§ 1.8.16 - L.R. 10 giugno 2002, n. 12.
Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:10/06/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 1.8.16 - L.R. 10 giugno 2002, n. 12. [1]

Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4.

(B.U. 13 giugno 2002, n. 24 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione).

     1. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative” si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     2. Fino alla data di cui al comma 1 è comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco-giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.