§ 1.3.6 - L.R. 10 febbraio 1983, n. 12.
Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:10/02/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Disaggregazione del fondo di previdenza e solidarietà.
Art. 2.  Organi di gestione dei fondi.
Art. 3.  Bilancio e conto consuntivo.
Art. 4.  Bilanci tecnico-attuariali.
Art. 5.  Finanziamento.
Art. 5 bis.  Copertura del disavanzo del fondo.
Art. 6.  Contributi obbligatori dei consiglieri.
Art. 7.  Contributi volontari.
Art. 8.  Rinuncia alla contribuzione volontaria.
Art. 9.  Prestazioni del fondo.
Art. 10.  Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
Art. 11.  Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto.
Art. 12.  Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 13.  Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 14.  Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
Art. 15.  Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.
Art. 16.  Procedure per ottenere l'assegno indiretto.
Art. 17.  Finanziamento del fondo.
Art. 18.  Contributi obbligatori dei consiglieri.
Art. 19.  Prestazioni del fondo.
Art. 20.  Indennità di fine mandato.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Riparto tra i fondi.
Art. 23.  Ricalcolo dei vitalizi.
Art. 24.  Abrogazioni.


§ 1.3.6 - L.R. 10 febbraio 1983, n. 12.

Nuove norme in materia di previdenza dei consiglieri e indennità di fine mandato.

(B.U. 11 febbraio 1983, n. 6, 1° suppl. ord.).

 

(Abrogata dall'art. 11 della L.R. 20 marzo 1995, n. 12, salvo quanto

disposto dall'art. 10, 2° comma della L.R. 12/95).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Disaggregazione del fondo di previdenza e solidarietà.

     1. A far tempo dal 1° gennaio 1983 il «Fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri della regione Lombardia» di cui alla L.R. 19 dicembre 1977, n. 64 è suddiviso in due distinti fondi, denominati rispettivamente:

     a) «Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia»;

     b) «Fondo per l'erogazione d'indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia».

 

     Art. 2. Organi di gestione dei fondi.

     1. Sono organi dei fondi:

     1) il comitato amministrativo, cui spettano tutti i poteri deliberativi per la gestione dei fondi, è formato dai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, da un componente nominato da ciascun gruppo consiliare e da un rappresentante designato dall'Associazione dei consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale della Lombardia [1];

     2) il presidente del consiglio regionale, che rappresenta i fondi e ne presiede il comitato;

     3) il collegio dei revisori, formato da tre membri eletti dal consiglio regionale tra i consiglieri non facenti parte del comitato amministrativo dei fondi.

     2. Gli organi esercitano le proprie funzioni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e durano in carica fino al rinnovo, naturale o anticipato, del consiglio regionale.

 

     Art. 3. Bilancio e conto consuntivo.

     1. Il comitato amministrativo dei fondi approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo.

     2. Il conto consuntivo, cui deve allegarsi il riepilogo della situazione patrimoniale dell'anno solare precedente, è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

     3. Dell'approvazione di tali atti è data comunicazione ai consiglieri in carica e a quelli che abbiano comunque in corso rapporti contributivi.

 

     Art. 4. Bilanci tecnico-attuariali.

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il comitato amministrativo presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per l'accertamento analitico dell'andamento della gestione, i bilanci tecnico- attuariali dei fondi nei quali devono essere evidenziati gli eventuali disavanzi dei singoli fondi ai fini di quanto disposto dai successivi articoli 5, lettera e) e 5 bis, nonché dall'articolo 17, lettera d) [2].

 

Titolo II

FONDO DI PREVIDENZA

 

     Art. 5. Finanziamento.

     1. Il fondo è alimentato:

     a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

     b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

     c) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

     d) da eventuali donazioni o elargizioni;

     e) dai finanziamenti a carico del bilancio regionale di importo pari alle spese occorrenti per coprire l'eventuale disavanzo del fondo di cui al successivo art. 5 bis [3].

 

     Art. 5 bis. Copertura del disavanzo del fondo.

     1. Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa nazionale in materia di previdenza dei consiglieri regionali, all'inizio di ogni legislatura, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, afferenti a ciascun esercizio, in modo da assicurare entro il quinquennio il pareggio della gestione tecnico- finanziaria del fondo stesso.

     2. Il relativo stanziamento è iscritto nel capitolo 1.1.1.1.1.290 del bilancio di competenza della Regione relativo a «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale» [4].

 

     Art. 6. Contributi obbligatori dei consiglieri.

     1. I contributi di cui alla lett. a) del precedente art. 5 sono dovuti dai consiglieri regionali per tutto il tempo in cui ricoprono la carica qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo, e sono costituiti da una quota dell'indennità mensile nella misura del 20% a partire dal 1° gennaio 1983, elevato dell'1% per ogni ulteriore anno, fino al 1985.

     2. Le percentuali di cui al precedente comma sono commisurate all'indennità lorda mensile prevista dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.

     3. I contributi sono riscossi mediante ritenuta d'ufficio a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli consiglieri.

     4. Ulteriori variazioni sono approvate con legge regionale sulla base della proposta del comitato amministrativo [5].

 

     Art. 7. Contributi volontari.

     1. E' ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell'art. 16 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, sempreché il consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi [6].

     2. Tale facoltà compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto.

     3. La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo entro 90 giorni dalla data di effettiva cessazione del mandato, a pena di decadenza.

     4. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge [7].

 

     Art. 8. Rinuncia alla contribuzione volontaria.

     1. Il consigliere cessato dal mandato che non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo ha diritto alla restituzione dei contributi obbligatori già versati, senza interessi.

     2. Tale disposizione si applica anche ai suoi aventi causa.

 

     Art. 9. Prestazioni del fondo.

     1. Il fondo eroga ai consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai consiglieri in carica al momento della corresponsione effettiva dell'assegno, nelle seguenti misure:

 

 

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

Anni di contribuzione                   Percentuale sull'indennità

                                              mensile lorda

__________________________________________________________________

         5                                         30%

         6                                         34%

         7                                         38%

         8                                         42%

         9                                         46%

        10                                         50%

        11                                         52%

        12                                         54%

        13                                         56%

        14                                         58%

        15 e oltre                                 60% [8]

__________________________________________________________________

 

 

     2. L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.

     3. A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione degli eletti al consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

     4. L'assegno vitalizio è corrisposto, su domanda dell'interessato da presentarsi al presidente del comitato del fondo, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.

 

     Art. 10. Anticipazione dell'età per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

     1. La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno di età.

     2. In tal caso, per ogni anno di anticipazione le misure dell'assegno vitalizio di cui al precedente art. 9 sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno vitalizio, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione secondo la seguente tabella:

 

 

      Misura dell'assegno vitalizio ridotto in relazione agli anni di

   anticipazione, espressa in percentuale sull'ammontare dell'indennità

                 prevista dal precedente art. 9, I comma.

__________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------

Anni di                 un     due     tre     quattro      cinque

contribuzione           anno   anni    anni    anni         anni

__________________________________________________________________

cinque                   26%    22%     18%     14%          10%

sei                      30%    26%     22%     18%          14%

sette                    34%    30%     26%     22%          18%

otto                     38%    34%     30%     26%          22%

nove                     42%    38%     34%     30%          26%

dieci                    47%.   44%     41%     38%          35%

undici                   50%    47%     44%     41%          38%

dodici                   52%    50%     47%     44%          41%

tredici                  54%    52%     50%     47%          44%

quattordici              56%    54%     52%     50%          47%

quindici e oltre         58%    56%     54%     52%          50%

__________________________________________________________________

 

 

     Art. 11. Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto.

     1. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione e ferme restando le riduzioni dell'assegno in relazione al numero di anni di anticipazione, ai sensi del precedente art. 10.

     2. L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

 

     Art. 12. Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto.

     1. Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto di cui al precedente art. 9 in caso di decesso del consigliere sono:

     a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

     b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

     c) gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;

     d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

     2. L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purché non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 c.c. e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finché nello stato vedovile.

     3. Per figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonché adottati; l'assegno setta a costoro qualora siano:

     a) minori, fino al conseguimento della maggiore età;

     b) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato amministrativo del fondo.

     4. Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni e con reddito complessivo lordo non superiore al doppio del valore minimo della pensione di vecchiaia corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale.

     5. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del consigliere [9].

 

     Art. 13. Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto.

     1. Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato amministrativo del fondo.

     2. Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato amministrativo adotta i provvedimenti conseguenti.

     3. A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesto, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

     4. I figli inabili di cui al precedente art. 12, comma 3°, lett. b) sono tenuti a richiesta del comitato, a sottoporsi a controllo da parte di un collegio medico nominato dal comitato amministrativo.

 

     Art. 14. Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

     1. L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal comitato amministrativo del fondo, sulla base di accertamenti di collegio medico-legale, nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge [1]0.

 

     Art. 15. Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.

     1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno diretto spettante o che sarebbe spettato al consigliere all'atto del suo decesso, nelle seguenti misure:

     a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%;

     b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto, 50% elevato del 10% per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80%; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10% o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

     c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;

     d) al padre o alla madre, 40%.

     2. Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del presente articolo si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

     3. L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

 

     Art. 16. Procedure per ottenere l'assegno indiretto.

     1. La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 7 della presente legge.

     2. Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di matrimonio;

     c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

     d) stato di famiglia.

     3. Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione:

     1) certificato di morte del consigliere;

     2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

     3) certificato di nascita degli aventi diritto;

     4) stato di famiglia;

     5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente art. 12, comma 3°, lett. b).

     4. Nei casi previsti dal precedente art. 12, 1° comma lettera d) la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) certificato di morte del consigliere;

     b) certificato di nascita dell'avente diritto;

     c) certificazione relativa all'entità del proprio reddito, in relazione al disposto di cui al precedente art. 12, comma 4.

 

Titolo III

FONDO PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO

 

     Art. 17. Finanziamento del fondo.

     1. Il fondo è alimentato:

     a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica previsti dal successivo art. 18;

     b) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

     c) da eventuali donazioni ed elargizioni;

     d) da finanziamenti a carico del bilancio del consiglio regionale, in misura pari all'ammontare complessivo dei contributi di cui alla precedente lett. a).

     2. Qualora le disponibilità del fondo per l'indennità di fine mandato risultassero insufficienti per corrispondere agli aventi diritto le indennità così come previsto dalle norme della presente legge, il fondo sarà integrato con un'anticipazione, senza oneri di interessi, da parte del bilancio del consiglio regionale nella misura strettamente necessaria; tale anticipazione sarà restituita dal fondo al bilancio del consiglio regionale mediante storno dei proventi delle future contribuzioni mensili dei consiglieri regionali.

 

     Art. 18. Contributi obbligatori dei consiglieri.

     1. I contributi obbligatori di cui al precedente art. 17, lett. a) sono stabiliti nella misura del 3% dell'indennità mensile lorda e sono riscossi con le modalità e termini previsti dal precedente titolo II.

 

     Art. 19. Prestazioni del fondo.

     1. Il fondo eroga ai consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura, nonché in favore dei loro aventi causa in caso di decesso durante l'esercizio del mandato, l'indennità una tantum di fine mandato di cui al successivo art. 20.

     2. Nel caso di annullamento dell'elezione di un consigliere, questi ha diritto alla restituzione dei contributi versati in applicazione del precedente art. 18.

     3. (Omissis) [1]1.

 

     Art. 20. Indennità di fine mandato.

     1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita in una indennità mensile lorda per ogni anno di mandato, fino ad un massimo di 10 mensilità [1]2.

     2. La frazione di anno inferiore a 6 mesi non viene computata, mentre quella superiore a 6 mesi viene considerata anno intero.

     2 bis. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di primo mandato ha diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di un'indennità per i mandati successivi fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita [1]3.

     2 ter. In nessun caso può essere corrisposta al consigliere per tutto l'arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa, un'indennità di fine mandato per un periodo superiore a quello di cui al primo comma [1]3.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente articolo 17 - primo comma - lettera d), nonché per le finalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 17 si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.1.290 «Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale».

 

Titolo IV

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 22. Riparto tra i fondi.

     1. Il comitato amministrativo dei fondi determina il riparto tra i fondi di cui al precedente art. 1, lett. a), e b) della dotazione finanziaria e patrimoniale di pertinenza del preesistente unico fondo, istituito con L.R. 19 dicembre 1977, n. 64.

 

     Art. 23. Ricalcolo dei vitalizi. [1]4

     1. Gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità già in godimento al 31 dicembre 1982 sono ricalcolati in relazione alle disposizioni della presente legge.

     2. Ove il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello già in godimento, la differenza viene mantenuta a titolo di assegno speciale, riassorbibile con i successivi aumenti dell'assegno vitalizio.

 

     Art. 24. Abrogazioni. [1]4

     1. E' abrogata la l.r. 19 dicembre 1977, n. 64 nonché la l.r. 30 aprile 1980, n. 50.

 

 


[1] Numero sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 1989 n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1989, n. 13.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 aprile 1989, n. 13.

[4] Articolo aggiunto dalla L.R. 24 aprile 1989, n. 13.

[5] Comma così sostituito dalla L.R. 24 aprile 1989, n. 13.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 1983 n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 10 febbraio 1983, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 16 febbraio 1985, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1983, n. 13.

[1]10 Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 1983, n. 13.

[1]11 Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1983, n. 13.

[1]12 Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 aprile 1989, n. 13.

[1]13 Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 febbraio 1983, n. 13.

[1]13 Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 febbraio 1983, n. 13.

[1]14 Articolo erroneamente omesso ed inserito con errata corrige pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1999, n. 49, S.O..

[1]14 Articolo erroneamente omesso ed inserito con errata corrige pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1999, n. 49, S.O..