§ 5.3.16 - L.R. 8 settembre 1983, n. 58.
Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 istituzione e disciplina delle usl
Data:08/09/1983
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Costituzione del fondo sanitario regionale).
Art. 4.  (Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente).
Art. 5.  (Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale).
Art. 6.  (Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente).
Art. 7.  (Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale).
Art. 8.  (Criteri e vincoli per la predisposizione dei piani territoriali e dei bilanci delle unità sanitarie locali).
Art. 9.  (Piano territoriale e bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali).
Art. 10.  (Finanziamento delle unità sanitarie locali).
Art. 11.  (Omissis)
Art. 12.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 13.  (Ripartizione dello stanziamento per le spese correnti delle unità sanitarie locali, quota a destinazione indistinta).
Art. 14.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali).
Art. 15.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine [...]
Art. 16.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «profilassi e vigilanza veterinaria).
Art. 17.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare»).
Art. 18.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare»).
Art. 19.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza ospedaliera»).
Art. 20.  (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza farmaceutica»).
Art. 21.  (Finanziamenti con vincolo di destinazione).
Art. 22.  (Piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e piano per gli interventi di carattere innovativo).
Art. 23.  (Obiettivi e contenuti del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari).
Art. 24.  (Obiettivi e contenuti del piano per gli interventi di carattere innovativo).
Art. 25.  (Modalità di predisposizione del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo).
Art. 26.  (Attribuzione in proprietà dei beni).
Art. 27.  (Destinazione ed alienazione dei beni immobili gestiti dal comune).
Art. 28.  (Vincolo di destinazione dei beni).
Art. 29.  (Destinazione dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale).
Art. 30.  (Regime dei beni immobili gestiti, dalla unità sanitaria locale).
Art. 31.  (Modificazioni del regime dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale).
Art. 32.  (Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature).
Art. 33.  (Razionalizzazione della gestione delle unità sanitarie locali).
Art. 34.  (Criteri per la gestione della convenzione con i medici generici e pediatri).
Art. 35.  (Criteri per la gestione della convenzione con gli specialisti esterni).
Art. 36.  (Criteri per la gestione della convenzione con le farmacie).
Art. 37.  (Regolamento tipo per l'attuazione delle disposizioni relative ai contratti delle unità sanitarie locali).
Art. 38.  (Integrazione all'articolo 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58).
Art. 39.  (Contratti di locazione finanziaria).
Art. 40.  (Individuazione dei centri di costo).
Art. 41.  (Sperimentazione di tecniche di gestione manageriale).
Art. 42.  (Formazione manageriale).
Art. 43.  (Organismi tecnici regionali).
Art. 44.  (Istituzione del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari).
Art. 45.  (Compiti del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari).
Art. 46.  (Coordinamento delle attività degli organismi tecnici).
Art. 47.  (Controlli sulla gestione delle unità sanitarie locali).
Art. 48.  (Servizio ispettivo).
Art. 49.  (Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).
Art. 50.  (Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).
Art. 51.  (Integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).
Art. 52.  (Omissis)
Art. 53.  (Funzionamento del collegio dei revisori).
Art. 54.  (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)
Art. 55.  (Integrazione dell'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)
Art. 56.  (Integrazione dell'articolo 44 della legge 14 giugno 1980, n. 58)
Art. 57.  (Omissis)
Art. 58.  (Poteri sostitutivi).
Art. 59.  (Archivio sanitario regionale).
Art. 60.  (Informazione dei cittadini).
Art. 61.  (Pareri degli organismi partecipativi).
Art. 62.  (Criteri per la ripartizione del fondo sanitario regionale in attesa del piano socio-sanitario regionale e dei piani per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e per gli [...]
Art. 63.  (Divieto di trattamenti economici in contrasto con la normativa vigente).
Art. 64.  (Disposizione finale).


§ 5.3.16 - L.R. 8 settembre 1983, n. 58.

Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali.

(B.U. 27 settembre 1983, n. 26 - S.O. n. 3).

 

Titolo I

FINALITÀ E PRINCIPI

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge detta norme in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali nel quadro degli indirizzi di riorganizzazione, integrazione e coordinamento dei servizi sociali e sanitari previsti dalla vigente legislazione, in funzione della progressiva eliminazione degli squilibri esistenti e con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute, attraverso i momenti della prevenzione, della cura, della riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana.

 

     Art. 2. (Principi).

     Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione e le unità sanitarie locali adottano procedure e modelli operativi costantemente ispirati al metodo della programmazione e a criteri di razionale utilizzazione delle risorse disponibili, fondati sulla qualificazione e sul contenimento della spesa sanitaria, sulla corrispondenza tra costo dei servizi e relativi benefici, nonché sulla conseguente verifica dei risultati.

     La Regione e le unità sanitarie locali assicurano altresì l'effettiva partecipazione dei cittadini alle fasi della programmazione e del finanziamento del servizio sanitario, anche attraverso la realizzazione di adeguati strumenti conoscitivi ed informativi.

 

Titolo II

COSTITUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 3. (Costituzione del fondo sanitario regionale).

     Il fondo sanitario regionale si articola in:

     fondo sanitario regionale di parte corrente;

     fondo sanitario regionale in conto capitale.

     Il fondo sanitario regionale di parte corrente è alimentato dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1], nonché da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge.

     Il fondo sanitario regionale in conto capitale è alimentato:

     a) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [1];

     b) dai capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti per legge;

     d) da eventuali contributi di terzi.

 

     Art. 4. (Destinazione del fondo sanitario regionale di parte corrente).

     Il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento:

     a) delle spese correnti delle unità sanitarie locali, relative al servizio sanitario, quota a destinazione indistinta;

     b) delle spese correnti connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;

     c) delle spese correnti connesse agli interventi di carattere innovativo;

     d) delle spese correnti connesse ad interventi imprevisti, ai sensi del quarto comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all'articolazione di cui al precedente comma.

     La legge di approvazione del bilancio regionale può stabilire che i capitoli di spesa di cui al precedente comma siano suddivisi in più capitoli di spesa del bilancio stesso.

     Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo è determinato sulla base della spesa sostenuta nell'intero territorio regionale nell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto conto dei criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, degli obiettivi fissati nel piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, degli obiettivi contenuti negli specifici piani di cui al successivo articolo 22 e, comunque, nei limiti di disponibilità del fondo sanitario regionale.

