§ 4.1.1064 - D.G.R. 7 aprile 2000, n. 6/49522 .
«Fondo Regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione» - approvazione della convenzione tra Regione Lombardia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/04/2000
Numero:6

§ 4.1.1064 - D.G.R. 7 aprile 2000, n. 6/49522 .

«Fondo Regionale per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione» - approvazione della convenzione tra Regione Lombardia e CAAF e approvazione dello schema tipo di convenzione tra Comuni e Associazioni senza fini di lucro - ai sensi dell'art. 13 delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647.

 

Pubblicato nel B.U. Lombardia 14 aprile 2000, n. 15, VI S.S.

 

La Giunta regionale

Visto che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, di integrare il fondo statale con fondi autonomi, quantificati in 15 miliardi/anno per 3 anni e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo;

Atteso che la legge regionale stabilisce, al comma 13 che «La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità: di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione;

Preso atto che con Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 sono state approvate le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» predisposti dal competente Servizio Edilizia Residenziale, la relativa relazione illustrativa, nonché lo schema di bando tipo e l'avviso di bando;

Visto che le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 stabiliscono:

all'art. 9 che la domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, come definite dalla procedura informatica regionale di cui al successivo art. 11, redatte in conformità al D.P.C.M. 21 luglio 109 n. 305, nonché al modello tipo di cui al D.M. Ministero per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999 e con le integrazioni derivanti dalle presenti disposizioni, sono contestualmente presentate al Comune di residenza o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), ovvero agli altri soggetti convenzionati.

all'art. 11 che:

comma 1 Al fine di agevolare l'accesso agli interventi, di ridurre i tempi di erogazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari, la Regione mette a disposizione dei Comuni una procedura informatica, definita in base a quanto previsto dalle presenti disposizioni,

comma 3 La Regione mette a disposizione la procedura informatica in un termine utile per l'apertura dei bandi : ..........

comma 4 La procedura informatica regionale sarà messa a disposizione anche dei soggetti convenzionati alla raccolta delle domande.

all'art. 13 che:

comma 1 I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande, calcolo degli indicatori ISEE e ISSE-fsa, attestazione provvisoria e certificazione; fermo restando che attestazioni e certificazioni possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai soli CAAF.

comma 2 Ai fini di agevolare i Comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneità delle procedure, la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i CAAF, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma, che costituirà riferimento per i Comuni per eventuali convenzioni locali.

comma 3 Ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali, nonché per l'eventualità di surroga dei Comuni inadempienti, la Giunta regionale approva ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro;

Considerato che con legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 è stata integrata la 1egge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2 commi 9-18, che detta disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, prevedendo che: «Nel caso in cui i Comuni non provvedano, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale, a indire il bando per la raccolta delle domande di contributo è data facoltà alla Giunta Regionale di procedere ai necessari interventi sostitutivi, quali l'indizione del bando in luogo dei Comuni inadempienti, la convenzione con soggetti abilitati alla raccolta delle domande, ed il pagamento diretto del contributo in favore dei beneficiari.»;

Visto che il Dirigente del Servizio proponente riferisce che, al fine di consentire la più ampia diffusione territoriale del servizio, facilitare i Comuni che intendano avvalersi della collaborazione dei CAAF o di altri soggetti senza fini di lucro, nonché supportare la Regione nell'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni che non abbiano provveduto nei termini stabiliti dalla Regione stessa ad indire il bando per la raccolta delle domande, è necessario ed opportuno, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 delle «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» adottate con Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 adottare:

1. lo schema di convenzione tra Regione e CAAF per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei beneficiari del contributo per il sostegno all'affitto, nonché per la raccolta delle domande di contributo e per supportare l'amministrazione regionale nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti;

2. uno schema-tipo di convenzione tra Comuni e Associazioni senza fini di lucro per la raccolta delle domande e dei dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo per il sostegno all'affitto e per l'eventuale assistenza alla compilazione delle domande;

Considerato che il Dirigente del Servizio proponente riferisce altresì che la convenzione tra Regione e CAAF comporta un onere finanziario di L. 25.000 + IVA per ogni pratica digitata e trasmessa alla banca dati regionale fino alla concorrenza complessiva di L. 2.000.000.000 e di L. 20.000 + IVA per ogni pratica eccedente fino al concorso massimo di L. 500.000.000, per una spesa totale di L. 2.500.000.000 che trova copertura finanziaria nell'ambito del capitolo 4.1.4.15115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» del bilancio Regionale relativo all'anno 2000;

Visti gli schemi di convenzione, allegati sub A e B al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, predisposti dal competente Servizio Edilizia Residenziale;

Richiamata la Delib.G.R. 18 luglio 1997, n. 30174 «Ricognizione degli atti amministrativi - spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle Delib.G.R. 24 gennaio 1997, n. 24347 e Delib.G.R. 18 aprile 1997, n. 27503;

Richiamata altresì la Delib.G.R. 3 aprile 1998, n. 30174 «Conferimento al Dott. Michele Presbitero dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n.127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

 

 

1. Di approvare gli schemi di convenzione allegati sub A e B alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Di stabilire che per quanto riguarda la convenzione Regione-CAAF di cui all'allegato A alla presente deliberazione il compenso per ogni pratica digitata e trasmessa alla banca dati regionale è stabilito in L. 25.000 + IVA fino alla concorrenza complessiva di L. 2.000.000.000 e di L. 20.000 + IVA per ogni pratica eccedente fino al concorso massimo di L. 500.000.000, per una spesa totale di L. 2.500.000.000.

3. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla convenzione Regione CAAF di cui all'allegato A alla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito del capitolo 4.1.4.1.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» del bilancio Regionale relativo all'anno 2000.

4. Di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta ai CAAF si provvederà a consuntivo con le modalità previste nella convenzione medesima.

5. Di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale la sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto 1.

 

 

Allegato A

Convenzione tra Regione Lombardia

e

Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale CAAF

per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei beneficiari del contributo per il sostegno all'affitto, nonché per la raccolta delle domande di contributo e per supportare l'amministrazione regionale nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

CONVENZIONE

L'anno 2000, il giorno ............... del mese di ............... negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano in via Fabio Filzi, n. 22, cap. 20124

tra

La Regione Lombardia (cod. fisc. 80050050154), nella persona del Direttore Generale pro tempore ...............

e

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale ............... (d'ora in poi indicato con la sigla CAAF), con sede legale in ............... via ............... cap ............... (c.f. ............... P.IVA ............... nella persona del legale rappresentante, nato a ............... il ............... domiciliato per la carica in ............... via ............... cap ...............

PREMESSO

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Che la Regione Lombardia ha determinato con propria L.R. 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, di integrare il fondo statale con fondi, autonomi, quantificati in 15 miliardi/anno per 3 anni e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo;

Che la legge regionale stabilisce al comma 13 che «La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione;

Che con Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 sono state approvate le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi dei Comuni» predisposti dal competente Servizio Edilizia Residenziale, la relativa relazione illustrativa nonché lo schema di bando tipo e l'avviso di bando;

Che le suddette disposizioni stabiliscono all'art. 3 che la situazione economica del richiedente è determinata ai sensi dell'art. 59, comma 51 della legge 27 febbraio 1997, n. 449 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, nonché con riferimento alla specificità delle agevolazioni per la locazione;

Che il D.P.C.M. 7 maggio 1999, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate stabilisce, all'art. 6, che il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestanto la condizione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare;

Che detta dichiarazione deve, a norma dell'art. 6, comma 4 del surrichiamato D.P.C.M. essere presentata ai Comuni o ai CAAF, ovvero direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione;

Che in base all'art. 6, comma 5 del medesimo D.P.C.M. gli Enti ai quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante, il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305 recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata stabilisce, all'art. 1, comma 2, che, a domanda del richiedente, l'Ente erogatore rilasci una certificazione, con validità temporalmente limitata, dell'indicatore calcolato, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

Che gli artt. 2 e 3 del citato D.P.C.M. n. 305/1999 stabiliscono che i Comuni e gli Enti erogatori, autonomamente o con la collaborazione dei CAAF convenzionati, assicurano l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e rilasciano, su domanda del richiedente, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 stabiliscono:

all'art. 9, che il richiedente, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente, oltre alle informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE e dell'ISEE fondo sociale, anche determinati dati informativi sul contratto di locazione e sulle caratteristiche dell'abitazione locata;

all'art. 10, che i Comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono le domande, devono determinare anche l'indicatore della situazione economica equivalente al fine specifico dell'erogazione del contributo per il sostegno all'affitto (ISEE-fsa);

all'art. 13, comma 3, la facoltà della Giunta regionale, ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali nonché, per l'eventualità di surroga dei Comuni inadempienti, di approvare ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro,

Che con la legge regionale 23 marzo 2000, n. 19 è stato integrato il comma 14 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di provvedere ai necessari interventi sostitutivi in caso di inadempienza dei Comuni;

Che è interesse dell'Amministrazione regionale promuovere la raccolta delle domande di contributo, nonché facilitarne la presentazione da parte dei cittadini;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra i soggetti indicati in epigrafe:

per la costituzione e l'aggiornamento di un archivio informatico regionale dei richiedenti il contributo per il sostegno all'affitto, nonché delle caratteristiche dei contratti di locazione e delle abitazioni locate;

per la raccolta delle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive nonché per il rilascio delle attestazioni e certificazioni ISEE e ISEE-fsa dei soggetti richiedenti il contributo per l'affitto;

per supportare l'amministrazione regionale nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 2

Compiti del CAAF

La Regione affida al CAAF lo svolgimento dei seguenti servizi:

1) ricezione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive;

2) rilascio al richiedente, o a suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda e dell'attestazione provvisoria, contenente i dati della dichiarazione presentata e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE e dell'ISEE-fsa;

3) imputazione e trasmissione alla Regione dei dati relativi alle domande e alle dichiarazioni sostitutive raccolte, mediante l'utilizzo del programma informatico predisposto e messo a disposizione dalla Regione;

4) emissione, a domanda del richiedente, della certificazione attestante gli indicatori calcolati, che potrà essere utilizzata per accedere anche ad altre prestazioni sociali agevolate.

Art. 3

Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

curare una puntuale informazione ai cittadini sulla modalità di accesso alle prestazioni sociali oggetto del presente accordo e sull'elenco delle sedi operative indicate dal CAAF;

fornire tempestivamente al CAAF le delibere di Giunta, i relativi regolamenti e ogni altra documentazione necessaria al fine di una corretta determinazione degli indicatori ISEE e ISEE-fsa, e delle relative certificazioni;

fornire al CAAF, in via telematica, l'archivio completo delle pratiche trasmesse dallo stesso CAAF e suoi successivi aggiornamenti;

verificare entro il 10 maggio 2000 lo stato di attuazione della presente convenzione;

fornire al CAAF adeguata formazione sull'utilizzo, della procedura informatica regionale;

fornire al CAAF l'accesso all'assistenza tecnica regionale,

garantire l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00, sabato compreso e domenica esclusa;

fornire al CAAF la descrizione delle modalità di interscambio dei dati (tracciati record) utilizzati dalla procedura «fondo regionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione», prodotta da Clesius S.r.l. su incarico di Lombardia Informatica S.p.A. per conto della Regione Lombardia.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, il CAAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dalla legge è dalla presente Convenzione.

Art. 5

Presentazione, stampa e custodia della documentazione

Il richiedente deve presentare al CAAF la domanda entro il 31 maggio 2000, salvo diverse deliberazioni regionali:

Il CAAF potrà inoltrare le domande entro e non oltre il 10 giugno 2000.

Il CAAF provvede direttamente a stampare l'attestazione provvisoria e l'eventuale certificazione in duplice copia, di cui una è custodita, unitamente alla domanda e alla dichiarazione sostitutiva, per un periodo non inferiore a tre anni negli appositi archivi da esso tenuti, anche mediante sistemi di archiviazione ottica, e l'altra consegnata al dichiarante o a suo delegato.

Art. 6

Presenza sul territorio

Il CAAF opererà nel territorio della Regione Lombardia tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Art. 7

Responsabilità e copertura dei danni

Il CAAF, attraverso apposita ed adeguata polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.

Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni è esclusivamente del dichiarante.

Art. 8

Compensi

Per le attività di cui al precedente art. 2 la Regione corrisponderà al CAAF L. 25.000 + IVA per ogni pratica digitata e trasmessa alla banca dati regionale, salvo quanto disposto in termini generali nella Delib.G.R. di approvazione della presente convenzione.

Il pagamento di tale compenso avverrà entro 90 giorni data ricevimento fattura, emessa a seguito della trasmissione dei dati alla Regione, mediante bonifico bancario.

Art. 9

Durata

La presente Convenzione è relativa ai bandi indetti dalle Amministrazioni Comunali in attuazione della Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 e agli eventuali interventi sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 10

Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11

Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, ...............

per la Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale

...............

per il CAAF

Il legale rappresentante

...............

 

 

Allegato B

Convenzione tipo tra

Comune di ...............

e

Associazioni senza fini di lucro

per la raccolta delle domande e dei dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo per il sostegno all'affitto e per l'eventuale assistenza alla compilazione delle domande

CONVENZIONE

L'anno 2000, il giorno ............... del mese di ............... presso il Comune di ...............,

tra

Il Comune di ............... (cod. fisc. ...............), rappresentato da ..............., nato a ............... il ............... e domiciliato per la carica in ...............

e

L'Associazione senza fini di lucro denominata ............... con sede legale in ............... via ............... cap. ............... (c.f. ..............., P. IVA ...............), nella persona del legale rappresentante, nato a ............... il ............... domiciliato per la carica in ............... via ............... cap ...............

