Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 artigianato |
Data: | 05/06/2009 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Principi) |
Art. 2. (Esercizio dell’attività di acconciatore) |
Art. 3. (Competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato) |
Art. 4. (Abilitazione professionale) |
Art. 5. (Incentivi per lo sviluppo del settore) |
Art. 6. (Segnalazione certificata di inizio attività) |
Art. 7. (Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attività) |
Art. 8. (Regolamento comunale) |
Art. 9. (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie) |
Art. 10. (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività) |
Art. 11. (Norma finanziaria) |
Art. 12. (Disposizioni finali e transitorie) |
§ 3.7.38 - L.R. 5 giugno 2009, n. 23.
Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174
(B.U. 17 giugno 2009, n. 10)
Art. 1. (Principi)
1. La presente legge, in attuazione della
2. La presente legge si applica a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
Art. 2. (Esercizio dell’attività di acconciatore)
1. L’esercizio dell’attività di acconciatore, così come definita dall’articolo 2, comma 1, della
2. L’attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l’attività di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
3. Per ogni sede dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al comma 1.
4. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
5. L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. E’ ammessa la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
7. E’ ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel
8. Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all’articolo 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.
Art. 3. (Competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato)
1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui all’articolo 8 della
a) all’accertamento delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all’esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma;
b) all’accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l’abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera a), della legge statale;
c) all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale e per l’ammissione all’esame di cui alla lettera c) dello stesso comma;
d) alla formulazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell’emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività di acconciatore.
Art. 4. (Abilitazione professionale)
1. L’abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della
2. L’abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l’organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami.
3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce:
a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l’organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d’esame;
b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell’abilitazione professionale di acconciatore.
Art. 5. (Incentivi per lo sviluppo del settore)
1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell’acconciatura e, in particolare, persegue le finalità previste dall’articolo 4, comma 3, della legge statale.
2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all’utenza in ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui possono accedere le imprese che svolgono l’attività di acconciatore ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica.
3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I criteri, le modalità ed i termini per la concessione delle agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali e nel rispetto del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria.
Art. 6. (Segnalazione certificata di inizio attività) [2]
1. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della
2. Nel locale destinato all’attività l’esercente è tenuto a esporre copia della segnalazione certificata di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cui all’articolo 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 7. (Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attività)
1. L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale.
2. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell’abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la segnalazione certificata di inizio attività [3].
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale.
4. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.
Art. 8. (Regolamento comunale)
1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare:
a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti l’attività dell’impresa comunicate al Comune ai sensi dell’articolo 7, nonché i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività emanati ai sensi dell’articolo 10;
b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati per l’esercizio dell’attività di acconciatore;
c) le destinazioni d’uso dei locali;
d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività di acconciatore, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti;
f) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura;
g) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
Art. 9. (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie)
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità delle Aziende Sanitarie Locali.
1 bis. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 250,00 per l’esercizio dell’attività in assenza della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della presente legge e per la mancata osservanza delle norme di cui all’articolo 8, comma 1, lettere f) e g);
b) da euro 150,00 a euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie [4].
2. Le funzioni relative all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l’attività di acconciatore in violazione delle modalità o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all’articolo 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla
Art. 10. (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)
1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. Qualora l’attività di acconciatore sia svolta in assenza dell’abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attività, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l’Artigianato.
Art. 11. (Norma finanziaria)
(Omissis).
Art. 12. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge statale, la
2. I corsi di qualificazione in itinere alla data di cui al comma 1, continuano fino alla chiusura dell’anno formativo. I soggetti che hanno completato il primo anno di tali corsi, sono ammessi di diritto al secondo anno del corso di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ed i soggetti che hanno completato il secondo anno dei suddetti corsi possono optare per il corso di specializzazione ovvero per il periodo di inserimento previsti dalla medesima lettera.
3. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della legge statale e che intendano ottenere l’abilitazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:
a) a frequentare il corso di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale;
b) a sostenere l’esame di cui all’articolo 4, comma 1.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3 della legge statale.
5. Fino all’adozione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti, ferma restando la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ovvero il rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale.
6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 1 in cui stabilisce, altresì, i contenuti e l’organizzazione dell’apposito corso di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale.
[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 20 della
[3] Comma così modificato dall'art. 21 della
[4] Comma inserito dall'art. 22 della