§ 3.1.74 - L.R. 21 marzo 2007, n. 13.
Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:21/03/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Itinerari)
Art. 3.  (Linee guida per la costituzione e gestione degli itinerari)
Art. 4.  (Progetto dell’itinerario)
Art. 5.  (Comitato tecnico regionale)
Art. 6.  (Comitato promotore)
Art. 7.  (Organismo di gestione dell’itinerario)
Art. 8.  (Interventi a sostegno degli itinerari)
Art. 9.  (Ricettività diffusa)
Art. 10.  (Interventi a sostegno della ricettività diffusa)
Art. 11.  (Enoteca regionale)
Art. 11 bis.  (Oleoteca regionale)
Art. 12.  (Disposizioni generali)
Art. 13.  (Norme transitorie)
Art. 14.  (Norma finanziaria)


§ 3.1.74 - L.R. 21 marzo 2007, n. 13.

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa

(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione promuove la realizzazione di itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, al fine di:

     a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare;

     b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali, nonché l’artigianato locale;

     c) promuovere e qualificare l’offerta turistica diversificata ed integrata nei luoghi di produzione e sviluppare il turismo culturale, ambientale e del gusto;

     d) tutelare la qualità dell’offerta dei prodotti agricoli, ittici, agroalimentari del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali nelle zone interessate dagli itinerari;

     e) promuovere attività economiche integrative per le aziende agricole forestali e ittiche al fine di migliorare l’economia locale delle zone interessate dagli itinerari;

     f) diffondere le conoscenze per una corretta educazione alimentare e per lo sviluppo sostenibile;

     g) favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori economici con particolare riferimento alle attività dell’artigianato locale;

     h) favorire la valorizzazione dei borghi e nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, dello spazio rurale delle emergenze archeologiche e monumentali nonché la cultura contadina e l’attrattività dei territori stessi;

     i) sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico;

     j) migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;

     k) promuovere le attività rurali connesse alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dei parchi, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1997 n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e del patrimonio geologico regionale;

     l) promuovere l’immagine complessiva della Liguria.

 

     Art. 2. (Itinerari)

     1. Gli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, di seguito “itinerari”, sono percorsi che si sviluppano attraverso zone del territorio ligure caratterizzate:

     a) da elementi di tipicità agro-ambientali, paesaggistici, naturalistici, archeologici, culturali e storici;

     b) da produzioni agro-forestali ed enogastronomiche, nonché da produzioni ittiche, florovivaistiche e artigianali tipiche e di qualità;

     c) da valori naturalistici e geologici.

     2. Gli itinerari costituiscono strumento per la valorizzazione dei territori e delle relative produzioni al fine della loro conoscenza, fruizione e commercializzazione.

     3. Gli itinerari sono idoneamente segnalati e pubblicizzati e si caratterizzano per la presenza dei seguenti elementi:

     a) punti di informazione, ivi compresi gli uffici di Informazione Accoglienza Turistica (I.A.T.) e i centri visita dei parchi e delle aree protette ove presenti, sulle tematiche e sulle manifestazioni legate alle tradizioni rurali, alle bellezze paesaggistiche, alla storia locale e contadina, all’offerta turistica, alle attività artigianali tradizionali e tipiche, alle produzioni agro-forestali, ittiche e agro-alimentari tipiche, alle specialità enogastronomiche del territorio, nonché alle relazioni positive tra attività rurali e mantenimento degli elevati valori ambientali liguri;

     b) punti espositivi di commercializzazione e di degustazione dei prodotti tipici.

     4. Possono inoltre costituire elementi caratterizzanti gli itinerari:

     a) la presenza di offerta ricettiva articolata nelle differenti tipologie previste dalla vigente normativa regionale;

     b) l’esistenza, nei comuni non costieri, di forme di ricettività diffusa, da recepire nella normativa regionale che disciplina la ricettività, caratterizzate da una gestione unitaria dei servizi di ricevimento, di pernottamento e di ospitalità al pubblico in unità abitative localizzate in più stabili separati, articolate in tipologie caratterizzate da:

     1) unità abitative localizzate nello stesso centro storico o nelle sue immediate vicinanze;

     2) unità abitative localizzate in più borghi, nuclei o edifici singoli dello stesso comune ovvero in più comuni.

