§ 2.4.44 - L.R. 15 febbraio 1992, n. 5.
Disciplina per l'elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:15/02/1992
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Composizione, elezione e durata.
Art. 3.  Elezione del presidente e dei vicepresidenti.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Funzioni.
Art. 6.  Attività di ricerca e promozione della giunta regionale.
Art. 7.  Partecipazione.
Art. 8.  Rapporti con altri organi.
Art. 9.  Funzionamento.
Art. 10.  Programmazione dell'attività.
Art. 11.  Relazione sull'attività.
Art. 12.  Indennità di funzione.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.44 - L.R. 15 febbraio 1992, n. 5.

Disciplina per l'elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. [1]

(B.U. 20 febbraio 1992, n. 8, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», la presente legge disciplina il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

 

     Art. 2. Composizione, elezione e durata.

     1. Il consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

     2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno o più membri del comitato, il consiglio regionale procede alla elezione dei sostituti.

     3. Il comitato è validamente operante quando sono in carica almeno cinque dei suoi membri.

     4. Alle sedute del comitato partecipano di diritto l'assessore alla cultura ed informazione ed il presidente della commissione consiliare competente.

     5. Il comitato deve riunirsi almeno dieci volte all'anno.

 

     Art. 3. Elezione del presidente e dei vicepresidenti.

     1. Il comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il presidente. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.

     2. Il comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     1. I componenti del comitato radiotelevisivo non possono, pena la decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, nonché incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate e/o a quelle collegate.

     2. Per tutta la durata del mandato i membri del comitato non possono esercitare, pena la decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

     3. I componenti del comitato sono tenuti inoltre a dare immediata comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di tutti gli incarichi loro conferiti dai soggetti di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 5. Funzioni.

     1. Il comitato radiotelevisivo è organo di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva.

     2. Al comitato può essere richiesto il parere su ogni altra questione attinente al servizio radiotelevisivo da parte della giunta regionale e del consiglio regionale.

     3. Esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal ministero delle poste alla regione, così come previsto dal quattordicesimo comma dell'art. 3 della l. n. 223/90.

     4. Collabora all'adeguamento (o all'adozione) del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al diciannovesimo comma dell'art. 3 della l. n. 223/90.

     5. Esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali, di cui al primo comma dell'art. 9 della l. n. 223/90.

     6. Esprime il parere su provvedimenti che la regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della l. n. 223/90.

     7. Il comitato radiotelevisivo formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e quella televisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; il comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale nell'ambito delle norme della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica; il comitato definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale.

     8. Nell'esercizio di tali funzioni, il comitato si attiene agli indirizzi formulati dal consiglio regionale, riferisce con periodicità adeguata sullo stato delle attività in corso al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale; redige nell'ambito della relazione annuale di cui al successivo art. 10 un consuntivo dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

     9. Il comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge anche attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati, pubblici e privati.

 

     Art. 6. Attività di ricerca e promozione della giunta regionale.

     1. La giunta regionale, d'intesa o su proposta del comitato, promuove ogni opportuna iniziativa al fine di stimolare e sviluppare lo studio, la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti culturali, politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le università, le strutture universitarie e con enti o istituti pubblici o privati di riconosciuta qualificazione nel settore specifico.

 

     Art. 7. Partecipazione.

     1. Il comitato radiotelevisivo in collaborazione con il competente servizio della giunta regionale, attua idonee forme di partecipazione con gli enti locali, con le organizzazioni sociali, con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda nonché attraverso l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

 

     Art. 8. Rapporti con altri organi.

     1. Il comitato radiotelevisivo, in relazione al quinto comma dell'art. 7 della l. n. 223/90 esercita le attività che possono essergli richieste dal ministero delle poste e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

     2. In relazione a dette funzioni il comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.

     3. In relazione a dette eventuali attività il comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni del successivo art. 10.

     4. Intrattiene inoltre rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della l. n. 223/90 e con la commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa l. n. 223/90.

 

     Art. 9. Funzionamento.

     1. Al funzionamento del comitato provvede la regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio del consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 10 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.

     2. Il comitato è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio la cui dotazione deve essere prevista nel ruolo organico del consiglio regionale e definita, su proposta del comitato stesso, con provvedimento dell'ufficio di presidenza ai sensi della l.r. n. 5/80 e successive modificazioni.

     3. Gli adempimenti relativi all'esercizio delle competenze della giunta regionale in materia radiotelevisiva sono curati dal servizio informazione, promozione educativa e culturale del settore cultura ed informazione.

 

     Art. 10. Programmazione dell'attività.

     1. Il comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un programma-quadro della sua attività unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente, riguardante:

     a) le attività eventuali da svolgere in relazione al precedente art. 5;

     b) le attività di studio, di ricerca e consulenza.

 

     Art. 11. Relazione sull'attività.

     1. Il comitato radiotelevisivo presenta annualmente al consiglio regionale ed alla giunta regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

 

     Art. 12. Indennità di funzione.

     1. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli altri componenti il comitato è corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici mensilità annuali pari rispettivamente al 30%, 20% e 15% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

     2. Per ogni assenza dalle riunioni del comitato ai componenti viene effettuata una trattenuta pari al 25% dell'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi del precedente primo comma.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste dalla presente legge relative al funzionamento del comitato sono a carico dei fondi stanziati annualmente sui capitoli relativi all'obiettivo 1.1.1 «Consiglio regionale» iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994.

     2. Le spese previste dal precedente art. 6 sono a carico degli stanziamenti annualmente autorizzati sul capitolo 1.2.7.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per l'attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazione per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 19 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 20.