§ 4.2.38 - L.R. 9 luglio 1984, n. 33.
Modifiche alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:09/07/1984
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'art. 18, 1° comma della L.R. 16 agosto 1982, n. 52 per la presentazione delle istanze di autorizzazione in sanatoria all'esercizio di impianti elettrici fino a 30.000 [...]
Art. 2.      2.
Art. 3.      1. Le deleghe disposte dall'art. 50, terzo comma, della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 si applicano anche alla procedura di esproprio per gli impianti elettrici di cui alla L.R. 16 agosto 1982, [...]
Art. 4.      1. Ferme restando le modalità di collaudo di cui all'art. 10 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, all'art. 11 della stessa legge è aggiunto il seguente comma:


§ 4.2.38 - L.R. 9 luglio 1984, n. 33. [1]

Modifiche alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla L.R. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.

(B.U. 12 luglio 1984, n. 28, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Il termine di cui all'art. 18, 1° comma della L.R. 16 agosto 1982, n. 52 per la presentazione delle istanze di autorizzazione in sanatoria all'esercizio di impianti elettrici fino a 30.000 volt è prorogato al 31 dicembre 1985.

 

     Art. 2.

     2. [Al quarto comma dell'art. 5 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52 le parole:

"... ai sensi del precedente art. 3, comma terzo, per il seguito dell' istruttoria;"...

sono sostituite dalle seguenti:

"... ai sensi del precedente art. 3, comma quarto, per il seguito della istruttoria;"...] [2].

     3. Al quarto comma dell'art. 11 le parole "...settimo comma... " sono sostituite dalle parole "... ottavo comma..."..

 

     Art. 3.

     1. Le deleghe disposte dall'art. 50, terzo comma, della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 si applicano anche alla procedura di esproprio per gli impianti elettrici di cui alla L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e di occupazione temporanea d'urgenza allo stesso preordinata.

     2. La procedura di asservimento coattivo, l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento stesso nonché le attività previste dagli artt. 7 e 8 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 inerenti agli impianti elettrici restano disciplinate dalle norme della L.R. 16 agosto 1982, n. 52.

 

     Art. 4.

     1. Ferme restando le modalità di collaudo di cui all'art. 10 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, all'art. 11 della stessa legge è aggiunto il seguente comma:

"7. Per l'affidamento del collaudo di linee elettriche ed opere accessorie con tensione compresa tra 30001 e 150000 V, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo della LR 12 settembre 1983, n. 70.".


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 4 marzo 2009, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.