTRIA DELLE BEVANDE ALCOOLICHE E DELLA DISTILLAZIONE DI ALCOOL 

 

 

3-10 

INDUSTRIE MECCANICHE (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto) (esclusi trattamenti elettrogalvanici dei metalli) 

 

 

3-11 

INDUSTRIE DELLA COSTRUZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO E LAVORAZIONI AFFINI 

 

 

 

Classe B - Appartengono a questa classe gli insediamenti produttivi nei quali si esercitano le lavorazioni o attività elencate nella seguente tabella 2.

 

 

Tabella 2 

 

Classificazione degli insediamenti produttivi in base alle lavorazioni o attività in essi esercitate - Classe B 

 

 

 

Codice Istat 

Classe, sottoclasse o categoria di  

( 1971 ) 

attività economica 

 

 

 

 

1-06-03 

Produzione di olio di oliva per spremitura 

1-06-08 

(quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo) 

 

 

1-06-05 

Altre attività di trasformazione annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata 

1-06-10 

(solo spremitura di semi oleosi) (quando la materia prima lavorata provenga per meno di 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo) 

 

 

3-01-E 

INDUSTRIA DEI GRASSI VEGETALI E ANIMALI 

 

 

3-02 

INDUSTRIA DEL TABACCO 

 

 

3-03-01 

Lavatura e pettinatura della lana (compresa quella per materassi) (solo lavatura della lana (compresa quella per materassi)) 

 

 

3-03-09 

Lavorazione della canapa e del lino, puri o misti ad altre fibre 

 

 

3-03-23 

Tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile 

 

 

3-16-02 

Trasformazione della carta e del cartone (compresa la produzione di carte da parati e di carte di gioco) e produzioni cartotecniche 

 

 

3-18 

INDUSTRIE FOTO-FONO-CINEMATOGRAFICHE 

 

 

 

Classe C - Appartengono a questa classe gli insediamenti produttivi nei quali si esercitano le lavorazioni o attività elencate nella seguente tabella 3.

 

 

Tabella 3 

 

Classificazione degli insediamenti produttivi in base alle lavorazioni o attività in essi esercitate - Classe C 

 

 

 

Codice Istat 

Classe, sottoclasse o categoria di  

( 1971 ) 

attività economica 

 

 

 

 

2-02-A 

ESTRAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI (solo ricerche ed estrazione di idrocarburi liquidi o gassosi) 

 

 

3-03-18 

Produzione di linoleum e di tele cerate 

 

 

3-06-01 

Concerie (esclusa la concia e tintura delle pelli per pellicceria) 

 

 

3-06-02 

Concia e tintura delle pelli per pellicceria 

 

 

3-12-10 

Produzione di prodotti finiti abrasivi 

 

 

3-13 

INDUSTRIE CHIMICHE E DEI DERIVATI DEL PETROLIO E DEL CARBONE 

 

 

3-14 

INDUSTRIE DELLA GOMMA  

 

 

3-15 

INDUSTRIE PER LA PRODUZIONE DI CELLULOSA PER USI TESSILI E DI FIBRE CHIMICHE (ARTIFICIALI E SINTETICHE) 

 

 

3-16-01 

Produzione di paste da carta, di carta e di cartone 

 

 

 

Classe D - Appartengono a questa classe gli insediamenti produttivi nei quali si esercitano le lavorazioni o attività elencate nella seguente tabella 4.

 

 

Tabella 4 

 

Classificazione degli insediamenti produttivi in base alle lavorazioni o attività in essi esercitate - Classe D 

 

 

 

Codice Istat 

Classe, sottoclasse o categoria di attività 

( 1971 ) 

economica 

 

 

 

 

3-10-47 

Trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli (anche effettuati nell'ambito di altre lavorazioni o attività, ovvero su altri tipi di materiali) 

 

 

3-12-09 

Lavorazione della ceramica, del grès e del materiale refrattario 

 

 

3-17 

INDUSTRIE POLIGRAFICHE, EDITORIALI E AFFINI 

 

 

 

Classe E - Appartengono a questa classe gli insediamenti produttivi non contemplati nelle classi A, B, C e D.

