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Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 "Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:07/04/1983
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Per l'esecuzione delle opere di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'erogazione dei contributi relativi ad oneri derivanti da revisione prezzi, avverrà secondo le procedure e nei [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 così come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 17 [...]
Art. 3.      1. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1980, n. 35 e dall'art. 5 della legge 27 giugno 1981, n. 331, è autorizzata la concessione di un contributo in [...]
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.1.81 - L.R. 7 aprile 1983, n. 28. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 "Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83".

(B.U. 12 aprile 1983, n. 14, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Per l'esecuzione delle opere di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'erogazione dei contributi relativi ad oneri derivanti da revisione prezzi, avverrà secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla legge 10 dicembre 1981, 741.

     2. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 modificate dalla legge regionale 18 marzo 1982, n. 17, sono sostituite dalla tabella allegata alla presente legge.

     3. La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, ad apportare eventuali ulteriori variazioni alla tabella di cui al primo comma, sulla base di istanze debitamente deliberate dagli enti interessati.

 

     Art. 2.

     1. Le disposizioni del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 così come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1982, n. 17 continuano ad applicarsi anche a favore degli enti ospedalieri che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Ferma restando l'autorizzazione prevista dall'art. 13 della legge 28 febbraio 1980, n. 35 e dall'art. 5 della legge 27 giugno 1981, n. 331, è autorizzata la concessione di un contributo in capitale a favore dell'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 39, di lire 3.500 milioni, a stralcio dei finanziamenti che saranno disposti dalla legge di piano sanitario regionale, per la realizzazione di una struttura

poliambulatoriale con servizi specialistici non di ricovero.

     2. Per la concessione del contributo di cui al comma precedente si applicano le procedure previste dalle leggi regionali 20 agosto 1981 n. 48, e 18 marzo 1982, n. 17.

     3. La giunta regionale, sulla base della delibera dell'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 39, nonché acquisito l'atto deliberativo di approvazione della provincia ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvederà, con propria deliberazione a determinare la collocazione e le caratteristiche organizzative della nuova struttura poliambulatoriale.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di L. 3.500 milioni.

     2. Al finanziamento dell'onere di L. 3.500 milioni per l'anno 1983 di cui al precedente I comma si fa fronte mediante impiego per pari importo, ai sensi dell'art. 43, I comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

     3. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, parte II, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, è istituito il capitolo 2.2.4.2.3.1576 «Contributo in capitale all'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 39 - per la realizzazione di una struttura poliambulatoriale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 3.500 milioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Tabella - (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 20 agosto 1981, n. 48.