§ 3.7.56 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 29.
Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:24/12/2008
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Definizioni)
Art. 4.  (Regolamenti)
Art. 5.  (Organizzazioni di produttori)
Art. 6.  (Condizioni per il riconoscimento)
Art. 7.  (Riconoscimento)
Art. 8.  (Elenco regionale delle organizzazioni di produttori)
Art. 9.  (Revoca del riconoscimento)
Art. 10.  (Crisi di mercato)
Art. 11.  (Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento)
Art. 12.  (Finanziamenti per la realizzazione di programmi di attività)
Art. 13.  (Vigilanza e controllo)
Art. 14.  (Accordi regionali di filiera)
Art. 15.  (Sottoscrizione accordi)
Art. 16.  (Elenco degli accordi regionali di filiera)
Art. 17.  (Contratti in filiera)
Art. 18.  (Incentivi)
Art. 19.  (Tavolo regionale delle filiere)
Art. 20.  (Filiere corte)
Art. 21.  (Gruppi di offerta)
Art. 22.  (Gruppi di acquisto)
Art. 23.  (Elenco regionale dei gruppi di offerta)
Art. 24.  (Vendite dirette)
Art. 25.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 26.  (Disposizioni transitorie)
Art. 27.  (Abrogazioni)
Art. 28.  (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Clausola di sospensione degli aiuti)


§ 3.7.56 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 29.

Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l’integrazione delle filiere e sulle filiere corte

(B.U. 27 dicembre 2008, n. 48 - S.O. n. 166)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (finalità)

1. La regione promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli, singoli o associati, di seguito denominate organizzazioni di produttori, per la commercializzazione dei prodotti dei propri associati attraverso la concentrazione dell’offerta e l’adeguamento della produzione alle esigenze del mercato. A tal fine, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, concede contributi per l’avviamento di nuove organizzazioni di produttori, che ne incentivino la costituzione, ovvero per la trasformazione delle associazioni già riconosciute ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674), nonché per l’ampliamento delle loro attività.

 

2. La regione favorisce l’integrazione tra i soggetti economici coinvolti nel governo dei processi di filiera attraverso la promozione di accordi regionali di filiera finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nei processi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione, dei lavoratori partecipi dei processi stessi nonché dei consumatori.

 

3. La regione, per valorizzare la produzione agricola regionale e promuovere, anche attraverso la diffusione di modelli di agricoltura e consumi ecosostenibili, un’efficace azione di marketing e comunicazione verso i consumatori, favorisce la formazione di filiere corte. A tal fine incentiva, mediante apposite attività promozionali, la costituzione di gruppi d’offerta tra filiere organizzate nonché la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli ed agroalimentari da parte delle imprese agricole, in particolare di quelle che seguono disciplinari di produzione specifici di qualità, biologici e biodinamici.

 

     Art. 2. (Oggetto)

1. Con la presente legge la regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (regolazioni dei mercati agroalimentari, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38):

a) Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

b) l'istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori riconosciute;

c) la concessione di contributi per l'avviamento e l’ampliamento delle organizzazioni di produttori e per il consolidamento, anche attraverso processi di innovazione, della loro presenza sui mercati;

d) la concessione di finanziamenti per programmi di attività presentati dalle organizzazioni di produttori;

e) l’attività di vigilanza e controllo sulle organizzazioni di produttori, compreso il potere di revoca del riconoscimento;

f) I requisiti e le modalità per la sottoscrizione di accordi per l’integrazione delle filiere;

g) l’istituzione dell’elenco regionale degli accordi per le filiere di produzione;

h) il sistema di incentivi a sostegno degli accordi per l’integrazione delle filiere;

i) il controllo sul funzionamento degli accordi di filiera, ivi compresa la cancellazione dall’elenco di cui alla lettera g).

 

2. La presente legge promuove, altresì, le filiere corte, ed, in particolare:

a) le forme di aggregazione dei gruppi di offerta, anche multiprodotto, tra aziende agricole e filiere di produzione;

b) l'istituzione dell'elenco regionale dei gruppi di offerta;

c) le iniziative per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte;

d) il sistema di incentivi a sostegno delle filiere corte.