2.2.2. Dimensioni dell'utenza.

Ai fini della applicazione della tariffa, si fa riferimento anche alle dimensioni dell'utenza, legate ai quantitativi di acque provenienti da utilizzazioni industriali versate nella pubblica fognatura dall'utenza stessa.

Qualora l'insediamento non abbia provveduto ad installare appositi strumenti di misura delle acque scaricate, la loro determinazione viene effettuata a partire dal volume Va di acque approvvigionate ponendo:

V = 0,95 Va (a)

Dalle acque approvvigionate si deducono quelle che l'utente dimostri di destinare a recapito diverso dalla pubblica fognatura o di consumare nel processo. Qualora i relativi volumi Vrd non siano misurati con idonei strumenti, la valutazione degli stessi viene fatta dal gestore sulla base degli elementi forniti dall'utente o direttamente acquisiti. In tal caso si pone:

V = 0,95 (Va - Vrd) (b)

 

 

3. ELABORAZIONE DELLA TARIFFA

Per rendere più agevole l'applicazione della tariffa vengono di seguito previamente illustrati e quantificati i vari elementi costituenti la formula.

3.1. Il termine F2.

La formula tariffaria è di tipo binomio, ossia è costituita da due parti, tra loro nettamente distinte non solo sotto il profilo algebrico, ma anche dal punto di vista concettuale.

La prima parte è costituita dal termine F2, che il D.P.R. 24 maggio 1977, con cui la formula è stata approvata, precisa essere termine:

- fisso per utenza;

- introdotto per evidenziare i servizi di allacciamento alla fogna e di gestione amministrativa dell'utenza, il cui costo dipende dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell'utenza e non dal consumo effettivo. Da quanto premesso consegue che la quota F2 della tariffa va pagata per ciascun allacciamento alla fognatura di cui sia dotato un insediamento produttivo e quindi anche se uno o più scarichi non siano attivi. Il titolare dell'allacciamento è comunque esentato dal pagamento se, nel denunciare la cessazione di uno scarico, rinuncia alla relativa autorizzazione ed osserva le disposizioni impartitegli dal gestore ad evitare che vengano poste in essere attività di scarico abusive. F2 deve comunque essere pagato per intero anche se uno scarico sia attivato, o venga disattivato, nel corso dell'anno. La determinazione di F2 si effettua mediante la formula

F2 = U × C (c)

dove:

U = costo unitario di riferimento da determinarsi con la seguente tabella 5, dipendente dalla popolazione equivalente totale servita dalla fognatura e dalla dotazione idrica caratteristiche del pubblico servizio;

C = coefficiente moltiplicativo, da determinarsi con la seguente tabella 6, dipendente dalla classe di appartenenza dell'insediamento e dal volume annuo scaricato in fognatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5 

 

Costo unitario di riferimento "U" dei servizi di allacciamento alla fogna e di gestione amministrativa dell'utenza 

 

 

 

 

 

 

Dotazione idrica (æ) 

Popolazione 

 

 

 

equivalente totale  

 

 

 

servita dalla 

Bassa 

Media 

Alta 

fognatura  

 

 

 

(Pet) (a) (ab)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

12.500-15.300 

 

10.600-13.000 

 

9.700-11.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 3.000  

 

 

 

 

 

 

fino a 10.000 

11.000-13.400 

 

9.700-11.900 

 

8.100-9.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 10.000  

 

 

 

 

 

 

fino a 50.000 

9.700-11.900 

 

8.100-9.900 

 

6.900-8.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 50.000 

8.100-9.900 

 

6.900-8.500 

 

5.700-6.900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Per la determinazione di Pet si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.1.2. 

(æ) Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.2. 