     5. Ogni itinerario deve essere costituito, realizzato e gestito con le modalità e in conformità alle linee guida approvate dalla Regione ai sensi dell’articolo 3.

 

     Art. 3. (Linee guida per la costituzione e gestione degli itinerari)

     1. La Giunta regionale approva le linee guida per la costituzione, la realizzazione e la gestione degli itinerari con particolare riguardo:

     a) all’individuazione di requisiti dimensionali degli itinerari in relazione ai prodotti da valorizzare, ai punti di informazione e accoglienza, ai luoghi di interesse ambientale, culturale e storico;

     b) all’individuazione delle soglie minime di partecipazione al Comitato promotore di cui all’articolo 6 delle imprese agricole, forestali, ittiche, agroalimentari, artigiane, commerciali e turistiche aderenti all’itinerario;

     c) all’individuazione delle caratteristiche della segnaletica informativa;

     d) alle caratteristiche e ai requisiti degli specifici disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi offerti;

     e) alla definizione dei requisiti di interdisciplinarietà caratterizzanti il progetto di itinerario, con particolare riferimento alla valorizzazione dei diversi aspetti ambientali, nonché dei percorsi di fruizione ambientale esistenti (itinerari geologici, Sentieri natura nella Rete Natura 2000 di cui al d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, itinerari nei Parchi e nelle aree protette, itinerari afferenti la rete regionale di fruizione turistico-ambientale dell’Alta Via dei Monti Liguri);

     f) alla definizione delle modalità di costituzione degli organismi di gestione degli itinerari, di cui all’articolo 7;

     g) alle modalità di monitoraggio sul mantenimento delle condizioni e dei requisiti dell’itinerario.

 

     Art. 4. (Progetto dell’itinerario)

     1. Il progetto dell’itinerario contiene:

     a) il percorso dell’itinerario e l’area del territorio interessata;

     b) le modalità realizzative dell’itinerario con indicazione degli interventi necessari e dei relativi costi, nonchè le eventuali relazioni con la Rete Natura 2000 ai sensi del d.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l’individuazione dei soggetti aderenti al Comitato promotore di cui all’articolo 6;

     d) la proposta di disciplinare di gestione dell’itinerario, coerente con le linee guida approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 1;

     e) l’atto di impegno alla costituzione, realizzazione e gestione dell’itinerario proposto, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore;

     f) gli specifici disciplinari di qualità dei prodotti o dei servizi offerti.

     2. Il progetto dell’itinerario, redatto ai sensi del comma 1, può essere integrato dal sistema di ricettività di cui all’articolo 2, comma 4, tenuto conto delle definizioni di cui all'articolo 9.

     3. La Regione approva il progetto di itinerario e le proposte di modifica dello stesso in conformità alle linee guida di cui all’articolo 3 [1].

 

     Art. 5. (Comitato tecnico regionale) [2]

     (Omissis)

 

     Art. 6. (Comitato promotore)

     1. Il progetto di costituzione, realizzazione e gestione dell’itinerario è presentato alla Regione da un Comitato promotore del quale possono fare parte le imprese, le organizzazioni, le associazioni ed i soggetti, privati e pubblici, aventi interesse alla realizzazione dell’itinerario.

     2. La componente delle imprese deve essere maggioritaria nel Comitato.

     3. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nell’area interessata allo sviluppo dell’itinerario.

 

     Art. 7. (Organismo di gestione dell’itinerario)

     1. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del progetto di itinerario di cui all’articolo 4, comma 3, il Comitato promotore si costituisce in soggetto giuridico nel rispetto di quanto definito dalle linee guida di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).

     2. Il soggetto di cui al comma 1 cura la realizzazione degli interventi previsti nel progetto dell’itinerario, anche attuando forme di collaborazione con i Sistemi Turistici Locali interessati.