 

     Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “organismi di rappresentanza” le organizzazioni professionali, di categoria o sindacali maggiormente rappresentative, cui sono iscritti gli imprenditori agricoli, le imprese di trasformazione e di commercializzazione, i lavoratori agricoli e delle industrie agroalimentari, ogni altro soggetto che partecipa al processo produttivo della filiera;

b) “organizzazioni dei produttori agricoli” i soggetti di cui all’articolo 5, composte prevalentemente da produttori come definiti alla lettera c);

c) “produttori” gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché le società di persone, cooperative o di capitali, a condizione che le loro aziende siano situate nel territorio della regione Lazio ed il loro statuto preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al citato articolo del codice civile;

d) “imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione” le imprese che, sotto qualsiasi forma giuridica, operano la lavorazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio;

e) “filiera di produzione” o “filiera” l’insieme di soggetti che operano nelle fasi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare secondo disposizioni tra loro stabilite in specifici accordi;

f) “accordo regionale di filiera” l’accordo sottoscritto dagli organismi di rappresentanza di tutti i soggetti che intervengono nei processi di produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e in quelli dei servizi ad essi collegati, per il miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti e dell’efficienza dei sistemi di produzione, per l’armonizzazione e l’integrazione dei processi di filiera, al fine di favorire la diffusione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio, garantendo i migliori livelli di redditività per gli operatori della filiera e di economicità per i consumatori;

g) “contratto in filiera” il contratto concluso, nell’ambito dell’accordo regionale di filiera, tra i soggetti di cui alle lettere b) e d), contenente criteri, condizioni, vincoli e procedure che gli stessi si obbligano a rispettare, ivi compreso il rispetto del CCNL e degli accordi provinciali di riferimento, nella produzione, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di uno o più prodotti agricoli ed agroalimentari;

h) “organismo gestore della filiera” il soggetto incaricato di promuovere e coordinare l’attuazione dell’accordo regionale di una specifica filiera;

i) “contratto tipo” il modello contrattuale adottato, in adempimento dei contratti in filiera, tra produttori, trasformatori, commercianti e distributori dei prodotti agricoli ed agroalimentari regolati dall’accordo di filiera, aventi per oggetto la disciplina dei rapporti che vincolano tra loro due o più soggetti economici della filiera;

l) “filiera corta” soggetti e organizzazioni che, singolarmente o di concerto fra loro, consentono la gestione delle forniture dei prodotti agricoli ed agroalimentari al consumatore finale, anche attraverso la razionalizzazione del sistema delle intermediazioni commerciali;

m) “gruppo di offerta” l’insieme di filiere di produzione che si associano per offrire la possibilità di acquistare direttamente prodotti agricoli ed agroalimentari nell’ambito del paniere che caratterizza il gruppo di offerta;

n) “tavolo regionale delle filiere” l’organismo composto da rappresentanti degli accordi di filiere e da rappresentanti della regione, con compiti di supporto all’amministrazione regionale nella formulazione di programmi ed interventi.

 

     Art. 4. (Regolamenti)

1. La giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello statuto, adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione.

 

2. I regolamenti di cui al comma 1, in particolare, disciplinano:

a) le modalità per la presentazione delle istanze di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori nonché per la verifica dei requisiti per il riconoscimento;

b) le procedure per l’iscrizione all’elenco regionale di cui all’articolo 8, nonché la disciplina per la sua tenuta;

c) i criteri e le modalità per l’eventuale revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dall’elenco regionale, nonché l’applicazione delle penalità di cui all’articolo 13, comma 3;

d) i contenuti e le modalità di presentazione delle richieste di ammissione agli aiuti di cui all’articolo 11, nonché delle domande per il finanziamento dei programmi di attività di cui all’articolo 12;

e) le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione degli aiuti alle organizzazioni di produttori;

f) le modalità per i controlli e per la vigilanza sulle organizzazioni di produttori, anche ai sensi della normativa statale vigente;

g) le procedure per l’iscrizione all’elenco regionale delle filiere di produzione;

h) le modalità per la sottoscrizione degli accordi di filiera;

i) la costituzione ed il funzionamento degli organismi di gestione degli accordi regionali di filiera;

l) i criteri di preferenza a favore dei firmatari dei contratti in filiera e degli operatori delle filiere corte per l’accesso ai contributi regionali;

m) la costituzione e le modalità operative dei gruppi di offerta;

n) la disciplina per la tenuta dell’elenco regionale dei gruppi di offerta nonché i criteri e le modalità per l’iscrizione nello stesso;

o) Il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei gruppi di offerta;

p) l’accesso e il funzionamento del portale web e il funzionamento dello sportello regionale delle filiere corte.

 

Capo II

Organizzazioni di produttori agricoli

 

     Art. 5. (Organizzazioni di produttori)

1. Le organizzazioni di produttori perseguono gli scopi indicati dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 102/2005 e sono costituite in una delle forme giuridiche societarie di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

 

2. Ciascuna organizzazione di produttori è costituita ed opera in riferimento ad un settore produttivo o ad un singolo prodotto agricolo o agroalimentare come individuati nell’allegato a.

 

     Art. 6. (Condizioni per il riconoscimento)

1. La regione riconosce le organizzazioni di produttori che:

a) siano costituite da produttori agricoli, singoli o associati;

b) abbiano sede legale nel territorio regionale ed almeno il 60 per cento del valore della produzione commercializzata proveniente da aziende agricole del Lazio;

c) siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del d.lgs. 102/2005 e ne facciano richiesta.

 

2. Ai fini della determinazione dei volumi minimi di produzione effettivamente commercializzata, di cui all’allegato a, ai quali deve corrispondere un’organizzazione di produttori, il valore della produzione regionale per settore produttivo o per singolo prodotto viene aggiornato, ogni tre anni, con determinazione del direttore regionale competente in materia di agricoltura, in base ai dati dell’istituto nazionale di statistica (istat) o, in assenza di questi, sulla base di altre fonti statistiche disponibili, elaborati come media della produzione lorda vendibile (plv) del triennio e rapportato al 3 per cento di tale media.

 

3. Per le organizzazioni di produttori del settore dell’agricoltura biologica, che operano contemporaneamente in differenti settori produttivi agricoli, il requisito minimo di produzione effettivamente commercializzata, di cui all’allegato a, è calcolato con esclusivo riferimento alla produzione da agricoltura biologica certificata, ottenuta nel territorio regionale.

 

4. Ai fini del riconoscimento, il volume di produzione effettivamente commercializzata può essere determinato calcolando anche il valore dei prodotti effettivamente commercializzati direttamente dai produttori agricoli aderenti, singoli od associati, nel triennio precedente la richiesta di riconoscimento. In tale caso, l’organizzazione dei produttori si impegna, pena la revoca del riconoscimento e la ripetizione degli aiuti eventualmente percepiti, a vendere direttamente, in maniera progressiva entro i primi tre anni successivi al riconoscimento stesso, con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 4, almeno il 75 per cento della produzione annuale dei propri aderenti.

 

5. Il requisito minimo per la concessione del riconoscimento, con riguardo al volume di produzione commercializzata come definito nell’allegato a, è ridotto del 50 per cento nei seguenti casi:

a) qualora l’organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora una quota superiore al 50 per cento della produzione commercializzata da una organizzazione di produttori che opera in un singolo settore o per un prodotto, con esclusione di quelle che richiedono il riconoscimento specifico operando contemporaneamente in più settori, sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.

 

6. Per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) si considera quale soglia minima per il riconoscimento un volume pari almeno al 20 per cento del totale del volume di produzione regionale dei vini stessi.

 

7. Il riconoscimento può essere richiesto per un intero settore produttivo o per singolo prodotto; qualora un’organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per operare in un intero settore produttivo, la stessa deve possedere il più alto dei requisiti indicati nell’allegato a con riferimento allo specifico settore, raggiungibile anche attraverso la somma dei valori dei singoli prodotti commercializzati ricompresi in quel settore e provvede alla commercializzazione diretta di tutti i prodotti del settore produttivo realizzati dagli associati, i quali rimangono vincolati dal rapporto associativo anche per detti prodotti.

 

     Art. 7. (Riconoscimento)

1. Le organizzazioni di produttori che, ai fini della presente legge, intendono richiedere il riconoscimento presentano alla direzione regionale competente in materia di agricoltura apposita istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, previa deliberazione dell’assemblea dei soci adottata con le maggioranze previste nello statuto.

 

2. Il riconoscimento è conferito previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 6.

 

3. Al diniego del riconoscimento si provvede con le medesime modalità di cui al comma 2.

 

4. La regione comunica, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 102/2005, il riconoscimento all’albo nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito presso il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

     Art. 8. (Elenco regionale delle organizzazioni di produttori)

1. E’ istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, l’elenco regionale delle organizzazioni di produttori, cui sono iscritte di diritto le organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della presente legge.

 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabilite le procedure per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta.

 

     Art. 9. (Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento di cui all’articolo 7, previa diffida all’organizzazione di produttori interessata, è revocato nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti richiesti per il riconoscimento;

b) irregolarità nella gestione, tali da impedire il conseguimento degli scopi perseguiti dall’organizzazione di produttori;

c) gravi violazioni della normativa vigente e degli statuti.

 

2. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all’articolo 8.

 

     Art. 10. (Crisi di mercato)

1. Le organizzazioni di produttori, sulla base della verifica delle riduzioni di reddito annuale delle imprese agricole rispetto al triennio precedente nonché dell’analisi comparata tra previsioni produttive e sbocchi di mercato, possono proporre alla regione di intervenire presso il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali affinché dichiari, ai sensi dell’articolo 1 bis del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 (interventi urgenti nel settore agroalimentare) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, lo stato di crisi di mercato per determinate produzioni agricole, anche ai fini della gestione delle crisi di mercato prevista dall’articolo 8 del d.lgs.102/2005.

 

Capo III

Aiuti alle organizzazioni di produttori.

Vigilanza e controllo.

 

     Art. 11. (Aiuti per le spese di avviamento e di ampliamento)

1. La regione, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, concede alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti temporanei e decrescenti a copertura dei costi amministrativi sostenuti per l’avviamento ovvero per la costituzione ed il funzionamento amministrativo nei primi cinque anni successivi al riconoscimento.

 

2. Le domande di concessione degli aiuti sono presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dall’approvazione, da parte dei competenti organi societari, del bilancio consuntivo dell’esercizio cui la richiesta di contributo si riferisce.

3. Gli aiuti sono concessi per l’attività svolta dalla organizzazione di produttori senza interruzioni nell’arco di cinque anni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Non sono concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno. L’erogazione del complesso dei contributi spettanti avviene entro il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione di produttori.

 

4. L'importo dell'aiuto è determinato per ogni organizzazione di produttori in base al valore della produzione annua direttamente commercializzata (vpc), come indicato nell’allegato b. In ogni caso, il contributo non può superare nel primo anno il 100 per cento dei costi sostenuti e tale percentuale è ridotta del 20 per cento per ciascuno dei successivi anni di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitata al 20 per cento dei costi effettivi di tale annualità.

 

5. La regione concede, altresì, aiuti per l’ampliamento significativo delle attività delle organizzazioni di produttori, ivi compresa l’estensione di dette attività a nuovi prodotti.

 

6. L’adesione di nuovi membri è considerata un ampliamento significativo delle attività della organizzazione di produttori solo se dà luogo ad un’espansione quantitativa del vpc pari almeno al 30 per cento. In questi casi, sono ammissibili unicamente le spese derivanti dai compiti aggiuntivi svolti dall’organizzazione di produttori.

 

7. Le organizzazioni di produttori che ottengono per la prima volta il riconoscimento ai sensi della presente legge, ma che già esercitano attività produttive e commerciali in una delle forme giuridiche societarie di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs.102/2005, possono chiedere soltanto aiuti per l’ampliamento significativo delle attività, di cui ai commi 5 e 6. In tal caso, per valutare la significatività dell’ampliamento, si tiene conto di un incremento pari o superiore al 30 per cento della media del fatturato relativa ai tre esercizi precedenti a quello in cui è chiesto il riconoscimento.

 

     Art. 12. (Finanziamenti per la realizzazione di programmi di attività)

1. La regione, in armonia con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo, concede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs 102/2005, finanziamenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 7 per la realizzazione di programmi di attività che, in particolare, prevedano:

a) Il miglioramento qualitativo e la valorizzazione commerciale dei prodotti, anche attraverso la stipula di contratti in filiera di cui al capo iv, nonché azioni per la promozione degli stessi presso i consumatori;

b) la promozione e la diffusione di sistemi di certificazione della qualità dei singoli prodotti, di tracciabilità dei prodotti e dei processi, nonché di rintracciabilità dei prodotti ai fini di una maggiore sicurezza alimentare;

c) l’innovazione tecnologica dei sistemi di produzione ai fini di una maggiore capacità di controllo dei cicli di produzione con automazione di processo, informatizzazione, nuove macchine.

 

2. I programmi di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento fino ad un importo complessivo non superiore al 20 per cento del valore della produzione commercializzata dall’organizzazione di produttori richiedente nell’anno precedente a quello della richiesta.

 

3. Il finanziamento concesso non può superare il 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione dei programmi; per la restante somma l’organizzazione richiedente provvede, per almeno il 30 per cento, mediante il fondo di esercizio di cui all’articolo 2, comma 2 del d.lgs. 102/2005; per l’eventuale somma residua l’organizzazione può far ricorso ad altre forme di finanziamento, ivi compreso il ricorso al credito.

 

     Art. 13. (Vigilanza e controllo)

1. La regione, ai sensi della normativa statale vigente, effettua, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 4, il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori riconosciute per accertare il permanere dei requisiti previsti per il riconoscimento, anche al fine di un’eventuale revoca dello stesso.

 

2. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, in particolare:

a) verifica la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la loro permanenza;

b) effettua controlli sul conseguimento degli scopi perseguiti dalle organizzazioni nonché sul loro funzionamento.

 

3. Nel caso in cui, anche nel corso dei controlli di cui al comma 2, siano riscontrate inadempienze od omissioni tali da non comportare la revoca del riconoscimento, i contributi concedibili per l’annualità cui le inadempienze od omissioni si riferiscono possono essere ridotti fino al 10 per cento dei contributi previsti, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui all’articolo 4.

 

Capo IV

Accordi per l’integrazione delle filiere

 

     Art. 14. (Accordi regionali di filiera)

1. La regione promuove la sottoscrizione di accordi regionali di filiera, di seguito denominati accordi, per valorizzare i prodotti agricoli ed agroalimentari del lazio, nella salvaguardia della sicurezza e della qualità alimentare, nonché delle redditività dei singoli soggetti che operano nella filiera e degli interessi dei consumatori.

 

2. Gli accordi, in particolare, prevedono:

a) azioni per migliorare la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, per realizzare sistemi di tracciabilità di filiera nonché per la certificazione della sicurezza alimentare;

b) interventi per valorizzare la provenienza laziale dei prodotti, anche attraverso l’utilizzazione dello strumento della rintracciabilità nonché le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e marchi di qualità;

c) azioni per ottimizzare i processi di immissione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sul mercato, attraverso interventi di coordinamento delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione degli stessi, anche in accordo con le associazioni dei consumatori;

d) meccanismi per la formazione dei prezzi all’interno della filiera e per la determinazione del prezzo finale al consumo.

 

3. Gli accordi stabiliscono altresì:

a) i modelli dei contratti in filiera che definiscono struttura, forme organizzative e regole di funzionamento delle filiere di produzione;

b) i modelli dei contratti tipo che regolano i rapporti diretti tra singole componenti nella gestione dei processi di filiera;

c) l’organismo gestore della filiera;

d) l’adozione, nei singoli contratti in filiera, dei disciplinari di produzione e del manuale delle procedure.

 

     Art. 15. (Sottoscrizione accordi)

1. Gli accordi possono essere sottoscritti dai soggetti di cui all’articolo 3, lettere a) e b) o, in mancanza di questi, da soggetti economicamente rappresentativi del proprio segmento di filiera, e dalla regione. Dopo la sottoscrizione, la direzione regionale competente in materia di agricoltura provvede alla loro iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 16.

 

2. Gli accordi non possono comportare restrizioni della concorrenza, fatto salvo il contenimento delle produzioni reso necessario da analisi degli sbocchi di mercato o da programmi di miglioramento della qualità cui consegua una riduzione dei volumi dell’offerta.

 

3. I soggetti che sottoscrivono gli accordi in rappresentanza delle strutture di trasformazione o commercializzazione dei prodotti laziali si impegnano a garantire la possibilità di avvalersi dei contratti in filiera negli stessi previsti anche ad aziende agricole che non aderiscano a nessuna organizzazione di rappresentanza o che aderiscano ad un’organizzazione di rappresentanza che non ha sottoscritto gli accordi stessi.

 

4. Gli imprenditori agricoli, le cui organizzazioni di rappresentanza non hanno sottoscritto gli accordi, qualora concludano contratti di coltivazione, allevamento o fornitura con soggetti firmatari di detti accordi che operano la trasformazione o commercializzazione dei prodotti laziali possono chiedere che ai suddetti contratti si applichi la disciplina prevista nei contratti in filiera.

 

     Art. 16. (Elenco degli accordi regionali di filiera)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’elenco degli accordi sottoscritti nella regione Lazio.

 

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la sua tenuta sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 17. (Contratti in filiera)

1. La sottoscrizione degli accordi comporta l’adozione di contratti in filiera per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) negoziare prezzi alla produzione di mutua convenienza e adattare l’offerta alle dinamiche del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti laziali per l’agroindustria ed i mercati;

c) sviluppare sbocchi commerciali sui mercati regionali, nazionali ed esteri;

d) prevenire la fluttuazione dei prezzi al consumo, anche mediante il contenimento delle intermediazioni.

 

2. I contratti in filiera individuano il prodotto, le attività e l’area geografica cui si applicano e stabiliscono la loro durata nonché le condizioni per il loro rinnovo.

 

3. I contratti in filiera si fondano sui seguenti principi generali:

a) preventiva valutazione e confronto fra le richieste del mercato e le previsioni di produzione ai fini di una loro armonizzazione;

b) definizione delle prescrizioni contrattuali finalizzate a favorire l’adeguamento delle caratteristiche qualitative e merceologiche del prodotto alle richieste del mercato e sulla base delle quali fissare i prezzi di riferimento da pagare agli agricoltori;

c) individuazione dei servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo alla produzione ed all’immissione sul mercato;

d) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle diversificazioni del prezzo, per la stessa tipologia di prodotto, in relazione alle caratteristiche qualitative, ai processi di condizionamento e trasformazione applicati, alla destinazione finale;

e) obbligo, per tutte le componenti di una specifica filiera di produzione, agricoltori o allevatori, trasformatori, commercianti e distributori, di sottoscrivere un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, ovvero per la trasformazione e la distribuzione del prodotto, secondo lo schema di contratti tipo definiti in allegato al contratto in filiera;

f) espressa previsione delle cause di risoluzione del contratto e del diritto al risarcimento del danno.

 

4. Il contratto in filiera disciplina:

a) l’adozione di un modello di disciplinare della produzione di filiera che riguardi almeno le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto;

b) l’adozione di un modello di manuale delle procedure operative per il sistema qualità e per l’organizzazione di tutta la filiera di produzione;

c) l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica per le diverse fasi della filiera;

d) l’individuazione delle determinazioni analitiche finalizzate alla certificazione della qualità del prodotto;

e) l’organizzazione del sistema di rintracciabilità di filiera;

f) la gestione dei dati relativi ai processi di filiera.

 

5. Il contratto in filiera espressamente prevede:

a) Il riconoscimento delle cause di forza maggiore che siano di impedimento, per taluni dei contraenti, al rispetto totale o parziale delle obbligazioni contrattuali assunte e che fanno salvi dalla richiesta di risarcimento dei danni;

b) L’individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti contraenti, cui rimettere le controversie relative alla interpretazione od esecuzione dei contratti ed alla determinazione, in via equitativa, del risarcimento dei danni;

c) L’eventuale corresponsione, da parte di ciascun contraente, di contributi commisurati al corrispettivo del contratto di coltivazione, allevamento, fornitura, trasformazione e distribuzione del prodotto, finalizzati alla copertura delle spese di gestione dell’accordo di filiera, compresi i controlli tecnici ed economici, alla valorizzazione dei prodotti attraverso studi, ricerche, azioni promozionali e di sviluppo delle vendite, alla gestione delle crisi di mercato;

d) Lo schema di contratti tipo per la stipula di contratti di coltivazione, allevamento, fornitura, trasformazione e distribuzione;

e) Il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei relativi accordi provinciali di riferimento.

 

6. Ai rapporti tra le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed agroalimentari, nonché i loro consorzi, ed i soci conferenti non si applicano i contratti ed i contratti tipo. E’ facoltà delle cooperative e dei loro consorzi di sottoscrivere gli accordi ed i relativi contratti in filiera.