 

 

 

Tabella 6 

 

Determinazione del coefficiente moltiplicativo C del costo unitario di riferimento U, in base alla classe di appartenenza dell'insediamento e al volume annuo scaricato in fognatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di insediamenti (æ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DI SCARICO 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarico inattivo  

 

 

 

 

 

- di insediamento non occupato o in cui non si svolge attività 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

- di insediamento occupato o in cui si svolge attività 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarico attivo con volume annuo delle acque di rifiuto V (metri cubi/a) (a)  

 

 

 

 

 

 

fino a 300 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 300 fino a l.000 

12 

 

16 

 

20 

 

24 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre l.000 fino a 3.000 

18 

 

24 

 

30 

 

36 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 3.000 fino a 10.000 

24 

 

32 

 

40 

 

48 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 10.000 fino a 30.000 

36 

 

48 

 

60 

 

72 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 30.000 fino a 100.000 

48 

 

64 

 

80 

 

96 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 100.000 fino a 300.000 

60 

 

80 

 

100 

 

120 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 300.000 fino a l.000.000 

72 

 

96 

 

120 

 

144 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre l.000.000 fino a 3.000.000 

84 

 

112 

 

140 

 

168 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 3.000.000 

96 

 

128 

 

160 

 

192 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Per la determinazione di V si fa riferimento ai criteri indicati in 2.2.2. 

(æ) Le classi di insediamenti sono quelle indicate in 2.2.1. 

3.2. Il coefficiente F2

Nella formula tariffaria il coefficiente F2 evidenzia il costo medio del servizio di raccolta, allontanamento e scarico delle acque di rifiuto.

Per la determinazione della tariffa viene operata una netta distinzione tra oneri imputabili alla raccolta delle acque di rifiuto (ossia alle reti di fognatura comunali) ed oneri relativi al loro convogliamento intercomunale ed allo scarico (ossia oneri di collettamento), ponendo:

F2 = f' + (f'' × L) (d)

dove:

- f' rappresenta il costo medio unitario, in L/metro cubo, di raccolta delle acque di rifiuto;

- f'' rappresenta il costo medio unitario, in L/metro cubo × km, di convogliamento e scarico delle acque stesse;

- L. rappresenta la lunghezza in km del collettore di convogliamento intercomunale e, dove esiste, del condotto di scarico dell'impianto pubblico di depurazione.

Quando il collettore di convogliamento intercomunale è ramificato:

- la lunghezza L si determina come media aritmetica delle lunghezze dei vari tronchi, misurati dal punto più a monte sino alla confluenza nell'impianto pubblico di depurazione;

- Pets è convenzionalmente assunto pari al rapporto tra la popolazione equivalente totale servita dal collettore ed il numero dei tronchi sopra accertati.

Il costo medio annuale del servizio di raccolta delle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali nei comprensori fognati aventi pendenza media compresa tra il 2 ed il 10 per mille si determina con la seguente tabella 7.

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7 

 

Determinazione del costo medio unitario f' (l/metro cubo), di cui alla formula (d), relativo al servizio di raccolta delle acque di rifiuto nei comprensori fognati con pendenza media dal 2 al 10 per mille (æ) 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA (Æ) 

Popolazione equivalente 

 

 

 

totale servita dalla  

 

 

 

fognatura 

Bassa 

Media 

Alta 

(Pets) (a) (ab)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-140 

 

45-75 

 

30-50 

 

oltre 3.000  

fino a 10.000 

 

 

 

 

 

 

oltre 10.000  

fino a 50.000 

48-72 

 

32-48 

 

24-36 

 

oltre 50.000 

 

32-48 

 

24-36 

 

16-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) Si applicano: 

 

 

 

- 

nei comprensori fognati aventi pendenza media inferiore al 2 per mille valori superiori, fino a 2 volte quelli minimi contemplati dalle corrispondenti classi di popolazione e dotazione idrica; 

- 

nei comprensori fognati aventi pendenza media superiore al 10 per mille, valori inferiori, sino a 0,5 volte quelli minimi contemplati per le corrispondenti classi di popolazione e dotazione idrica. 

(a) Per la determinazione di Pets si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.1.2. 

(Æ) Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.2. 

Il costo del servizio di convogliamento intercomunale e scarico a valle dell'impianto pubblico di depurazione delle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali si determina con la seguente tabella 8.

 

 

 

 

 

Tabella 8 

 

Determinazione del costo medio unitario f'' (l/metro cubo × km), di cui alla formula (d), relativo al servizio di convogliamento intercomunale e scarico delle acque di rifiuto 

 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA (æ) 

Popolazione equivalente 

 

 

 

totale servita  

 

 

 

dal collettore 

Bassa 

Media 

Alta  

(Pets) (a) (ab)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

20-27 

 

15-21 

 

10-14 

 

oltre 3.000  

fino a 10.000 

15-20 

 

10-14 

 

6-9 

 

oltre 10.000  

fino a 50.000 

11-15 

 

7-10 

 

4-6 

 

oltre 50.000 

 

8-11 

 

5-7 

 

3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

Per la determinazione di Pets si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.2.2., tenendo conto, nel caso dei collettori ramificati, delle assunzioni convenzionali sopra indicate. 

(æ) 

Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato 2.1.2. 

3.3. I coefficienti d.

Nella formula tariffaria questi coefficienti evidenziano i costi medi annuali del servizio di depurazione e sono contraddistinti con gli indici letterali dv, db, df e da. La determinazione di costi medi a validità generale è possibile solo nel caso degli impianti biologici tradizionali. Per gli impianti che operano per schemi di trattamento di diversa natura o che comprendono fasi integrative o sostitutive di quelle tradizionali, le tariffe relative sia a tali funzioni, che a quelle ordinarie possono essere dedotte solo in base ai dati di impianto e ai costi analitici (di costruzione e di esercizio) forniti dal gestore; in modo analogo possono essere determinate negli impianti stessi le tariffe per le diverse categorie di utenti. Per gli impianti biologici, esclusivamente ai quali si riferiscono le tariffe di seguito elaborate, la determinazione dei costi è stata effettuata partendo da quelli il cui influente non presenta caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (liquami domestici e scarichi anche produttivi ad essi assimilabili). In tali casi, dedotta dal costo totale di depurazione la quota relativa al trattamento delle acque di origine meteorica, si è operato in modo che, a parità di qualità delle acque di rifiuto, il costo di depurazione risulti indipendente dagli usi da cui provengono le acque. La determinazione dei coefficienti d è stata effettuata tenendo conto della variazione del costo del servizio di depurazione in funzione delle classi di popolazione equivalente totale di calcolo e di dotazione idrica. Il caso degli influenti che presentano caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti è stato affrontato valutando la maggiorazione percentuale che subisce il costo medio annuale di depurazione rispetto al caso ordinario. La presenza di tali caratteristiche viene dedotta con riferimento alla classe di appartenenza degli insediamenti produttivi allacciati all'impianto, che è stata definita in base alle lavorazioni o attività in essi svolte. I costi dedotti si riferiscono ad impianti realizzati in condizioni territoriali o geomorfologiche ordinarie.

Quando particolari situazioni urbanistiche o ambientali abbiano comportato oneri realizzativi superiori alla norma (ad esempio, riferibili a compattazione dei manufatti, a sollevamenti più numerosi o di maggiore entità, a processi o soluzioni costruttive atipici rispetto a quelli impiegati in impianti di analoga potenzialità) dietro adeguata motivazione può essere applicata una maggiorazione sino al 15% (lire quindici per cento lire) delle tariffe di seguito definite. Quando gli impianti risultano sottoutilizzati, le tariffe come nel seguito definite sono aumentate nella misura percentuale dedotta dal rapporto:

100 (Petc - Pets) / Petc

con i seguenti limiti:

- non si procede all'adeguamento della tariffa se la percentuale di sottoutilizzazione è inferiore al 10% (dieci per cento);

- l'adeguamento massimo che può essere operato è pari al 30% (trenta per cento).

Poiché i coefficienti d sono stati valutati prendendo in considerazione impianti completi, si è infine determinato quali di essi e, ove del caso, in quali percentuali debbono essere messi in conto nel caso degli impianti solo primari, comprendenti cioè, di norma, pretrattamenti, sedimentazione primaria e trattamento dei relativi fanghi, nonché, ove necessari, i sollevamenti iniziale e/o finale. Le maggiorazioni sopra contemplate e quelle particolari caso a caso di seguito indicate sono cumulabili.

3.3.1. Il coefficiente dv.

Il coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari, nonché per i sollevamenti iniziale e finale, di acque provenienti da utilizzazioni per «usi industriali» negli impianti biologici tradizionali si determina con la seguente tabella 9.