     Gli stanziamenti relativi alle spese di cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, delle indicazioni contenute negli specifici piani regionali di cui al successivo articolo 22.

     Lo stanziamento relativo alle spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo è determinato in misura non superiore al 5 per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.

 

     Art. 5. (Destinazione del fondo sanitario regionale in conto capitale).

     Il fondo sanitario regionale in conto capitale è destinato al finanziamento:

     a) delle spese in conto capitale delle unità sanitarie locali relative alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione ed al rinnovo dei beni mobili ed immobili, degli impianti e delle attrezzature esistenti;

     b) delle spese in conto capitale connesse al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio e riconversione della rete dei servizi sanitari;

     c) delle spese in conto capitale connesse agli interventi di carattere innovativo.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono istituiti distinti capitoli corrispondenti all'articolazione di cui al precedente comma.

     Gli stanziamenti relativi alle spese di cui al primo comma del presente articolo sono determinati sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, delle indicazioni degli specifici piani di cui al successivo articolo 22.

     Le spese finanziate con gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo comprendono le rate di ammortamento di mutui e prestiti pluriennali in corso, fermo il divieto di nuovi prestiti di cui al punto 9) del primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 6. (Ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente).

     Lo stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 4, è ripartito fra le unità sanitarie locali in relazione alle funzioni esercitate, con i criteri di cui al titolo IV e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

     Gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 4, sono ripartiti fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all'articolo 22 e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

     Il fondo di riserva per interventi imprevisti di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo 4, può essere utilizzato solo per interventi resi necessari a seguito di eventi sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio della unità sanitaria locale e non prevedibili al momento dell'approvazione medesima, ricollegabili a fattori straordinari di morbilità di carattere locale, accertati dalla Regione.

 

     Art. 7. (Ripartizione del fondo sanitario regionale in conto capitale).

     Lo stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 5 è ripartito fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

     Gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente articolo 5 sono ripartiti fra le unità sanitarie locali in conformità ai criteri indicati dal piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, ai criteri indicati dagli specifici piani regionali di cui all'articolo 22 e con le modalità di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

 

Titolo III

PIANI TERRITORIALI ANNUALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI,

BILANCI DI PREVISIONE E PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

 

     Art. 8. (Criteri e vincoli per la predisposizione dei piani territoriali e dei bilanci delle unità sanitarie locali).

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, determina, con apposita deliberazione, entro il 31 luglio di ogni anno, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, i criteri, i vincoli, le priorità e le modalità cui devono attenersi le unità sanitarie locali nella predisposizione dei bilanci annuali di previsione e nella formulazione dei piani territoriali di intervento e utilizzazione delle risorse, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio-sanitaria regionale, al riequilibrio dei servizi sul territorio nonché al contenimento della spesa.

     La deliberazione di cui al comma precedente deve rispettare:

     a) i contenuti e gli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale;

     b) le indicazioni del piano socio-sanitario regionale ovvero, fino all'approvazione del piano stesso, le indicazioni del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo;,

     c) i criteri di ripartizione del fondo sanitario regionale indicati nella presente legge;

     d) l'ammontare del fondo sanitario regionale determinato secondo quanto indicato nel titolo II della presente legge.

     Qualora l'ammontare del fondo sanitario regionale di cui alla lettera a) del precedente comma non sia determinabile, la Giunta regionale deve tenere conto del fondo sanitario regionale determinato o determinabile per l'anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce la deliberazione prevista al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Piano territoriale e bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali).

     Entro il 30 settembre di ciascun anno, le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione il piano territoriale degli interventi e di utilizzazione delle risorse ad esse attribuibili per l'esercizio finanziario successivo, in conformità ai contenuti della deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 8, unitamente al corrispondente bilancio di previsione annuale corredato dagli allegati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 [3]. Il Comune di Roma, in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a coordinare i piani di cui al presente articolo predisposti dalle unità sanitarie locali comprese nel proprio territorio.

     Nel piano di cui al precedente comma sono indicati:

     a) l'utilizzazione delle risorse destinate al mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio di competenza;

     b) i programmi e le singole iniziative finalizzate al risparmio e alla riqualificazione della spesa, specificandone il tipo, i contenuti ed i relativi effetti sulla spesa stessa, nonché l'utilizzazione dei risparmi previsti. Nell'ambito di tali programmi deve essere prevista, tra l'altro, la riorganizzazione del lavoro nei poliambulatori, con particolare riferimento ai laboratori di analisi e di radiologia, anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e di ridurre la durata della degenza medica ospedaliera;

     c) l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi innovativi, nonché di quelli di riequilibrio e riconversione, distinte per la parte corrente e per quella in conto capitale, con specificazione dell'ordine di priorità degli interventi stessi;

     d) l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento delle spese in conto capitale, con specificazione dell'ordine di priorità delle spese da effettuare;

     e) le iniziative tendenti a realizzare, a parità di costo, il miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni;

     f) i controlli disposti sulle prescrizioni di prestazioni medico- specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse ed i relativi benefici in termini di efficienza e di risparmio;

     g) le iniziative tendenti a realizzare le forme collaborative di cui all'articolo 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

     Le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione, unitamente al piano annuale ed al bilancio di previsione, il rendiconto generale con la relativa relazione illustrativa, previsto dall'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

     Il piano territoriale deve essere corredato dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo 8.

     Il piano territoriale deve altresì essere corredato dei seguenti atti:

     1) parere della consulta socio-sanitaria di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93;

     2) osservazioni formulate dagli enti locali a norma dell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

 

     Art. 10. (Finanziamento delle unità sanitarie locali).

     La Giunta regionale, entro il 30 novembre, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, con proprie deliberazioni:

     a) esprime il giudizio di conformità dei piani di cui al precedente articolo 9 alle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e della programmazione socio-sanitaria regionale ed il giudizio di compatibilità fra la spesa prevista nei piani stessi da ciascuna unità sanitaria locale e le risorse finanziarie a disposizione della Regione o formula osservazioni quando non sia possibile dare tali giudizi;

     b) ripartisce tra le singole unità sanitarie locali il fondo sanitario regionale per la parte corrente e per quella in conto capitale, sulla base dei giudizi e delle osservazioni espressi a norma della precedente lettera a), e tenuto conto dei risultati realizzati da ciascuna unità sanitaria locale nell'anno precedente, in relazione alle risorse assegnate e agli obiettivi perseguiti;

     c) indica all'interno delle quote di cui alla precedente lettera b) le somme vincolate alla realizzazione di interventi innovativi nonché di quelli di riequilibrio e riconversione.

