§ 3.6.59 - L.R. 23 maggio 2006, n. 11.
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:23/05/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30/2002)
Art. 2.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1999)
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 13/2000)
Art. 4.  (Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/1975)


§ 3.6.59 - L.R. 23 maggio 2006, n. 11. [1]

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.

(B.U. 26 maggio 2006, n. 21 - 1º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30/2002)

     1. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 5 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «5 bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonché i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.»;

     b) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:

     «f) stipulare convenzioni per lo sviluppo, la promozione e la competitività del sistema fieristico lombardo e per l’organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero con enti e organismi specializzati;»;

     c) il comma 5 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:

     «5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla Direzione generale competente, secondo le modalità previste nel relativo bando.»;

     d) al comma 2 dell’articolo 12 le parole «fino a ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000,00 euro a 20.000,00 euro».

 

     Art. 2. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 14/1999)

     1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59») sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3, è aggiunta la seguente:

     «d bis) le indicazioni per la qualificazione e lo sviluppo del commercio all’ingrosso.»;

     b) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.»;

     c) il comma 5 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La conferenza di servizi è indetta dal Comune e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previ accordi con la Regione e la Provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.»;

     d) il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Ove l’intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, e questa non sia allegata alla domanda, il Comune deve acquisire la stessa entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.»;

     e) il comma 13 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «13. Il Comune invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/98.»;

     f) dopo il comma 16 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

     «16 bis. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità della presente legge. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

     16 ter. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all’articolo 9 del d.lgs. 114/98 è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

     a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l’adozione degli stessi;

     b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l’approvazione dell’ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

     16 quater. L’approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

     16 quinquies. Nel caso di cui al comma 16-ter, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale da parte del Comune competente. È applicabile quanto previsto al secondo periodo del comma 6, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.».

     g) l’articolo 6 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 13/2000)

     1. Alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 13 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 bis dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «3 bis. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all’articolo 2. Le spese di gestione del fondo sono a carico dello stesso e le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.»;

     b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «3 ter. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e la concessione dei contributi di cui al presente articolo la Regione può promuovere accordi con gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse agli enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai soggetti beneficiari di cui all’articolo 3, comma 1, nonché lo svolgimento delle connesse attività amministrative.».

 

     Art. 4. (Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/1975)

     1. Alla legge regionale 22 gennaio 1975, n. 12 (Ristrutturazione dei mercati all’ingrosso) è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 1 dell’articolo 6 le parole «dall’assessore all’industria e commercio» sono sostituite dalle seguenti: «dall’assessore competente in materia di commercio e mercati».

 


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.