 

 

 

 

 

 

Determinazione del coefficiente dv (lire/metro cubo) (æ) (Æ) 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA (ö) 

Popolazione equivalente 

 

 

 

totale di calcolo  

 

 

 

(Petc) (a) (ab) 

Bassa 

Media 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

43-65 

29-43 

29-31 

oltre 3.000  

fino a 10.000 

34-51 

24-36 

17-26 

oltre 10.000  

fino a 50.000 

34-51 

24-36 

17-26 

oltre 50.000 

 

21-32 

15-22 

11-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) I costi indicati si applicano nel caso di impianti completi; per impianti solo primari si applicano costi maggiorati del 25 %. 

(Æ) I costi remunerano i sollevamenti iniziale e finale, i pretrattamenti e la sedimentazione primaria dei liquami. Negli impianti privi di sedimentazione primaria o di sollevamenti si applicano tariffe non superiori ai 2/3 (due terzi) di quelle di tabella; qualora gli impianti siano privi sia di sedimentazione primaria che di sollevamenti iniziale e finale il coefficiente dv si pone pari a zero. 

(a) Per la determinazione di Petc si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.1.1. 

(ö) Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato 2.1.2. 

3.3.2. Il coefficiente db

Il coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario di acque provenienti da utilizzazioni per «usi industriali» si determina con la seguente tabella 10.

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 

 

Determinazione del coefficiente db (lire/metro cubo) (æ) (Æ) 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA (ö) 

Popolazione equivalente 

 

 

 

totale di calcolo  

 

 

 

(Pet) (a) (ab) 

Bassa 

Media 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

200-300 

 

135-200 

 

100-150 

 

oltre 3.000  

fino a 10.000 

160-240 

 

110-165 

 

80-120 

 

oltre 10.000  

fino a 50.000 

120-180 

 

85-130 

 

60-90 

 

oltre 50.000 

 

90-135 

 

65-95 

 

45-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) I costi indicati si applicano nel caso di impianti completi; per gli impianti solo primari risulta in ogni caso db = 0. 

(Æ) Quando l'impianto non comprenda la sedimentazione primaria e si provveda alla stabilizzazione aerobica dei fanghi ai costi indicati si sommano quelli corrispondenti di tabella 11, maggiorati di 1/3 (un terzo). 

(a) Per la determinazione di Petc si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.1.1. 

(ö) Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato 2.1.2. 

3.3.3. Il coefficiente df

Il coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari di acque provenienti da utilizzazioni per «usi industriali» si determina con la seguente tabella 11.

 

 

 

 

 

 

Determinazione del coefficiente df (lire/metro cubo) (æ) (Æ) 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE IDRICA (ƒ) 

Popolazione equivalente 

 

 

 

totale di calcolo  

 

 

 

(Petc) (a) (ab) 

Bassa 

Media 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3.000 

43-65 

29-43 

21-31 

oltre 3.000  

fino a 10.000 

35-52 

24-36 

17-26 

oltre 10.000  

fino a 50.000 

46-69 

32-48 

23-34 

oltre 50.000 

 

55-82 

37-56 

27-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) I costi indicati si applicano nel caso di impianti completi; per impianti solo primari si applicano costi maggiorati del 25%. 

(Æ) Quando l'impianto non comprende la sedimentazione primaria il coefficiente df risulta nullo. In tal caso, peraltro, i costi di tabella 11, maggiorati di un terzo, vengono sommati a quelli dedotti dalla tabella 10 e dalle relative note e costituiscono, ad ogni conseguente effetto tariffario, maggiorazione del coefficiente db. 

(a) Per la determinazione di Petc si fa riferimento a quanto indicato in 2.1.1.1. 

(ƒ) Per la determinazione delle classi di dotazione idrica si fa riferimento a quanto indicato 2.1.2. 

3.3.4. Il coefficiente da.

La valutazione degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti negli impianti biologici tradizionali è stata affidata al coefficiente da.

In tali impianti, sia primari che completi di secondo stadio, il coefficiente di costo si determina mediante la formula:

(da) = (da)f = M(db + df) /100 (e)

dove M, che rappresenta la maggiorazione percentuale subita dal costo medio annuale del trattamento secondario e del trattamento e smaltimento dei fanghi primari, si determina con la seguente tabella 12.

 

 

Determinazione della maggiorazione percentuale M subita dai costi medi annuali del trattamento e smaltimento dei fanghi primari e del trattamento secondario per presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti (æ) (Æ) 

 

 

 

 

 

 

 

Classe di appartenenza dello 

A 

B 

C 

D 

E 

insediamento produttivo (ƒ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiorazione percentuale M 

5-10 

10-15 

15-20 

15-20 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) 

La maggiorazione indicata si applica sia nel caso di impianti completi, che per impianti solo primari, ricordando che per questi ultimi risulta db = 0 e che quindi M opera solo su df. 

(Æ) 

Per gli scarichi che per loro natura o perché depurati in impianti preesistenti all'impianto pubblico di depurazione, rientrino nei limiti di accettabilità finali previsti per l'effluente dell'impianto stesso risulta M = 0. 

(ƒ) 

Le classi di insediamenti sono quelle indicate 2.2.1. 

Per gli impianti comprendenti anche il trattamento di defosfatazione risulta:

da = (da)f + (da)2 (f)

dove (da)2 assume i seguenti valori:

- 32-38 (L/metro cubo) se l'abbattimento dei fosfati avviene per precipitazione simultanea o coprecipitazione;

- 42-51 (L/metro cubo) se l'abbattimento dei fosfati ha luogo in una fase distinta, di post-precipitazione;

- 80-100 (L/metro cubo) se l'abbattimento dei fosfati ha luogo in una fase distinta, di post-precipitazione, e si provvede altresì alla filtrazione finale dell'effluente.

3.4. Il coefficiente K2.

I coefficienti db e df costituiscono costi medi relativi al trattamento di acque di rifiuto di insediamenti produttivi con caratteristiche di trattabilità analoghe a quelle dei liquami domestici.

K2 è stato introdotto nella formula per «usi industriali» per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dai valori tipici dei liquami domestici), esclusi quelli computati nella determinazione di da.

I casi prefigurati dal D.P.R. 24 maggio 1977, di approvazione della formula, sono stati ricondotti a situazioni di scarico abnormi per due differenti motivi:

- tipo di lavorazione o attività svolta negli insediamenti, elemento che è già stato considerato al punto 2.2.1. nell'operare la classificazione degli insediamenti stessi;

- modalità di effettuazione dello scarico, con riferimento alla sua saltuarietà o stagionalità.

Per la determinazione del coefficiente K2 deve quindi essere stabilito, attraverso indagini adeguatamente estese nel tempo in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, il rapporto COD/BOD dello scarico. La seguente tabella 13 consente di determinare K2 in base al periodo annuo di attività ed al rapporto COD/BOD dello scarico.

 

 

 

 

Determinazione del coefficiente K2 (æ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo  

Valore del rapporto COD/BOD 

di attività 

 

 

 

 

 

dello scarico 

 

 

 

 

 

(in mesi/anno) (a) 

 

da oltre 

da oltre 

da oltre 

 

 

fino 

2 

2,5 

3  

 

 

a 2 

fino a 2,5 

fino a 3 

fino a 3,5 

oltre 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 8 

1,00 

1,20-1,50 

1,50-1,80 

1,80-2,10 

2,10-2,40 

 

 

 

 

 

 

da oltre 4  

 

 

 

 

 

sino a 8 

1,80 

2,15-2,70 

2,70-3,25 

3,25-3,80 

3,80-4,30 

 

 

 

 

 

 

sino a 4 

2,40 

2,90-3,60 

3,60-4,30 

4,30-5,00 

5,00-5,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) 

Per gli scarichi che, per la loro natura o perché pretrattati, rientrino, nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali di sospensione, nei limiti di accettabilità finali previsti per l'effluente dell'impianto pubblico di depurazione, risulta in ogni caso K2 = 0. 

(a) 

I mesi di attività possono anche essere non consecutivi. 

Fino a che non sia stato determinato il rapporto COD/BOD del singolo scarico industriale K2 si determina con la seguente tabella 14.

 

 

 

 

Determinazione provvisoria del coefficiente K2 (æ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe di appartenenza dell'insediamento 

Periodo  

produttivo (ƒ) 

di attività  

 

 

 

 

 

dello scarico  

 

 

 

 

 

(in mesi/anno) (a) 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 8 

1,20-1,50 

1,50-1,80 

1,80-2,10 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

da oltre 4  

 

 

 

 

 

sino a 8 

2,15-2,70 

2,70-3,25 

3,25-3,80 

1,8 

1,8 

 

 

 

 

 

 

sino a 4 

2,90-3,60 

3,60-4,30 

4,30-5,00 

2,4 

2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(æ) 

Per gli scarichi che, per loro natura o perché pretrattati, rientrino, nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione, nei limiti di accettabilità finali previsti per l'effluente dell'impianto centralizzato, risulta in ogni caso K2 = 0. 

(a) 

I mesi di attività possono anche essere non consecutivi. 

(ƒ) 

Le classi di insediamenti sono quelle indicate in 2.2.1. 

3.5 I termini di Oi, Of, Si ed Sf.

Per la tariffazione delle acque di rifiuto industriali la formula prevede l'adeguamento dei costi medi di depurazione con riferimento al rapporto tra le caratteristiche del singolo scarico inquinante e quelle dell'influente all'impianto.

Le caratteristiche di riferimento sono il COD (indicato nella formula con la lettera O) e i Materiali in sospensione totali (indicati con S).

3.5.1. Determinazione di Of ed Sf.

Le caratteristiche del liquame grezzo totale affluente all'impianto sono da determinarsi:

- quanto ad Sf, all'ingresso del liquame nell'impianto;

- quanto a Of, all'ingresso del liquame nella fase di trattamento secondario.

Per i parametri devono essere assunti valori medi, avendo cura sia di eseguire le determinazioni su campioni adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso, sia di assegnare ai risultati peso correlato alla situazione che rappresentano. Con quadro delle utenze a regime, di norma deve essere effettuato almeno un campione medio proporzionale al mese, scegliendo con cura il giorno del prelievo. Attesa la rilevanza sotto il profilo economico, è opportuno che, almeno sino a quando non siano stati determinati dati adeguatamente rappresentativi delle condizioni di afflusso, le determinazioni vengano effettuate dai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione. Gli accertamenti di verifica e di aggiustamento dei dati possono essere effettuati direttamente dagli enti gestori, sempreché siano dotati di idoneo laboratorio d'analisi e di personale specializzato.

3.5.2. Determinazione di Oi ed Si.

Le caratteristiche dell'effluente industriale sono da determinarsi:

- quanto ad Si, sull'effluente tal quale, a pH 7;

- quanto ad Oi, dopo un'ora di sedimentazione e a pH 7, se l'impianto pubblico di depurazione prevede la fase di sedimentazione primaria; diversamente, dopo aver sottoposto l'effluente a trattamenti di laboratorio analoghi a quelli primari attuati nell'impianto pubblico stesso.

I dati devono essere dichiarati dall'utente all'atto della presentazione delle denunce annuali.

In difetto di dichiarazione, gli enti gestori possono riferirsi ad analisi che siano state effettuate dai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, che, all'occorrenza, possono esser loro richieste in copia. In tal caso occorre aver cura di accertare se dalla data dell'analisi siano intervenuti mutamenti nelle situazioni di scarico, tra le quali l'avvenuta realizzazione di impianti di pretrattamento ai limiti di tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319 o ai diversi limiti emanati dall'ente gestore ai sensi della legge stessa. Di norma gli scarichi non devono eccedere tali limiti; qualora tuttavia la circostanza si verifichi, per il periodo durante il quale lo scarico sia mantenuto in attività in tali condizioni la tariffa viene determinata in base alle caratteristiche di fatto dello scarico, a prescindere dai provvedimenti assunti a termini di legge nei confronti dell'utente.

Se le caratteristiche non sono state dichiarate e qualora non sia possibile dedurle da precedenti analisi, per la determinazione dei parametri si opera come segue:

- in via preferenziale si richiede al Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione di procedere, nei limiti del possibile, alle determinazioni;

- qualora il P.M.I.P. non sia in grado di compiere gli accertamenti in tempo utile, con riferimento alla data entro cui la tariffa deve essere elaborata:

- se l'ente gestore è adeguatamente strutturato, provvede a mezzo del proprio servizio;

- in difetto, si assume una concentrazione pari al limite di accettabilità che, a termini di legge, risulta prescritto per gli scarichi in fognatura.