     Per i casi in cui la Giunta regionale non ritenga di poter dare il giudizio di conformità e/o di compatibilità previsti alla lettera a) del primo comma del presente articolo, rinvia gli atti alle unità sanitarie locali le quali, entro e non oltre il 31 dicembre, provvedono ad adeguare il piano territoriale ed il bilancio di previsione annuale nel rigoroso rispetto delle osservazioni formulate dalla Giunta regionale e nell'ambito delle risorse assegnate.

     Qualora il fondo sanitario regionale, costituito ai sensi del titolo II della presente legge, risulti determinato in misura diversa da quella ripartita ai sensi della lettera b) del primo comma del presente articolo, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, esprime un nuovo giudizio di compatibilità, comunque nell'ambito del giudizio di conformità già espresso nella deliberazione di cui al primo comma, ed adegua la ripartizione fra le unità sanitarie locali alle effettive disponibilità finanziarie. In tale caso, le unità sanitarie locali adottano i conseguenti provvedimenti di variazione al bilancio di previsione annuale.

     Le quote assegnate dalla Regione, rispettivamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, costituiscono per le unità sanitarie locali i limiti finanziari invalicabili da rispettare nei bilanci annuali di previsione.

 

     Art. 11. (Omissis) [4].

 

     Art. 12. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     Le unità sanitarie locali determinano il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, in misura non superiore al due per mille dell'ammontare globale delle spese correnti assegnate alla unità sanitaria locale con i provvedimenti di cui al precedente articolo 10.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto, con deliberazione del comitato di gestione da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale con le modalità previste alla lettera c) dell'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esclusivamente per spese correnti non prevedibili all'atto

dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di urgenza e necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

 

Titolo IV

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER

LE SPESE CORRENTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI.

QUOTA A DESTINAZIONE INDISTINTA.

 

     Art. 13. (Ripartizione dello stanziamento per le spese correnti delle unità sanitarie locali, quota a destinazione indistinta).

     Lo stanziamento per spese correnti, quota a destinazione indistinta, comprende le seguenti voci:

     - spese per la funzione «amministrazione e servizi generali»;

     - spese per la funzione «tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale»;

     - spese per la funzione «profilassi e vigilanza veterinaria»;

     - spese per la funzione «assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare»;

     - spese per la funzione «assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare»;

     - spese per la funzione «assistenza ospedaliera»;

     - spesa per la funzione «assistenza farmaceutica».

 

     Art. 14. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali).

     Il finanziamento delle spese relative alla funzione amministrazione e servizi generali è destinato a:

     a) organi istituzionali;

     b) servizi generali, articolati nelle seguenti categorie economiche;

     1) personale;

     2) beni e servizi;

     3) trasferimenti correnti, interessi passivi, poste correttive e compensative delle entrate, somme non attribuibili.

     La spesa per gli organi istituzionali è finanziata secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di indennità e rimborsi spese nonché in relazione all'effettivo funzionamento degli organi nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione annuale.

     Le spese di personale dei servizi generali sono finanziate in base al personale in servizio alla data fissata per la predisposizione del bilancio di previsione annuale, tenendo conto delle norme vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

     Le assunzioni di personale che si prevede di effettuare nell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione, purché disposte nei limiti della pianta organica e rispondenti agli obiettivi di politica sanitaria della Regione, sono finanziate secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenuto conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente. La Giunta regionale nel determinare i suddetti criteri e limiti, deve tenere conto della possibilità di ricorrere allo strumento della mobilità del personale, nonché dell'utilizzazione provvisoria di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678 [5], convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12 [6].

     Le competenze accessorie del personale sono finanziate in base alla normativa vigente, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenendo conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente. In particolare le spese per le prestazioni di lavoro straordinario sono finanziate entro i limiti fissati dagli accordi nazionali di lavoro in base a parametri che tengono conto dei posti vacanti di organico.

     La spesa per i beni e servizi dei servizi generali è finanziata sulla base della spesa dell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, con le variazioni derivanti dalle esigenze effettive opportunamente documentate e dall'andamento dell'indice ufficiale dei prezzi ISTAT (istituto centrale di statistica), entro il limite stabilito, in relazione alle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente, dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente articolo 8. La manutenzione ordinaria dei beni immobili e loro pertinenze e dei beni mobili, ivi compresi gli autoveicoli, è finanziata sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente, con le variazioni derivanti dall'applicazione di parametri calcolati su campioni significativi di unità sanitarie locali, avuto riguardo, per la manutenzione dei beni immobili, al volume, alle superfici coperte, alle aree di servizio ed allo stato di conservazione.

     Le spese afferenti ai trasferimenti al fondo sanitario nazionale sono finanziate tenendo conto degli importi iscritti nei correlativi capitoli di entrata del bilancio, in conformità alla normativa vigente in materia.

     Le spese relative agli interessi passivi, alle poste correttive e compensative delle entrate ed alle somme non attribuibili sono finanziate in base alla normativa vigente ed in relazione all'effettivo fabbisogno finanziario.

 

     Art. 15. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale»).

     Le spese relative alla funzione «tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale» sono finanziate in relazione al numero dei cittadini e degli insediamenti produttivi, fermo restando il finanziamento delle spese di personale, sulla base della pianta organica per quanto riguarda le competenze fisse e sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente articolo 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.

 

     Art. 16. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «profilassi e vigilanza veterinaria).

     Le spese relative alla funzione «profilassi e vigilanza veterinaria» sono finanziate in conformità agli specifici piani di settore e ad indici rappresentativi dell'entità del patrimonio zootecnico, del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, dei mangimi e degli integratori, nonché della funzione di vigilanza sugli alimenti di origine animale, fermo restando il finanziamento delle spese di personale sulla base dei criteri di cui al quinto comma del precedente articolo 14 per quanto riguarda le competenze accessorie ed il lavoro straordinario.

 

     Art. 17. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare»).

     Il finanziamento delle spese relative alla funzione «assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare» è destinato alle seguenti componenti:

     a) servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta;

     b) assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria;

     c) servizio di guardia medica;

     d) assistenza medico-generica e pediatrica nelle località turistiche;

     e) assistenza medico-generica e pediatrica occasionale;

     f) altra assistenza sanitaria di base.

     Le spese relative ai servizi di assistenza sanitaria di base in gestione diretta sono finanziate con gli stessi criteri indicati, per le spese dei servizi generali, ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente articolo 14.

     Le spese relative all'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria sono finanziate in conformità alle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unità sanitaria locale. Per le unità sanitarie locali del comune di Roma il finanziamento avviene in base al numero dei medici convenzionati ed al numero degli assistiti di ciascun medico.

     Le spese relative al servizio di guardia medica sono finanziate, in conformità alla convenzione vigente, sulla base dell'effettiva consistenza del servizio, determinato dalla Regione entro i limiti finanziari posti dalla convenzione stessa, in relazione ai turni previsti annualmente per le singole unità sanitarie locali o ad altri parametri idonei a rappresentare il livello necessario del servizio stesso.

     Le spese relative all'assistenza medico-generica nelle località turistiche sono finanziate sulla base di appositi indicatori determinati in relazione al flusso turistico ed al numero delle prestazioni dell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenuto conto della disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente.

     Le spese relative alle visite occasionali sono finanziate, in conformità alla convenzione vigente, in relazione alle prestazioni effettuate nell'anno precedente a quello cui il bilancio di previsione si riferisce.

     Le spese relative alla lettera f) del primo comma del presente articolo sono finanziate secondo quanto indicato nel secondo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché nelle convenzioni di cui all'articolo 48, della stessa legge, secondo i criteri ed entro i limiti fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, tenuto conto delle disponibilità del fondo sanitario regionale di parte corrente.

     Le spese relative ai trasferimenti concernenti l'assistenza sanitaria di base sono finanziate in conformità alla normativa vigente tenuto conto del numero dei contributi e prestazioni erogabili.

 

     Art. 18. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare»).

     Il finanziamento della funzione «assistenza medica ed infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare» è destinato alle seguenti componenti:

     a) assistenza specialistica in strutture delle unità sanitarie locali;

     b) assistenza specialistica in regime di convenzionamento esterno;

     c) prestazioni idrotermali.

     Le spese relative alla componente di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono finanziate in relazione al numero dei cittadini residenti in ciascuna unità sanitaria locale. Il finanziamento deve comunque garantire a ciascuna unità sanitaria locale l'assegnazione di risorse sufficienti al funzionamento delle strutture pubbliche, tenendo conto dei criteri di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente articolo 14, nonché di quelli di cui alle lettere b) e c) del punto 2) del secondo comma del successivo articolo 19.

     Le spese relative alla componente di cui alla lettera e) del precedente primo comma sono finanziate sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione ed in conformità delle convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 19. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza ospedaliera»).

     Il finanziamento delle spese relative alla funzione «assistenza ospedaliera» è destinato alle seguenti componenti:

     a) assistenza ospedaliera in strutture delle unità sanitarie locali;

     b) assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari;

     c) assistenza ospedaliera in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     d) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) assistenza ospedaliera in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionate;

     f) assistenza ospedaliera indiretta.

     Le spese relative alla componente di cui alla lettera a) del precedente comma sono finanziate:

     1) per quanto concerne il personale, con i criteri di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente articolo 14;

     2) per quanto concerne i beni e servizi:

     a) prodotti alimentari, in relazione alle giornate di degenza previste per l'anno cui il bilancio si riferisce e di parametri calcolati su campioni significativi di unità sanitaria locale;

     b) prodotti farmaceutici ed emoderivati, materiale diagnostico, presidi chirurgici e terapeutici, sulla base di parametri calcolati per fasce omogenee di stabilimenti ospedalieri tenuto conto del numero dei ricoveri, della durata media delle degenze, del volume di attività di camera operatoria, di pronto soccorso e dei servizi di diagnosi;

     c) materiali protesici e per emodialisi, in relazione al volume di attività, sulla base di costi medi rilevati su campioni significativi;

     d) altri beni e servizi con i criteri di cui al sesto comma del precedente articolo 14.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera b) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Fino alla stipula di tali convenzioni il finanziamento viene effettuato con le modalità previste dai rapporti convenzionali in atto ed in base ai criteri indicati per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) del precedente primo comma, in quanto applicabili.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera c) del precedente primo comma è finanziata con gli stessi criteri indicati per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) dello stesso comma, in quanto applicabili.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera d) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalità previsti dai rapporti convenzionali in atto.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera c) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle convenzioni stipulate a norma degli articoli 26, 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In attesa della stipula di tali convenzioni, il finanziamento viene effettuato con i criteri e le modalità previsti dalle norme vigenti, sulla base dei posti-letto convenzionati e del relativo indice medio di occupazione dell'ultimo triennio.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera f) del precedente primo comma è finanziata sulla base delle giornate di degenza rimborsate agli assistiti nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione e delle misure di rimborso determinate per l'anno cui si riferisce il bilancio stesso. Le misure di rimborso sono determinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo valori medi relativi alla spesa sostenuta nell'anno precedente per i ricoveri nelle case di cura private convenzionate ubicate nella Regione, distinti per gruppi omogenei di prestazioni, tenuto conto del tipo di malattia e della durata del ricovero.

     I finanziamenti di cui ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, determinati ai sensi dei commi primo e terzo del precedente articolo 10, sono attribuiti alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione.

     Le unità sanitarie locali, per l'assistenza ospedaliera di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo, non possono superare i finanziamenti di cui al precedente sesto comma.

 

     Art. 20. (Criteri di ripartizione per le spese relative alla funzione «assistenza farmaceutica»).

     Il finanziamento della funzione «assistenza farmaceutica» è destinato alle seguenti componenti:

     a) assistenza farmaceutica nelle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) acquisto di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione nelle farmacie pubbliche e per l'impiego nei presidi sanitari a favore di assistiti non ricoverati;

     c) indennità di residenza per le farmacie rurali.

     La spesa relativa alla componente di cui alla lettera a) del precedente comma è finanziata, tenuto conto delle farmacie convenzionate con ciascuna unità sanitaria locale, delle spese nell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, delle variazioni derivanti dall'applicazione di indici relativi, al numero ed al costo medio delle prescrizioni, dal prontuario terapeutico e dal prezzo dei farmaci.

     La legge regionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 determina anche i criteri per il finanziamento della spesa di cui alla lettera b) del precedente primo comma.

     La spesa relativa alla indennità di cui alla lettera c) del precedente primo comma è finanziata in base alla normativa vigente, tenuto conto delle farmacie rurali ubicate nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale.

 

     Art. 21. (Finanziamenti con vincolo di destinazione).

     I finanziamenti relativi all'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria, all'assistenza specialistica convenzionata esterna, all'assistenza ospedaliera in cliniche ed istituti universitari, in istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in istituzioni sanitarie di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in istituzioni sanitarie di carattere privato convenzionale, nonché all'assistenza farmaceutica nelle farmacie convenzionale, determinati ai sensi del primo e del terzo comma del precedente articolo 10 sono attribuiti alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

SOCIO SANITARIA REGIONALE

 

     Art. 22. (Piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e piano per gli interventi di carattere innovativo).

     La Regione, in attesa dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, addotta il piano triennale per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari nonché un piano triennale per gli interventi di carattere innovativo.

     I piani di cui al precedente comma hanno validità fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano socio- sanitario.

 

     Art. 23. (Obiettivi e contenuti del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari).

     Il piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) integrazione funzionale tra stabilimenti ospedalieri anche di unità sanitarie locali diverse;

     b) istituzione dei servizi alternativi a quelli ospedalieri, anche attraverso la trasformazione di reparti di degenza ed una efficiente utilizzazione del personale;

     c) riconversione dei posti-letto ospedalieri al fine di ricondurre l'ospedale alla funzione di cura delle malattie acute e delle emergenze;

     d) razionalizzazione del servizio convenzionato delle case di cura al fine di riequilibrare i servizi ospedalieri in base al principio della complementarietà tra strutture pubbliche e private;

     e) potenziamento della efficienza dell'assistenza specialistica nelle strutture delle unità sanitarie locali;

     f) riequilibrio territoriale delle strutture delle unità sanitarie locali che erogano assistenza specialistica.

     Il piano di cui al presente articolo indica:

     1) gli standards di funzionalità ed efficienza dei servizi;

     2) gli interventi da realizzare e le relative priorità per i singoli anni di validità del piano;

     3) i tempi di realizzazione degli interventi;

     4) le risorse finanziare del fondo sanitario regionale di cui al precedente articolo 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validità del piano alla realizzazione degli interventi;

     5) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie locali interessate.

     La Regione, nel formulare il piano di cui al presente articolo, può disporre la soppressione, la trasformazione e la concentrazione dei servizi eccedenti o non essenziali rispetto al raggiungimento degli obiettivi o non riconducibili agli standards di efficienza indicati dal piano stesso.

 

     Art. 24. (Obiettivi e contenuti del piano per gli interventi di carattere innovativo).

     Il piano per gli interventi di carattere innovativo individua gli obiettivi che la Regione persegue in materia di educazione sanitaria, formazione e riqualificazione del personale, ricerca finalizzata e progetti-obiettivo.

     Il piano di cui al presente articolo indica:

     a) gli interventi da realizzare e le relative priorità per i singoli anni di validità del piano;

     b) i tempi di realizzazione degli interventi;

     c) le risorse finanziarie del fondo sanitario regionale di cui al precedente articolo 3, separatamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, destinate complessivamente nel triennio e, distintamente, per i singoli anni di validità del piano alla realizzazione degli interventi;

     d) i criteri di ripartizione delle risorse tra le unità sanitarie locali interessate.

 

     Art. 25. (Modalità di predisposizione del piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e del piano per gli interventi di carattere innovativo).

     La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio- sanitaria regionale istituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 49 un progetto per ciascuno dei piani di cui al precedente articolo 22..

     I progetti del piano sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale gli enti locali territoriali contribuiscono, esprimendo pareri e proposte per la parte di rispettiva competenza, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla definitiva formulazione dei piani. Entro la stessa data le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali interessate forniscono il loro autonomo apporto alla definitiva formulazione dei piani stessi.

     Scaduto il termine previsto dal precedente comma, i progetti di piano di cui al presente articolo, corredati dalle osservazioni e dalle proposte pervenute, sono sottoposti all'esame del Consiglio regionale, che li approva con apposita legge.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PATRIMONIO

DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

 

     Art. 26. (Attribuzione in proprietà dei beni).

     I beni mobili ed immobili e le attrezzature, trasferiti ai comuni ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attribuiti in proprietà ai comuni in cui sono collocati nello stato di fatto e di diritto in cui ciascun bene si trova, con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze, le dotazioni e le scorte vive e morte al servizio degli stessi.

     Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i provvedimenti adottati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 61, della legge stessa, corredati delle deliberazioni in acquisizione dei beni adottate dai comuni, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore del comune, da eseguirsi a cura e spese del comune interessato nei termini di legge,

 

     Art. 27. (Destinazione ed alienazione dei beni immobili gestiti dal comune).

     I beni immobili di cui al precedente articolo 26 non adibiti all'erogazione di servizi igienico-sanitari sono amministrati dal comune che ne ha la proprietà.

     I beni immobili di cui al precedente comma possono essere alienati dall'amministrazione comunale proprietaria di intesa con la Regione, per la realizzazione e l'ammodernamento dei presidi delle unità sanitarie locali, secondo le indicazioni della programmazione socio-sanitaria regionale, fatte salve le norme in materia di tutela dei beni culturali ed artistico- monumentali.

     A tal fine, le somme ricavate dalle alienazioni di cui al precedente comma confluiscono, ai sensi del precedente articolo 3, nel fondo sanitario regionale in conto capitale e sono ripartite tra le unità sanitarie locali con i criteri indicati all'articolo 7 della presente legge.

     Il piano socio-sanitario regionale può prevedere che il ricavato dell'alienazione sia utilizzato anche ai fini di conservazione del patrimonio trasferito ai comuni e non destinato ad uso sanitario.

 

     Art. 28. (Vincolo di destinazione dei beni).

     I beni mobili ed immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo 26, adibiti all'erogazione dei servizi igienico-sanitari, sono destinati alla unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale i beni stessi ricadono.

 

     Art. 29. (Destinazione dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale).

     I beni immobili di cui al precedente articolo 28 sono gestiti dall'unità sanitaria locale destinataria e possono conservare inalterata la precedente utilizzazione ovvero possono essere adibiti, con atto dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale stessa, ad un diverso uso sanitario, anche mediante i necessari adattamenti, modifiche e trasformazioni, purché il nuovo uso risponda ad esigenze di adeguamento e razionalizzazione del sistema di erogazione delle prestazioni igienico- sanitarie, in conformità alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

 

     Art. 30. (Regime dei beni immobili gestiti, dalla unità sanitaria locale).

     I beni immobili adibiti a presidi, uffici ed altre strutture sanitarie dell'unità sanitaria locale fanno parte del patrimonio indisponibile del comune al quale sono stati trasferiti.

     Lo stesso regime si applica ai beni immobili che l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale delibera di adibire, anche mediante idonei adattamenti o trasformazioni, ad uso igienico-sanitario, in conformità con le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

 

     Art. 31. (Modificazioni del regime dei beni immobili gestiti dall'unità sanitaria locale).

     Quando il mantenimento nella precedente destinazione di un bene immobile ad uso sanitario risulti non conforme o non necessario rispetto alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale interessata può deliberarne la sottrazione alla destinazione sanitaria.

     L'amministrazione comunale proprietaria subentra nella gestione del bene sottratto alla destinazione sanitaria ai sensi del precedente comma.

 

     Art. 32. (Disponibilità dei beni mobili e delle attrezzature).

     La gestione dei beni mobili e delle attrezzature trasferite ai comuni spetta al comune o all'unità sanitaria locale a seconda che l'immobile in cui gli stessi sono collocati sia gestito dal comune o dall'unità sanitaria locale.

     I comuni e le unità sanitarie locali procedono a periodiche ricognizioni delle rispettive dotazioni di beni mobili o attrezzature a seguito delle quali possono dichiarare fuori uso quei beni che risultano inservibili.

     La gestione, manutenzione e dismissione d'uso degli autoveicoli adibiti ai servizi dell'unità sanitaria locale spetta comunque all'unità sanitaria locale stessa.

 

Titolo VII

CRITERI DI GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA

 

     Art. 33. (Razionalizzazione della gestione delle unità sanitarie locali).

     La Regione, in armonia con i principi indicati dall'articolo 2 della presente legge, incentiva metodi e strumenti di gestione delle unità sanitarie locali finalizzati all'efficienza dei servizi, all'efficacia degli interventi, alla programmazione e al controllo delle spese, nonché all'analisi dei costi in rapporto ai benefici.

     A tal fine, con separati provvedimenti anche amministrativi, detta disposizioni:

     a) per la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali delle convenzioni con i medici generici e pediatri, con gli specialisti esterni e con le farmacie, secondo quanto previsto dai successivi articoli 34, 35 e 36;

     b) per favorire l'omogeneità, e l'economicità delle attività di approvvigionamento di beni e servizi, secondo quanto previsto dai successivi articoli 37, 38 e 39;

     c) per l'istituzione della contabilità per centri di costo di cui all'articolo 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 40;

     d) per sperimentare in talune unità sanitarie locali tecniche di gestione ispirate a criteri manageriali, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41;

     e) per la formazione manageriale del personale delle unità sanitarie locali cui sono affidati i compiti di responsabilità organizzativa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 42;

     f) per consentire alle unità sanitarie locali la costante verifica dell'efficienza dei servizi in rapporto agli standards ed indici previsti dal piano socio-sanitario regionale ovvero, in attesa dell'approvazione del piano stesso, dal piano per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari di cui al precedente articolo 22.

 

     Art. 34. (Criteri per la gestione della convenzione con i medici generici e pediatri).

     Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali della convenzione con i medici generici e pediatri sono dettate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessità di assicurare l'uniformità delle procedure per la scelta del medico di fiducia e le relative variazioni e per la liquidazione delle competenze spettanti ai medici convenzionati.

     In particolare, la Regione disciplina le modalità di utilizzazione delle anagrafi comunali ai fini della scelta del medico di fiducia, delle relative variazioni nonché della tenuta di un'apposita tessera sanitaria individuale.

     Le unità sanitarie locali sono tenute ad attuare le disposizioni previste dal primo comma del presente articolo entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

     Qualora le unità sanitarie locali omettano l'adozione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni previste dal primo comma del presente articolo, la Regione nomina un commissario «ad acta» nei modi e con le forme previsti dalla normativa vigente.

     La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, in attesa dell'attuazione da parte delle unità sanitarie locali delle disposizioni previste nel presente articolo delibera, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e procedure con le quali provvedere direttamente alla liquidazione ed al pagamento delle somme dovute per l'assistenza medico-generica e pediatrica ordinaria.

 

     Art. 35. (Criteri per la gestione della convenzione con gli specialisti esterni).

     Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali della convenzione con gli specialisti esterni, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono informate ai seguenti criteri:

     - le autorizzazioni ad usufruire delle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno sono rilasciate esclusivamente dall'unità sanitaria locale di residenza dell'utente;

     - alla liquidazione ed al pagamento delle competenze dovute agli specialisti esterni convenzionati provvede l'unità sanitaria locale che ha rilasciato le suddette autorizzazioni.

 

     Art. 36. (Criteri per la gestione della convenzione con le farmacie).

     Le disposizioni concernenti la gestione omogenea da parte delle unità sanitarie locali, della convenzione con le farmacie, sono adottate dalla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessità di prevedere l'utilizzazione di adeguate procedure informatiche per la liquidazione ed il pagamento delle spettanze dovute alle farmacie da parte di ciascuna unità sanitaria locale.

     In particolare tali procedure devono consentire, a livello locale, i controlli e le verifiche di competenza delle singole unità sanitarie locali e, a livello regionale, l'elaborazione dei dati finalizzata alla programmazione socio-sanitaria ed all'attività del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

 

     Art. 37. (Regolamento tipo per l'attuazione delle disposizioni relative ai contratti delle unità sanitarie locali).

     La Regione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana il regolamento tipo previsto al quarto comma dell'articolo 56 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, contenente tra l'altro, le modalità cui devono uniformarsi le unità sanitarie locali per la tenuta dell'elenco dei fornitori di cui al secondo comma dello stesso articolo nonché la disciplina dei servizi eseguiti in economia prevista dall'articolo 72 della citata legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

 

     Art. 38. (Integrazione all'articolo 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58).

     All'articolo 57 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi:

     «La Giunta regionale può comunque individuare determinati beni e servizi che le unità sanitarie locali devono acquistare in comune, mediante intese, allo scopo di realizzare una migliore efficienza dei servizi ed una maggiore economicità della gestione.

     Le intese di cui ai precedenti commi debbono disciplinare i rapporti giuridici tra le unità sanitarie locali interessate e sono approvate con apposita deliberazione dei rispettivi comitati di gestione».

 

     Art. 39. (Contratti di locazione finanziaria).

     Le unità sanitarie locali, per dotarsi delle apparecchiature e delle attrezzature tecnico- scientifiche, possono stipulare locazioni finanziarie in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8 e nei limiti delle risorse assegnate con la deliberazione di cui al precedente articolo 10.

     Le unità sanitarie locali nel piano territoriale di cui al precedente articolo 9 devono indicare, tra l'altro, la necessità e la convenienza di ricorrere alla locazione finanziaria nonché i benefici che si conseguono in termini di efficienza e di efficacia delle prestazioni sanitarie.

 

     Art. 40. (Individuazione dei centri di costo).

     Al fine di istituire la contabilità per centri di costo ed avviare la gestione programmata delle risorse, la Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento con il quale vengono individuati i centri di costo da attivare nonché i criteri e le modalità da seguire per la contabilità dei centri di costo di cui al secondo comma dell'articolo 53 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58, e per la contabilità di magazzino prevista all'articolo 54 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58.

 

     Art. 41. (Sperimentazione di tecniche di gestione manageriale).

     La Regione, nel dettare le disposizioni di cui alla lettera d) del secondo comma del precedente articolo 33, indica:

     - le unità sanitarie locali ed i settori operativi interessati;

     - gli obiettivi da perseguire;

     - le metodologie per la realizzazione degli obiettivi;

     - la durata e i tempi della sperimentazione;

     - i criteri per la verifica dei risultati, anche nel corso della sperimentazione, individuando gli organi o le strutture competenti.

 

     Art. 42. (Formazione manageriale).

     La Regione disciplina la formazione manageriale di cui alla lettera e) del secondo comma del precedente articolo 33 in armonia con le disposizioni contenute nella legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, prevedendo altresì la possibilità di stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici di studio e ricerca in materia di tecniche manageriali.

 

     Art. 43. (Organismi tecnici regionali).

     La Regione, per la predisposizione dei provvedimenti previsti dal secondo comma del precedente articolo 33 si avvale del comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria, di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, del comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico regionale, di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, nonché del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari, di cui al successivo articolo 44.

     Gli organismi tecnici indicati al precedente comma provvedono altresì a svolgere, oltre ai compiti istituzionali, le attività propositive, di consulenza e di verifica che la Regione ritenga di dover attribuire con i provvedimenti emanati ai sensi del secondo comma del citato articolo 33.

 

     Art. 44. (Istituzione del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari).

     E' istituito il comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari, quale organo di assistenza e consulenza della Regione per la predisposizione di procedure e modelli operativi finalizzati alla qualificazione ed al contenimento della spesa sanitaria ed alla verifica della rispondenza tra il costo dei servizi e i relativi benefici.

     Il comitato tecnico di cui al precedente comma è costituito, per la durata della legislatura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanità, ed è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità, o da un consigliere, membro della Commissione consiliare permanente per la sanità, da lui delegato.

     Il comitato è composto da un massimo di diciotto esperti nelle seguenti materie: organizzazione sanitaria, economia sanitaria, statistica sanitaria, informatica, contabilità pubblica e ricerca operativa.

     Ai componenti del comitato vengono corrisposti i compensi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il comitato si riunisce, su convocazione del suo presidente, non meno di una volta al mese e la convocazione può essere richiesta anche dalla Commissione consiliare permanente per la sanità.

     Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario dell'Assessorato regionale alla sanità designato dall'Assessore.

     Il comitato ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanità.

 

     Art. 45. (Compiti del comitato tecnico per lo studio e per l'analisi dei flussi finanziari).

     Il comitato tecnico di cui al precedente articolo 44, sulla base dei dati contenuti nei piani territoriali e nei bilanci di previsione annuali, nei rendiconti trimestrali e nei rendiconti generali delle unità sanitarie locali, nonché sulla base delle risultanze delle attività svolte dal servizio ispettivo di cui al successivo articolo 48, formula proposte e osservazioni ed esprime parere ai competenti organi regionali per:

     a) realizzare interventi di razionalizzazione e omogeneizzazione della spesa sanitaria;

     b) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra i dati di previsione e l'andamento effettivo della spesa quale risulta dai rendiconti trimestrali;

     c) eliminare eventuali scostamenti rilevati tra gli effettivi livelli di spesa ed i parametri previsti al titolo IV della presente legge;

     d) raccogliere ed elaborare i dati relativi alla gestione finanziaria avvalendosi del sistema informativo socio-sanitario regionale istituito dalla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9.

     Nello svolgimento della propria attività il comitato tiene conto:

     a) delle direttive della Regione;

     b) dei pareri degli organismi partecipativi delle unità sanitarie locali nonché dei pareri dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali stesse;

     c) dei pareri e rilievi dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali;

     d) dei riscontri ispettivi del servizio di cui al successivo articolo 48;

     e) delle segnalazioni degli enti locali e dei soggetti di cui al titolo IX della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 46. (Coordinamento delle attività degli organismi tecnici).

     Gli organismi tecnici regionali di cui al precedente articolo 43, nello svolgimento delle rispettive attività sono tenuti alla reciproca e costante informazione e collaborazione al fine di assicurare l'utilizzazione ed il coordinamento delle attività stesse.

     L'informazione e collaborazione di cui al precedente comma si realizza in particolare attraverso il tempestivo inoltro delle proposte, dei pareri e dei programmi di lavoro elaborati da ciascun organismo tecnico.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI

 

     Art. 47. (Controlli sulla gestione delle unità sanitarie locali).

     La Regione, in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 2 della presente legge, istituisce un sistema coordinato di controllo sull'attività gestionale delle unità sanitarie locali finalizzato al corretto utilizzo delle risorse assegnate, alla rispondenza degli interventi agli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale, nonché al raggiungimento dell'equilibrio finanziario della gestione delle unità sanitarie locali onde evitare la formazione di disavanzi.

 

     Art. 48. (Servizio ispettivo).

     La Regione, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi di un apposito servizio ispettivo, verifica, sia sotto il profilo sanitario che finanziario, l'andamento delle attività assistenziali e la gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.