     3. Il soggetto di cui al comma 1 provvede affinché la realizzazione e la gestione dell’itinerario avvenga sulla base di uno statuto in linea con le indicazioni di uno schema tipo elaborato dalla Regione. Nello statuto è previsto il libero accesso a tutti i potenziali operatori interessati all’iniziativa.

     4. Il soggetto per la gestione dell’itinerario ha il compito di:

     a) coordinare l’insieme delle azioni volte all’attuazione del progetto operativo e all’attività promozionale ed informativa dell’itinerario;

     b) curare i rapporti con le Istituzioni del territorio;

     c) presentare le domande di contributo alla Regione;

     d) coordinare le attività previste nel disciplinare dell’itinerario;

     e) vigilare sul rispetto degli specifici disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi offerti dai soggetti aderenti.

 

     Art. 8. (Interventi a sostegno degli itinerari)

     1. Al fine di favorire le necessarie aggregazioni e sinergie tra gli operatori locali degli itinerari, la Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio.

     2. Per la realizzazione degli itinerari, la Regione concede agli Organismi di gestione degli itinerari medesimi contributi per:

     a) la realizzazione di impianti segnaletici;

     b) la realizzazione di punti di informazione e di documentazione;

     c) la realizzazione di punti espositivi, di degustazione e di commercializzazione.

     3. Gli aiuti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 70 per cento delle spese ammissibili ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

     4. Gli aiuti di cui al comma 2, lettera c), sono concessi nella misura massima del 40 per cento dell’investimento ammissibile ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

     5. Al fine di valorizzare le attività e le produzioni offerte dagli itinerari, la Regione concede agli Organismi di gestione degli itinerari medesimi un contributo nella misura massima dell’80 per cento delle spese ammissibili per iniziative promozionali e di informazione.

     6. Per realizzare le attività di cui al comma 5 la Giunta regionale adotta un Programma la cui attuazione è subordinata al preventivo parere di conformità della Commissione U.E. ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

     7. La Regione si riserva di attuare, con specifici provvedimenti della Giunta regionale, iniziative contributive a favore degli Organismi di gestione degli itinerari, previo parere di compatibilità rilasciato dalla Commissione europea.

 

     Art. 9. (Ricettività diffusa)

     1. La Giunta regionale provvede alla definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b).

 

     Art. 10. (Interventi a sostegno della ricettività diffusa)

     1. La Regione sostiene l’attuazione di interventi di ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), concedendo contributi nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, nonché al di sopra di detti limiti, previa adozione di apposito provvedimento, contenente criteri e modalità attuative, da assoggettare al preventivo parere di conformità della Commissione U.E. ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di Enti locali, Sistemi Turistici Locali e soggetti privati per interventi di conservazione e recupero a fini ricettivi del patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e dei nuclei storici, contenuti in programmi integrati per la ricettività diffusa.

     3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione e approvazione dei programmi integrati per la ricettività diffusa di cui al comma 2, che si articolano in:

     a) programma strutturale, attraverso il concorso di soggetti privati proprietari di immobili per interventi di adeguamento dei fabbricati per ricettività turistica e dei soggetti pubblici anche per la realizzazione di strutture e infrastrutture funzionali alla ricettività stessa;

     b) programma di gestione, a cui è demandata l’attività di gestione, promozione e commercializzazione coordinata dei posti letto e l’eventuale coordinamento con le strutture ricettive e i locali di ristorazione.

     4. Fra gli interventi di cui al comma 2, acquisiscono priorità quelli compresi nei progetti di itinerario di cui all’articolo 4.

     5. Gli interventi ammissibili sono:

     a) recupero del singolo alloggio per la realizzazione di nuovi posti letto mediante interventi edilizi di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) recupero delle parti comuni, delle strutture, degli elementi architettonici e delle finiture esterne degli edifici interessati dalla realizzazione di nuovi posti letto e dei servizi di accoglienza connessi mediante interventi edilizi di cui all’articolo 3 comma 1, lettere a), b), c), d) del d.P.R. 380/2001;

     c) acquisto o leasing delle attrezzature e degli arredi finalizzati all’aggiornamento tecnologico e all’adeguamento dello standard qualitativo della ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b);

     d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle attività della ricettività diffusa, quali impianti sportivi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, ivi comprese le opere di urbanizzazione secondaria mediante interventi edilizi di cui all’articolo 3 del d.P.R. 380/2001;

     e) redazione dei programmi di gestione di cui al comma 3, lettera b).

