Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 26/11/1981 |
Numero: | 678 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e [...] |
Art. 2. L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 3 bis. |
Art. 4. Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 [...] |
Art. 5. La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, [...] |
Art. 6. |
Art. 7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 86.4.74 – D.L. 26 novembre 1981, n. 678. [1]
Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.
(G.U. 28 novembre 1981, n. 328).
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali, sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario [2].
I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del
a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;
b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi dell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del
Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al
Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta perla copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma [3].
L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delleleggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali [4].
Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive per gli interventi di emergenza previsti per le centrali nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato [5].
Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del
Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del
E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonchè accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidi da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione o della provincia autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale [8].
Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12 del
Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'art. 67, primo comma, della
A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il 3% di ogni qualifica [11].
Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati [12].
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni [13].
(Omissis) [14].
(Omissis) [15].
(Omissis) [16].
L'art. 7 del
(Omissis).
Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della
(Omissis) [17].
A partire dal 1° gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'art. 4 della
Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1° marzo 1982.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del
Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del
Agli adempimenti relativi provvede il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 per l'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 24-quinquies del
La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così sostituito dalla
[7] Comma così sostituito dalla
[8] Comma così modificato dalla
[9] Comma aggiunto dalla
[10] Comma aggiunto dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Comma aggiunto dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma aggiunto dalla
[17] Comma già modificato dalla
[18] Articolo aggiunto dalla
[19] Articolo abrogato dalla