Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 09/07/1984 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 18, 1° comma della L.R. 16 agosto 1982, n. 52 per la presentazione delle istanze di autorizzazione in sanatoria all'esercizio di impianti elettrici fino a 30.000 [...] |
Art. 2. 2. |
Art. 3. 1. Le deleghe disposte dall'art. 50, terzo comma, della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 si applicano anche alla procedura di esproprio per gli impianti elettrici di cui alla L.R. 16 agosto 1982, [...] |
Art. 4. 1. Ferme restando le modalità di collaudo di cui all'art. 10 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, all'art. 11 della stessa legge è aggiunto il seguente comma: |
§ 4.2.38 - L.R. 9 luglio 1984, n. 33. [1]
Modifiche alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.
(B.U. 12 luglio 1984, n. 28, 1° suppl. ord.).
1. Il termine di cui all'art. 18, 1° comma della
2. [Al quarto comma dell'art. 5 della
"... ai sensi del precedente art. 3, comma terzo, per il seguito dell' istruttoria;"...
sono sostituite dalle seguenti:
"... ai sensi del precedente art. 3, comma quarto, per il seguito della istruttoria;"...] [2].
3. Al quarto comma dell'art. 11 le parole "...settimo comma... " sono sostituite dalle parole "... ottavo comma..."..
1. Le deleghe disposte dall'art. 50, terzo comma, della
2. La procedura di asservimento coattivo, l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento stesso nonché le attività previste dagli artt. 7 e 8 della
1. Ferme restando le modalità di collaudo di cui all'art. 10 della
"7. Per l'affidamento del collaudo di linee elettriche ed opere accessorie con tensione compresa tra 30001 e 150000 V, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo della
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 23 della