     6. Le opere finanziate ai sensi del comma 5, lettere a) e b), sono vincolate allo specifico utilizzo turistico-ricettivo per la durata di almeno dieci anni, decorrenti dalla data di inizio dell’attività, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

     7. La Regione autorizza la cancellazione del vincolo di cui al comma 6 solo su istanza e previo rimborso della totalità dei contributi percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo.

     8. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 6 comporta:

     a) la decadenza dell’atto di concessione dei contributi, con restituzione dei medesimi maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di liquidazione del contributo;

     b) una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo minimo pari al 10 per cento dei contributi percepiti e un importo massimo pari al 20 per cento dei contributi percepiti.

     9. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. L’autorità competente provvede all’accertamento delle violazioni, all’irrogazione delle sanzioni e all’introito delle somme riscosse.

 

          Art. 11. (Enoteca regionale) [3]

     1. La Regione riconosce una Enoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione di origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione dell'uva e dei vini.

     2. L’Enoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all’articolo 2, costituendone elemento di eccellenza.

     3. La Regione può affidare all’Enoteca regionale l’attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.

     4. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i requisiti per il riconoscimento dell’Enoteca regionale, nonché le modalità di adesione agli itinerari di cui all’articolo 2.

 

     Art. 11 bis. (Oleoteca regionale) [4]

     1. La Regione riconosce una Oleoteca regionale quale strumento idoneo a favorire la conoscenza e la valorizzazione degli oli di oliva regionali, con particolare riguardo a quelli a denominazione d’origine, a quelli ottenuti con metodi di agricoltura biologica e integrata, nonché di altri prodotti derivati dalla lavorazione delle olive.

     2. Il soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1 può coincidere, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, con il soggetto riconosciuto ai sensi dell’articolo 11, comma 1.

     3. L’Oleoteca regionale aderisce agli itinerari di cui all’articolo 2, costituendone elemento di eccellenza.

     4. La Regione può affidare all’Oleoteca regionale l’attuazione di specifiche iniziative di informazione e valorizzazione.

 

     Art. 12. (Disposizioni generali)

     1. Ai sensi della vigente normativa in materia di valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, le attività di degustazione a pagamento dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, didattiche, dimostrative e culturali, svolte da aziende agricole ed ittiche partecipanti agli itinerari di cui alla presente legge, sono assimilate ad attività di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo, e come tali ne sono autorizzate. Dette attività godono dei benefici e delle agevolazioni normative previste in materia di agriturismo, purché l’attività agricola o di pesca risulti prevalente, secondo quanto disposto dalla medesima normativa. Si applica, altresì, quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio).

     2. L’attività di degustazione e mescita dei prodotti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative di carattere igienico e sanitario.

     3. La Regione può riconoscere priorità nella concessione di contributi relative alle materie oggetto della presente legge per gli interventi previsti dai progetti degli itinerari riconosciuti.

     4. Lo sviluppo delle finalità di cui all'articolo 1, lettere h), i) e j), nonchè gli interventi previsti agli articoli 8 e 10, avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137).

 

     Art. 13. (Norme transitorie)

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i provvedimenti di cui agli articoli 3, 9 e 10, comma 3.

     2. Gli itinerari turistico-agro-gastronomici già esistenti si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3.

     3. Gli effetti dell’articolo 8, commi 5, 6 e 7, decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del parere di conformità rilasciato dalla Commissione europea.

     4. Sino all’approvazione della nuova legge regionale in materia di strutture ricettive, alle forme di ricettività diffusa di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), tenuto conto del provvedimento di cui all’articolo 9, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere).

 

     Art. 14. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2012, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2012, n. 19.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2012, n. 19.

[4] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 aprile 2012, n. 19.