Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Definizione delle attività professionali). |
Art. 3. (Delega alle Province). |
Art. 4. (Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale). |
Art. 5. (Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità). |
Art. 6. (Elenchi regionali). |
Art. 6 bis. (Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo) |
Art. 7. (Agevolazioni per le guide turistiche e per le guide ambientali e escursionistiche). |
Art. 8. (Tariffe). |
Art. 9. (Deroghe alla disciplina ordinaria). |
Art. 10. (Attestato di qualità dei direttori d'albergo e degli organizzatori congressuali). |
Art. 11. (Elenco regionale dei possessori di attestato di qualità). |
Art. 12. (Linee guida). |
Art. 13. (Sanzioni amministrative pecuniarie). |
Art. 14. (Altre sanzioni amministrative). |
Art. 15. (Abrogazioni). |
Art. 16. (Norme transitorie e finali). |
Art. 17. (Norma finanziaria). |
§ 3.1.58 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 44. [1]
Norme per l'esercizio delle professioni turistiche.
(B.U. 12 gennaio 2000, n. 1).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività della guida turistica, della guida ambientale e escursionistica, dell'accompagnatore turistico, della guida subacquea, del direttore d'albergo e dell'organizzatore di congressi indicando il settore d'azione, i requisiti per l'esercizio dell'attività e per la certificazione di qualità.
Art. 2. (Definizione delle attività professionali).
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita ad opere d'arte, a musei, a gallerie e a scavi archeologici illustrando gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. E' guida ambientale e escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria ed in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle guide alpine di cui alla
3. L'attività di guida turistica e di guida ambientale e escursionistica corrisponde ad ogni effetto, in relazione ai propri ambiti di competenza, a quella di guida turistica specializzata prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche).
4. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. L'attività di accompagnatore turistico corrisponde ad ogni effetto a quella di guida accompagnatrice di cui al
5. E' guida subacquea chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, che abbiano svolto i necessari corsi di addestramento alle immersioni subacquee, per l'osservazione e l'illustrazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio dell'autorespiratore. Con specifica legge regionale sono disciplinate l'attività di guida subacquea nonché le procedure per ottenere l'idoneità all'esercizio della professione.
6. E' direttore d'albergo chi, per professione, presta la propria attività presso una azienda ricettiva alberghiera, con classificazione di almeno tre stelle, ai sensi della
7. E' organizzatore di congressi chi, per professione, svolge la propria opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni e conferenze. L'organizzatore di congressi può altresì fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti, servizi di prenotazione alberghiera nonché organizzare servizi di assistenza e di trasferimento, da e per le località in cui si svolgono i congressi.
Art. 3. (Delega alle Province).
[Abrogato]
Art. 4. (Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale).
1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico è subordinato all'acquisizione di un apposito attestato di idoneità, ottenuto a seguito di esame, rilasciato dalla Provincia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del
1bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della
2. [Abrogato].
3. [Abrogato].
4. Per l'esercizio dell'attività gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la professione una comunicazione di inizio attività .
5. [Abrogato].
6. La Provincia rilascia, a coloro che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 4, un tesserino distintivo, sulla base di un tesserino tipo approvato dalla Regione, contenente fra l'altro l'indicazione delle lingue conosciute, che deve essere esposto in modo visibile durante l'esercizio dell'attività.
7. La cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, o alle Province, competenti entro novanta giorni.
8. [Abrogato].
9. L'accertamento della formazione professionale per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea avviene, per le guide turistiche, ai sensi del
10. Per le attività di cui al presente articolo è vietato avvalersi di soggetti privi di attestato di idoneità, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
Art. 5. (Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità).
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, di cui all'articolo 4, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del
b) avere età non inferiore ad anni diciotto;
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana.
Art. 6. (Elenchi regionali).
1. Presso la Regione sono tenuti gli elenchi delle guide turistiche, delle guide ambientali e escursionistiche e degli accompagnatori turistici in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle competenti Province. Gli elenchi sono pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
2. La Regione provvede alla cancellazione dagli elenchi: a richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti per legge.
3. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni dalla Loro acquisizione, i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6 bis. (Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo)
1. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, possono acquisire la specializzazione in cicloturismo ed ippoturismo.
2. La specializzazione è conseguita attraverso apposito corso di formazione professionale attuato ai sensi della
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce lo standard formativo ed i contenuti minimi del corso di formazione in cicloturismo e ippoturismo, nonché determina i requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della specializzazione conclusiva.
4. Negli elenchi regionali, di cui all'articolo 6, sono indicate le specializzazioni in cicloturismo e/o ippoturismo eventualmente acquisite dai soggetti, di cui al comma 1, iscritti negli elenchi medesimi.
Art. 7. (Agevolazioni per le guide turistiche e per le guide ambientali e escursionistiche).
1. Le guide turistiche e le guide ambientali e escursionistiche nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche, sempreché rientranti nei siti di propria competenza professionale, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti locali e di privati, ai sensi dell'articolo 12 del
Art. 8. (Tariffe).
1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.
Art. 9. (Deroghe alla disciplina ordinaria).
1. Per le guide turistiche provenienti da paesi dell'Unione Europea si applicano le norme contenute nel
2. Gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero in accompagnamento di turisti stranieri nell'ambito di un viaggio organizzato, possono prestare la propria attività purché in possesso di idonea documentazione, con traduzione in lingua italiana, atta a dimostrare la qualifica posseduta.
3. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell'idoneità per l'esercizio della professione non si applicano:
a) a coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolgono attività didattiche o di tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e a coloro che svolgono occasionalmente attività divulgative del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della Liguria che in occasioni quali conferenze, convegni, congressi e manifestazioni, hanno la necessità di illustrare all'uditorio l'oggetto della loro comunicazione o relazione;
b) a chi svolge, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e assistenza da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi collettivi di trasporto;
c) a coloro che svolgono gratuitamente, con carattere non professionale e con capacità tecnico-culturale, l'attività a favore, esclusivamente, dei soci e degli assistiti di enti e delle associazioni senza scopo di lucro. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento rilasciato dall'ente o dall'associazione di appartenenza nel quale si attesti la gratuità dell'attività e le capacità tecnico- culturali.
Art. 10. (Attestato di qualità dei direttori d'albergo e degli organizzatori congressuali).
1. La Provincia verifica il possesso di conoscenze professionali, al fine del rilascio di un apposito attestato di qualità relativo alla professione di direttore d'albergo o di organizzatore di congressi, mediante colloquio riservato a coloro che abbiano esercitato la professione per almeno tre anni complessivi negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. L'effettivo esercizio dell'attività deve essere dimostrato da idonea documentazione stabilita dalla Regione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'ammissione al colloquio i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) [abrogata];
b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico approvato con
d) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
e) conoscere due lingue straniere di cui almeno una, a scelta fra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco dimostrate mediante idonea certificazione.
4. A coloro che superano il colloquio è rilasciato l'attestato di qualità.
5. Ai fini del rilascio dell'attestato di qualità, è altresì considerato valido il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale la cui durata è stabilita dalla Regione e organizzati ai sensi della
Art. 11. (Elenco regionale dei possessori di attestato di qualità).
1. Presso la Regione è tenuto un elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di qualità di cui all'articolo 10, che è pubblicato annualmente sul BURL.
2. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni, i nominativi dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di qualità, anche al fine della loro iscrizione nell'elenco regionale, nonché le informazioni necessarie alla cancellazione in caso di:
a) cessazione definitiva dell'attività;
b) comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;
c) richiesta dell'interessato;
d) condanna tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, lettera c).
Art. 12. (Linee guida).
1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.
Art. 13. (Sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per l'esercizio, anche occasionale, della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica senza la prescritta idoneità, da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500 se le ipotesi precedenti sono riferite all'attività di accompagnatore turistico. Le precedenti sanzioni sono applicate anche se l'attività è esercitata nonostante condanna che inibisca la professione ovvero se l'esercizio avviene nei casi di sospensione di cui all'articolo 14;
b) per l'esercizio della professione senza la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 comma 4, o qualora detto esercizio avvenga nonostante la cancellazione dagli elenchi regionali per richiesta dell'interessato o per cessazione dell'attività di cui all'articolo 6, comma 2, da euro 250 a euro 750;
c) per la mancata esposizione del tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 4 comma 6, da euro 50 a euro 150;
d) per chiunque, a fini di lucro, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 9, si avvalga di soggetti non idonei all'esercizio della professione, da euro 1.000 a euro 3.000;
e) per la mancata esibizione dei documenti di cui all'articolo 9 comma 3 lettera c), da euro 50 a euro 150;
f) per le guide turistiche provenienti dall'estero non in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1 del d.P.R. 13 dicembre 1995 e per gli accompagnatori turistici non in possesso della documentazione di cui all'articolo 9 comma 2, da euro 500 a euro 1.500.
2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni.
2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
Art. 14. (Altre sanzioni amministrative).
1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico può essere sospeso dalla Provincia, per un periodo da uno a sei mesi, in caso di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'ambito della funzione di vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti, per i quali se ne sia accertata la veridicità.
Art. 15. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a)
b)
c)
d)
Art. 16. (Norme transitorie e finali).
1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 4, effettuano un versamento a favore della Provincia, a titolo di rimborso per il costo del tesserino, il cui importo è stabilito con provvedimento della Regione.
I richiedenti all'ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e 10 effettuano un versamento a favore della Provincia competente, a titolo di concorso spese, il cui importo è stabilito dalla Regione.
2. Negli elenchi regionali di cui all'articolo 6 sono inserite d'ufficio le guide turistiche, le guide escursionistiche ed ambientali e gli accompagnatori turistici già in possesso dell'idoneità e del segno distintivo regionale previsti dalla
3. I segni distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della
4. A coloro che siano in possesso dell'idoneità in forza della
5. Le procedure d'esame attivate ai sensi della
6. Eventuali sessioni d'esame indette ai sensi della
7. L'attestato di qualità è rilasciato d'ufficio agli operatori congressuali e ai direttori d'albergo che hanno superato gli accertamenti delle capacità professionali ai sensi della
8. Gli interpreti turistici in possesso dell'idoneità prevista dalla
9. Ai fini di cui al comma 8, è conservato dalla Regione l'elenco di coloro che avevano ottenuto la licenza di interprete turistico ai sensi della
10. Le prime direttive di cui all'articolo 12 comma 7 sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
10 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all’articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.
Art. 17. (Norma finanziaria).
(Omissis)
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla