§ 5.1.32 - L.R. 8 febbraio 1980, n. 14. - Miglioramenti delle provvidenze
economiche in favore degli affetti da morbo di Hansen e loro familiari a carico aventi diritto.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria ed ospedaliera
Data:08/02/1980
Numero:14


Sommario
Art. 1.  In favore degli hanseniani residenti nel territorio della Regione Lazio, sia assistiti a domicilio sia ricoverati in istituti di cura anche con sede nel territorio di altra Regione, il sussidio di [...]
Art. 2.  Il maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1979 in L. 24.550.0000, graverà sul cap. n. 27043 del bilancio di previsione per l'anno 1979 che presenta la [...]
Art. 3.  La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 5.1.32 - L.R. 8 febbraio 1980, n. 14. - Miglioramenti delle provvidenze

economiche in favore degli affetti da morbo di Hansen e loro familiari a carico aventi diritto.

(B.U. 10 marzo 1980, n. 7).

 

Art. 1. In favore degli hanseniani residenti nel territorio della Regione Lazio, sia assistiti a domicilio sia ricoverati in istituti di cura anche con sede nel territorio di altra Regione, il sussidio di cui alla legge 3 giugno  1971, n. 404 [1], è elevato a L. 7.500 giornaliero.

     L'aumento previsto dai commi precedenti sarà riassorbito da eventuali futuri miglioramenti derivanti da leggi dello Stato in favore degli affetti da morbo di Hansen.

     La decorrenza dei nuovi importi è fissata al 10 gennaio 1979.

 

     Art. 2. Il maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per l'anno 1979 in L. 24.550.0000, graverà sul cap. n. 27043 del bilancio di previsione per l'anno 1979 che presenta la necessaria disponibilità.

     Per gli anni successivi la spesa graverà nei corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 3. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] G.U. 30/6/1971, n. 162 «Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico».