Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.4 personale |
Data: | 26/01/1982 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 86.4.6b – L. 26 gennaio 1982, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali.
(G.U. 27 gennaio 1982, n. 25).
E' convertito in legge il
All'art. 1:
al primo comma, sostituire le parole: "entro trenta giorni” con le seguenti: "entro sessanta giorni";
al primo comma, dopo le parole: "in servizio alla data del 30 aprile 1981", sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate," ;
al primo comma, le parole: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Dalla stessa data";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma";
al quinto comma, le parole: "L'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti", sono sostituite dalle seguenti: "L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti";
al sesto comma, le parole: "dalla giunta regionale", sono sostituite dalle seguenti: "dal consiglio regionale";
il settimo comma è sostituito dal seguente:
"Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'art. 4 del
l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'art. 12 del
all'undicesimo comma, dopo le parole: "su richiesta della regione", sono aggiunte le seguenti: "o della provincia autonoma";
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12 del
Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'art. 67, primo comma, della
A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il 3 per cento di ogni qualifica.
Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni.
L'ultimo comma dell'art. 5 del
"Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 67 della
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della
I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarità di tale ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria appartiene".
All'art. 3:
al terzo capoverso, dopo le parole: "la richiesta di accesso", sono aggiunte le seguenti: "alle prestazioni stesse.";
al quarto capoverso, la parola: "pubbliche", è sostituita dalle seguenti: "di cui al sesto comma".
Dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - A partire dal 1° gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'art. 4 della
Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1° marzo 1982.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del
L'art. 6 è soppresso.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-