Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 artigianato |
Data: | 13/06/2011 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Recepimento della direttiva n. 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 3/2003) |
Art. 3. (Integrazione all’articolo 9 della l.r. 3/2003) |
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 3/2003) |
Art. 5. (Modifica all’articolo 17 della l.r. 3/2003) |
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 3/2003) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2003) |
Art. 8. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 3/2003) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 3/2003) |
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 3/2003) |
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 3/2003) |
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 3/2003) |
Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 3/2003) |
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 3/2003) |
Art. 15. (Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 3/2003) |
Art. 16. (Modifica all’articolo 29 della l.r. 3/2003) |
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 3/2003) |
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 3/2003) |
Art. 19. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 23/2009) |
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 23/2009) |
Art. 21. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 23/2009) |
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 9 della l.r. 23/2009) |
Art. 23. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2007) |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 37/2007) |
Art. 25. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 37/2007) |
Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2007) |
Art. 27. (Modifica all’articolo 7 della l.r. 37/2007) |
Art. 28. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 37/2007) |
Art. 29. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 37/2007) |
Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 37/2007) |
Art. 31. (Modifiche al Titolo III e all’articolo 11 della l.r. 37/2007) |
Art. 32. (Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 37/2007) |
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 37/2007) |
Art. 34. (Modifiche all’articolo 14 della l.r. 37/2007) |
Art. 35. (Modifiche all’articolo 15 della l.r. 37/2007) |
Art. 36. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 37/2007) |
Art. 37. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 37/2007) |
Art. 38. (Semplificazione amministrativa in agricoltura) |
Art. 39. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 44/1999) |
Art. 40. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 44/1999) |
Art. 41. (Modifica all’articolo 9 della l.r. 44/1999) |
Art. 42. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 44/1999) |
Art. 43. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 44/1999) |
Art. 44. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 2/2008) |
Art. 45. (Modifica all’articolo 20 della l.r. 2/2008) |
Art. 46. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 2/2008) |
Art. 47. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 2/2008) |
Art. 48. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 2/2008) |
Art. 49. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 2/2008) |
Art. 50. (Modifica all’articolo 49 della l.r. 2/2008) |
Art. 51. (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 2/2008) |
Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 2/2008) |
Art. 53. (Modifiche all’articolo 57 della l.r. 2/2008) |
Art. 54. (Modifiche all’articolo 58 della l.r. 2/2008) |
Art. 55. (Modifica all’articolo 59 della l.r. 2/2008) |
Art. 56. (Modifica all’articolo 62 della l.r. 2/2008) |
Art. 57. (Modifiche all’articolo 63 della l.r. 2/2008) |
Art. 58. (Modifica all’articolo 64 della l.r. 2/2008) |
Art. 59. (Modifica all’articolo 66 della l.r. 2/2008) |
Art. 60. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 28/1997) |
Art. 61. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 28/1997) |
Art. 62. (Modifica all'articolo 3 della l.r. 12/1998) |
Art. 63. (Norme finali e transitorie) |
§ 3.7.39 - L.R. 13 giugno 2011, n. 14.
Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
(B.U. 15 giugno 2011, n. 10)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Recepimento della
1. In attuazione della
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2003, N. 3 (RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ARTIGIANATO)
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 8 della
1. (Omissis) [1].
Art. 3. (Integrazione all’articolo 9 della
1. (Omissis) [2].
Art. 4. (Modifica all’articolo 10 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 5. (Modifica all’articolo 17 della
1. (Omissis) [3].
Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 18 della
1. (Omissis) [4].
Art. 7. (Modifiche all’articolo 19 della
1. (Omissis) [5].
2. (Omissis) [6].
Art. 8. (Modifica all’articolo 20 della
1. (Omissis) [7].
Art. 9. (Modifica all’articolo 22 della
1. (Omissis) [8].
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 23 della
1. (Omissis) [9].
Art. 11. (Sostituzione dell’articolo 24 della
1. (Omissis) [10].
Art. 12. (Sostituzione dell’articolo 25 della
1. (Omissis) [11].
Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 27 della
1. (Omissis) [12].
Art. 15. (Abrogazione dell’articolo 28 della
1. L’articolo 28 della
Art. 16. (Modifica all’articolo 29 della
1. (Omissis) [13].
Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 31 della
1. (Omissis) [14].
Art. 18. (Sostituzione dell’articolo 32 della
1. (Omissis) [15].
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 2009, N. 23 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 174)
Art. 19. (Modifica all’articolo 2 della
1. (Omissis) [16].
Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 6 della
1. (Omissis) [17].
Art. 21. (Modifica all’articolo 7 della
1. (Omissis) [18].
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 9 della
1. (Omissis) [19].
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E TURISMO
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)
Art. 23. (Modifiche all’articolo 2 della
1. (Omissis) [20].
2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della
3. (Omissis) [21].
Art. 24. (Modifiche all’articolo 3 della
1. (Omissis) [22].
2. (Omissis) [23].
Art. 25. (Modifiche all’articolo 4 della
1. (Omissis) [24].
2. (Omissis) [25].
Art. 26. (Modifiche all’articolo 5 della
1. (Omissis) [26].
2. (Omissis) [27].
3. (Omissis) [28].
Art. 27. (Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 28. (Modifica all’articolo 8 della
1. (Omissis) [29].
Art. 29. (Modifiche all’articolo 9 della
1. (Omissis) [30].
2. (Omissis) [31].
3. Il comma 2 dell’articolo 9 della
4. (Omissis) [32].
5. (Omissis) [33].
6. (Omissis) [34].
7. (Omissis) [35].
8. (Omissis) [36].
9. La lettera d) del comma 7 dell’articolo 9 della
10. (Omissis) [37].
Art. 30. (Sostituzione dell’articolo 10 della
1. (Omissis) [38].
Art. 31. (Modifiche al Titolo III e all’articolo 11 della
1. Nel Titolo III della
2. Nella rubrica dell’articolo 11 della
3. Al comma 1 dell’articolo 11 della
4. (Omissis) [39].
5. (Omissis) [40].
6. (Omissis) [41].
7. Al comma 5 dell’articolo 11 della
8. (Omissis) [42].
9. Al comma 6 dell’articolo 11 della
10. Il comma 7 dell’articolo 11 della
Art. 32. (Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. (Omissis) [43].
Art. 33. (Sostituzione dell’articolo 12 della
1. (Omissis) [44].
Art. 34. (Modifiche all’articolo 14 della
1. (Omissis) [45].
2. (Omissis) [46].
3. (Omissis) [47].
4. (Omissis) [48].
5. (Omissis) [49].
Art. 35. (Modifiche all’articolo 15 della
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della
2. (Omissis) [50].
3. (Omissis) [51].
4. (Omissis) [52].
Art. 36. (Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 37. (Modifica all’articolo 21 della
1. Il comma 5 dell’articolo 21 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 38. (Semplificazione amministrativa in agricoltura)
1. Al fine di perseguire obiettivi di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e foreste, la Giunta regionale individua i procedimenti, non rientranti nell’ambito di applicazione del
2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo II della
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell’istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell’istanza alla pubblica amministrazione competente e dell’intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE)
Art. 39. (Modifiche all’articolo 4 della
1. (Omissis) [53].
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della
3. (Omissis) [54].
4. Al comma 3 dell’articolo 4 della
5. (Omissis) [55].
6. Il comma 5 dell’articolo 4 della
7. Il comma 8 dell’articolo 4 della
8. (Omissis) [56].
Art. 40. (Modifica all’articolo 5 della
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 41. (Modifica all’articolo 9 della
1. (Omissis) [57].
Art. 42. (Modifica all’articolo 10 della
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della
Art. 43. (Modifiche all’articolo 12 della
1. (Omissis) [58].
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 2 (TESTO UNICO IN MATERIA DI STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI)
Art. 44. (Modifiche all’articolo 19 della
1. (Omissis) [59].
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 45. (Modifica all’articolo 20 della
1. (Omissis) [60].
Art. 46. (Modifiche all’articolo 23 della
1. (Omissis) [61].
2. (Omissis) [62].
Art. 47. (Modifica all’articolo 24 della
1. (Omissis) [63].
Art. 48. (Modifiche all’articolo 25 della
1. (Omissis) [64].
2. (Omissis) [65].
Art. 49. (Modifica all’articolo 27 della
1. (Omissis) [66].
Art. 50. (Modifica all’articolo 49 della
1. (Omissis) [67].
Art. 51. (Modifiche all’articolo 51 della
1. (Omissis) [68].
2. Al comma 4 dell’articolo 51 della
Art. 52. (Sostituzione dell’articolo 56 della
1. (Omissis) [69].
Art. 53. (Modifiche all’articolo 57 della
1. (Omissis) [70].
2. (Omissis) [71].
3. Al comma 2 dell’articolo 57 della
Art. 54. (Modifiche all’articolo 58 della
1. (Omissis) [72].
2. (Omissis) [73].
3. (Omissis) [74].
4. Al comma 2 dell’articolo 58 della
Art. 55. (Modifica all’articolo 59 della
1. (Omissis) [75].
Art. 56. (Modifica all’articolo 62 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 62 della
Art. 57. (Modifiche all’articolo 63 della
1. (Omissis) [76].
2. (Omissis) [77].
3. (Omissis) [78].
Art. 58. (Modifica all’articolo 64 della
1. (Omissis) [79].
Art. 59. (Modifica all’articolo 66 della
1. (Omissis) [80].
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1997, N. 28 (ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI)
Art. 60. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 7 dell’articolo 14 della
Art. 61. (Modifica all’articolo 16 della
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1998, N.12 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)
Art. 62. (Modifica all'articolo 3 della
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 63. (Norme finali e transitorie) [82]
1. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’agriturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della
1 bis. Il
2. Le disposizioni introdotte al Capo I del Titolo III relative alla disciplina dell’ittiturismo si applicano dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai procedimenti in corso relativi alle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le norme vigenti alla data del loro avvio.
5. Gli operatori iscritti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale degli operatori agrituristici di cui all’articolo 9 della
6. Restano valide le autorizzazioni comunali di cui all’articolo 10 della
[1] Sostituisce l'art. 8 della
[2] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della
[3] Sostituisce il comma 3 dell'art. 17 della
[4] Sostituisce l'art. 18 della
[5] Modifica la rubrica dell'art. 19 della
[6] Modifica il comma 1 dell'art. 19 della
[7] Modifica il comma 1 dell'art. 20 della
[8] Modifica il comma 1 dell'art. 22 della
[9] Sostituisce l'art. 23 della
[10] Sostituisce l'art. 24 della
[11] Sostituisce l'art. 25 della
[12] Sostituisce l'art. 27 della
[13] Modifica il comma 2 dell'art. 29 della
[14] Sostituisce l'art. 31 della
[15] Sostituisce l'art. 32 della
[16] Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della
[17] Sostituisce l'art. 6 della
[18] Sostituisce il comma 2 dell'art. 7 della
[19] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 9 della
[20] Modifica il comma 3 dell'art. 2 della
[21] Modifica il comma 5 dell'art. 2 della
[22] Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della
[23] Inserisce il comma 3 bis nell'art. 3 della
[24] Modifica il comma 3 dell'art. 4 della
[25] Modifica il comma 7 dell'art. 4 della
[26] Modifica il comma 1 dell'art. 5 della
[27] Modifica la lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della
[28] Modifica il comma 4 dell'art. 5 della
[29] Modifica il comma 5 dell'art. 8 della
[30] Modifica la rubrica dell'art. 9 della
[31] Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della
[32] Sostituisce il comma 3 dell'art. 9 della
[33] Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della
[34] Modifica il comma 5 dell'art. 9 della
[35] Sostituisce il comma 6 dell'art. 9 della
[36] Modifica il comma 7 dell'art. 9 della
[37] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 9 della
[38] Sostituisce l'art. 10 della
[39] Modifica il comma 1 dell'art. 11 della
[40] Sostituisce il comma 4 dell'art. 11 della
[41] Inserisce i commi 4 bis e 4 ter nell'art. 11 della
[42] Modifica il comma 6 dell'art. 11 della
[43] Inserisce l'art. 11 bis nella
[44] Sostituisce l'art. 12 della
[45] Sostituisce le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 della
[46] Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 14 della
[47] Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 14 della
[48] Modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 14 della
[49] Modifica la lettera k) del comma 1 dell'art. 14 della
[50] Sostituisce il comma 2 dell'art. 15 della
[51] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 15 della
[52] Sostituisce il comma 3 dell'art. 15 della
[53] Modifica il comma 1 dell'art. 4 della
[54] Modifica il comma 3 dell'art. 4 della
[55] Sostituisce il comma 4 dell'art. 4 della
[56] Modifica il comma 9 dell'art. 4 della
[57] Modifica il comma 1 dell'art. 9 della
[58] Modifica il comma 4 dell'art. 12 della
[59] Modifica il comma 1 dell'art. 19 della
[60] Modifica il comma 1 dell'art. 20 della
[61] Modifica il comma 1 dell'art. 23 della
[62] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 23 della
[63] Modifica il comma 1 dell'art. 24 della
[64] Modifica il comma 1 dell'art. 25 della
[65] Sostituisce il comma 2 dell'art. 25 della
[66] Sostituisce il comma 3 dell'art. 27 della
[67] Modifica il comma 1 dell'art. 49 della
[68] Modifica il comma 3 dell'art. 51 della
[69] Sostituisce l'art. 56 della
[70] Modifica la rubrica dell'art. 57 della
[71] Modifica il comma 1 dell'art. 57 della
[72] Modifica la rubrica dell'art. 58 della
[73] Modifica il comma 1 dell'art. 58 della
[74] Modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della
[75] Modifica il comma 2 dell'art. 59 della
[76] Modifica il comma 1 dell'art. 63 della
[77] Sostituisce il comma 6 dell'art. 63 della
[78] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 63 della
[79] Sostituisce il comma 4 dell'art. 64 della
[80] Modifica il comma 1 dell'art. 66 della
[81] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[82] Vedi note da 1 a 47 della
[83] Comma inserito dall'art. 14 della