PREMESSO

Che la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, di integrare il fondo statale con fondi autonomi, quantificati in 15 miliardi/anno per 3 anni e ha stabilito i principi generali per la gestione del fondo;

Che la legge regionale stabilisce, al comma 13 che «La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato, riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione;

Che con Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 sono state approvate le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei Comuni» predisposti dal competente Servizio Edilizio Residenziale, la relativa relazione illustrativa nonché lo schema di bando tipo e l'avviso di bando;

Che le suddette disposizioni stabiliscono all'art. 3 che la situazione economica del richiedente è determinata ai sensi dell'art. 59, comma 51 della legge 27 febbraio 1997, n. 449 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, nonché con riferimento alla specificità delle agevolazioni per la locazione;

Che il D.P.C.M. 7 maggio 1999, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate stabilisce, all'art. 6, che il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva attestante la condizione reddituale e patrimoniale dell'intero nucleo familiare;

Che detta dichiarazione deve, a norma dell'art. 6, comma 4 del surrichiamato D.P.C.M. essere presentata ai Comuni o ai CAAF, ovvero direttamente all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione;

Che in base all'art. 6, comma 5 del medesimo D.P.C.M. gli Enti ai quali è, stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che il D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305, recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata stabilisce, all'art. 1, comma 2, che, a domanda del richiedente, l'Ente erogatore rilasci una certificazione, con validità temporalmente limitata, dell'indicatore calcolato, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

Che gli artt. 2 e 3 del citato D.P.C.M. n. 305/1999 stabiliscono che i Comuni e gli Enti erogatori, autonomamente o con la collaborazione dei CAAF convenzionati, assicurano l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e rilasciano, su domanda del richiedente, la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Che le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647 stabiliscono:

- all'art. 9, che il richiedente, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva contenente, oltre alle informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE e dell'ISEE fondo sociale, anche determinati dati informativi sul contratto di locazione e sulle caratteristiche, dell'abitazione locata;

- all'art. 10, che i Comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono le domande, devono determinare anche l'indicatore della situazione economica equivalente al fine specifico dell'erogazione del contributo per il sostegno all'affitto (ISEE-fsa);

- all'art, 13, comma 3, la facoltà della Giunta regionale, ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali nonché, per l'eventualità di surroga dei Comuni inadempienti, di approvare ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro,

Che con la legge regionale 23 marzo 2000, n. 19 è stato integrato il comma 14 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18, attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di provvedere ai necessari interventi sostitutivi in caso di inadempienza dei Comuni;

Che è interesse dell'Amministrazione regionale promuovere la raccolta delle domande di contributo, nonché facilitarne la presentazione da parte dei cittadini;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione dell'accordo tra i soggetti indicati in epigrafe, per la raccolta delle domande e dei dati relativi alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto richiedente il contributo per il sostegno all'affitto e per l'eventuale assistenza alla compilazione delle domande.

Art. 2

Compiti dell'Associazione

Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento di uno o più dei seguenti servizi:

1) ricezione delle domande;

2) eventuale assistenza per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva da parte di richiedenti che ne avessero necessità;

3) ritiro dai soggetti autorizzati di copia della ricevuta di presentazione, dell'attestazione provvisoria e dell'eventuale certificazione, da trasmettere al richiedente a cura dell'Associazione;

Art. 3

Impegni del Comune

Il Comune si impegna a curare una puntuale informazione ai cittadini sulla modalità di accesso alle prestazioni sociali oggetto del presente accordo e sulle sedi operative dell'Associazione, sulla base delle indicazioni dallo stesso fornite.

Art. 4

Trattamento dei dati personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza: dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati:

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione sostitutiva, l'Associazione dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

Art. 5

Responsabilità e copertura dei danni

L'Associazione si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.

Resta inteso che la responsabilità del contenuto, delle dichiarazioni, è esclusivamente del dichiarante.

Art. 6

Compensi

Per le attività di cui al precedente art. 2 il Comune:

- non riconosce all'Associazione alcun compenso

o

- riconosce all'Associazione il compenso di L. ...............

Resta ferma la facoltà dell'associazione di salvaguardare e promuovere la propria natura associativa.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione é relativa ai bandi indetti dalle Amministrazioni Comunali in attuazione della Delib.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48647.

Art. 8

Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico dell'Associazione, salvo diversa previsione di legge.

Art. 9

Controversie

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di ...............

Milano, ...............

per il Comune

Il legale rappresentante

...............

per l'Associazione

Il legale rappresentante

...............