In prospettiva, la caratterizzazione dello scarico deve comunque avvenire a cura del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione; una volta che lo scarico sia stato adeguatamente caratterizzato, le determinazioni di controllo possono essere effettuate dagli enti gestori, sempreché siano adeguatamente strutturati.

 

 

4. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Di seguito vengono riportati i criteri per la elaborazione della tariffa sulla base degli elementi componenti determinati al punto 3 e degli elementi di base definiti al punto 2. L'illustrazione viene effettuata seguendo il criterio con cui deve operarsi nei confronti dell'utente. La formula per la tariffazione delle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali è

T2 = F2 + {[(f2 + dv + K2 · Oi / Of · db) + Si / Sf · df] + da} V

Gli elementi componenti vengono determinati come di seguito indicato.

4.1. F2 si ricava con la formula

F2 = U × C (c)

dove:

- U è determinato con la tabella 5, in base alla classe di appartenenza dell'insediamento produttivo ed al volume annuo dallo stesso scaricato in fognatura;

- C è determinato con la tabella 6, in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale servita dalla fognatura o, se esistente, dall'impianto centralizzato di depurazione.

Si ricorda che F2 va pagato:

- anche se lo scarico è inattivo;

- nell'intero suo ammontare anche se lo scarico è attivato, o viene disattivato nel corso dell'anno.

4.2. F2 si determina con la formula:

f2 = f'2 + (f''2 × L) (d)

dove:

- f'2 è determinato con la tabella 7 in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale servita dalla fognatura;

- f''2 è determinato con la tabella 8 in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale servita dal collettore intercomunale;

- L è la lunghezza in chilometri del collettore intercomunale, da determinarsi come indicato in 3.2.

4.3. dv si determina con la tabella 9, in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale di calcolo del comprensorio servito dall'impianto, applicando, ove ricorrano gli estremi, le maggiorazioni indicate in 3.3.

4.4. K2 si determina con la tabella 13, in base al valore del rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico e al suo periodo annuo d'attività. In via provvisoria, fino a quando il rapporto COD/BOD caratteristico dello scarico stesso non sia stato determinato attraverso indagini adeguatamente stese nel tempo in relazione alla natura e variabilità dei cicli produttivi, K2 si determina, in base agli stessi elementi, con la tabella 14.

4.5. Oi ed Si si ricavano dalle denunce presentate dagli utenti.

Qualora i relativi valori non siano stati indicati nella denuncia, la determinazione si effettua con le modalità indicate in 3.5.2.

4.6. Of ed Sf si determinano con le modalità indicate in 3.5.1.

4.7. db si determina con la tabella 10, in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale di calcolo del comprensorio servito dall'impianto, applicando, ove ricorrano gli estremi, le maggiorazioni indicate in 3.3.

4.8. df si determina con la tabella 11, in base alla classe di dotazione idrica e di popolazione equivalente totale di calcolo del comprensorio servito dall'impianto, applicando, ove ricorrano gli estremi, le maggiorazioni indicate in 3.3.

4.9. da si determina come segue:

a) negli impianti biologici tradizionali, sia primari, che completi di secondo stadio, da assume il valore:

(da) = (da)1 = M (db + df) / 100

dove:

- M si ricava dalla tabella 12 in funzione della classe di appartenenza dell'insediamento produttivo;

- db e df assumono i valori ricavati nei modi rispettivamente indicati in 4.7. e 4.8.

b) negli impianti comprendenti anche il trattamento di defosfatazione, da è dato dalla formula:

da = (da)1 + (da)2

in cui il primo termine si ricava con i criteri indicati alla precedente lettera a) ed il secondo con quelli alternativamente indicati in 3.3.4. a seconda che l'abbattimento dei fosfati abbia luogo per coprecipitazione, ovvero per post-precipitazione, non seguita o seguita da filtrazione finale dell'effluente.

4.10. V viene dedotto dalle denunce degli utenti o, in difetto, con i criteri indicati al punto 2.2.2.