     A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale alla sanità il «servizio ispettivo per la verifica dell'attività assistenziale e della gestione delle unità sanitarie locali», cui sono assegnati funzionari regionali appartenenti al più alto livello funzionale e dotati dei necessari requisiti di professionalità, nonché dipendenti delle unità sanitarie locali appartenenti alla qualifica apicale, comandati presso la Regione.

     Al personale incaricato delle verificazioni di cui al primo comma, compete, a carico della Regione, il rimborso delle spese e le indennità stabilite nelle leggi e negli accordi nazionali di categoria vigenti.

 

     Art. 49. (Modificazioni all'articolo 29 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).

     (Omissis) [16].

 

     Art. 50. (Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).

     (Omissis) [16].

 

     Art. 51. (Integrazioni alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93).

     (Omissis) [17].

 

     Art. 52. (Omissis) [18].

 

     Art. 53. (Funzionamento del collegio dei revisori).

     Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.

     Il regolamento deve in ogni caso prevedere che il collegio dei revisori si riunisca almeno due volte ogni trimestre e che il collegio stesso, ovvero i singoli componenti, possano assistere alle sedute dell'assemblea generale del comitato di gestione.

 

     Art. 54. (Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

     (Omissis).

 

     Art. 55. (Integrazione dell'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 58)

      (Omissis).

 

     Art. 56. (Integrazione dell'articolo 44 della legge 14 giugno 1980, n. 58)

      (Omissis).

 

     Art. 57. (Omissis) [19].

 

     Art. 58. (Poteri sostitutivi).

     Il controllo sostitutivo per l'adozione degli atti obbligatori delle unità sanitarie locali è esercitato dall'organo di controllo nei modi e con le forme stabilite dalla legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

     Qualora le unità sanitarie locali omettano reiteratamente l'adozione di provvedimenti obbligatori, la Giunta regionale promuove la procedura per lo scioglimento dei relativi organi e per il commissariamento delle unità sanitarie locali in conformità alle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 59. (Archivio sanitario regionale).

     In attuazione di quanto previsto al secondo comma del precedente articolo 2 è istituito, presso l'Assessorato regionale alla sanità, l'archivio sanitario regionale.

     La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinarne l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di accesso degli utenti individuando altresì gli atti riguardanti il servizio sanitario nazionale destinati all'archivio stesso.

     Devono comunque essere acquisiti all'archivio:

     a) documenti di programmazione socio-sanitaria dello Stato, delle Regioni e delle unità sanitarie locali operanti nella Regione Lazio;

     b) i bilanci di previsione ed i rendiconti generali delle unità sanitarie locali operanti nella Regione Lazio;

     c) le convenzioni stipulate dalle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 26, 39, 40, 41, 44 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della stessa legge con gli specialisti esterni.

 

     Art. 60. (Informazione dei cittadini).

     Le unità sanitarie locali, qualora non vi abbiano provveduto, determinano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la pubblicazione degli atti indicati al terzo comma dell'articolo 41 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e per l'accesso degli interessati ai verbali delle sedute degli organi delle unità sanitarie locali medesime.

     Fino alla determinazione di tali modalità gli atti di cui al terzo comma predetto sono pubblicati nell'albo pretorio dei comuni compresi nel territorio della unità sanitaria locale.

 

     Art. 61. (Pareri degli organismi partecipativi).

     Gli organismi partecipativi previsti dall'articolo 32 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, esprimono i pareri di cui agli articoli 9, 55 e 56 della presente legge entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla relativa richiesta.

     A tal fine i comuni singoli o associati e le comunità montane, qualora non vi abbiano già provveduto, istituiscono i suddetti organismi partecipativi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 62. (Criteri per la ripartizione del fondo sanitario regionale in attesa del piano socio-sanitario regionale e dei piani per il riequilibrio e la riconversione della rete dei servizi sanitari e per gli interventi di carattere innovativo).

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano socio-sanitario regionale, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al precedente articolo 8 individua altresì i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 5, tenendo conto dei limiti del fondo sanitario regionale in conto capitale, dei contenuti e degli indirizzi della programmazione sanitaria nazionale, nonché dell'esigenza di garantire la funzionalità e l'efficienza del patrimonio edilizio e tecnologico esistente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione dei piani di cui al precedente articolo 22, il fondo sanitario regionale di cui al titolo II della presente legge è ripartito:

     - quanto alle spese correnti con i criteri determinati al titolo IV della presente legge;

     - quanto alle spese in conto capitale con i criteri di cui al precedente primo comma.

 

     Art. 63. (Divieto di trattamenti economici in contrasto con la normativa vigente).

     E' fatto divieto alle unità sanitarie locali di erogare a qualsiasi titolo trattamenti economici difformi o aggiuntivi rispetto ai contratti nazionali di lavoro del personale dipendente o alle convenzioni nazionali di categoria.

     E' nullo qualsiasi atto adottato dalle unità sanitarie locali in contrasto con le disposizioni di cui al precedente comma.

 

     Art. 64. (Disposizione finale).

     Nella prima attuazione della presente legge il provvedimento di cui al primo comma del precedente articolo 8, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

     Dalla scadenza del suddetto termine decorreranno i termini di due mesi, quattro mesi e cinque mesi fissati, rispettivamente, per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 9 ed al primo e secondo comma dell'articolo 10 della presente legge.

 


[1] G.U. 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[1] G.U. 28/12/1978, n. 360 (S.O.), «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

[3] G.U. 4/10/1980, 273, «Attuazione dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa, sulla denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché sui relativi codici, delle unità sanitarie locali».

[4] Modificazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della L.R. 14/6/1980, n. 58.

[5] G.U. 28/11/1981, n. 328 concerne il «Blocco degli organici delle unità sanitarie locali».

[6] G.U. 27/1/1981 n. 25.

[16] Articolo poi abrogato dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5 e poi sostituito dalla stessa.

[16] Articolo poi abrogato dall'art. 45 della L.R. 7/1/1987, n. 5 e poi sostituito dalla stessa.

[17] Aggiunge gli articoli 12 bis e ter alla L.R. 93/79 abrogati dalla L.R. 7/1/1987, n. 5 e poi sostituiti dalla stessa.

[18] Modificazioni all'articolo 14 della L.R. 6/12/1979, n. 93.

[19] Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 52 della L.R. 14/6/1980, n. 58.