 

     Art. 18. (Incentivi)

1. L’adesione agli accordi, la sottoscrizione dei contratti in filiera nonché l’adozione dei relativi contratti tipo costituisce criterio di preferenza nell’erogazione di contributi regionali nonché per l’accesso ad azioni e servizi realizzati dall’amministrazione regionale in favore delle imprese agricole, delle cooperative e loro consorzi, delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali del Lazio, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e con le modalità stabilite nei singoli bandi di partecipazione.

 

2. Gli organismi di gestione delle filiere possono presentare progetti integrati di filiera che vengono valutati ai fini dell’eventuale concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente. I progetti integrati di filiera comprendono l’indicazione e l’elencazione di tutti i beneficiari finali degli interventi richiesti per le singole fasi della filiera.

 

     Art. 19. (Tavolo regionale delle filiere)

1. E’ istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura il tavolo regionale delle filiere, di seguito denominato tavolo.

 

2. Sono componenti del tavolo uno o più dirigenti della direzione regionale competente in materia di agricoltura, che ne cura il funzionamento, nonché i rappresentanti designati dai soggetti di cui alle lettere a), b) ed h) dell’articolo 3.

 

3. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività del tavolo.

 

4. Il tavolo è la sede per il confronto con il partenariato ed esercita una funzione di impulso e coordinamento per le politiche di filiera che l’amministrazione regionale intende attuare.

 

Capo V

Filiere corte

 

     Art. 20. (Filiere corte)

1. La regione promuove l’organizzazione di filiere corte al fine di sviluppare e valorizzare le produzioni agricole regionali e di avvicinare produttori e consumatori, anche attraverso la razionalizzazione del sistema delle intermediazioni commerciali ed una maggiore trasparenza nella formazione del prezzo finale.

 

2. La regione, in particolare:

 

a) favorisce la costituzione nel territorio regionale di gruppi di offerta;

b) concede contributi per gli investimenti delle imprese agricole finalizzati ad allestire spazi aziendali od extra aziendali, gestiti direttamente dalle imprese stesse, per la vendita diretta dei propri prodotti, sia freschi che trasformati.

 

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono costituiti:

 

a) Il portale web regionale attraverso il quale i gruppi di offerta, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 23, possano periodicamente pubblicare le gamme dei prodotti da loro resi disponibili, le loro caratteristiche ed i relativi prezzi, per migliorare l’informazione sui prodotti;

b) lo sportello regionale delle filiere corte.

 

4. Il sistema di incentivi a sostegno delle attività dei gruppi di offerta nonché l’accesso e il funzionamento del portale web e il funzionamento dello sportello regionale delle filiere corte sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

     Art. 21. (Gruppi di offerta)

1. I gruppi di offerta sono costituiti da un insieme di filiere di produzione agricole ed agroalimentari che offrono un paniere di prodotti per il consumo alimentare umano.

 

2. I gruppi di offerta, anche ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23, individuano il centro di aggregazione dell’offerta, corrispondente al luogo fisico dove sono concentrati i prodotti che costituiscono il paniere da confezionare per la distribuzione.

 

3. La costituzione e le modalità operative dei gruppi di offerta sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4.

 

4. La regione promuove la costituzione e l’avvio dei gruppi di offerta ed, in particolare, concede finanziamenti per la dotazione di attrezzature e tecnologie informatiche a supporto delle piattaforme logistiche a livello locale e dei centri di aggregazione.

 

     Art. 22. (Gruppi di acquisto)

1. I gruppi di acquisto sono costituiti da un insieme di consumatori che si organizzano per l’acquisto collettivo di prodotti agricoli direttamente dalle imprese agricole o dai gruppi di offerta.

 

2. La regione promuove la costituzione e l’avvio di gruppi di acquisto e, in particolare, finanzia la creazione di una rete informativa regionale, di libero accesso per l’utenza, nella quale siano periodicamente pubblicate le gamme dei prodotti resi disponibili dai gruppi di offerta iscritti nell’apposito elenco regionale ed i relativi prezzi.

 

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la promozione dei gruppi di acquisto solidale, così come definiti dall’articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 23. (Elenco regionale dei gruppi di offerta)

1. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’elenco regionale dei gruppi di offerta.

 

2. I criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 nonché la disciplina per la relativa tenuta sono stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 4, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 24. (Vendite dirette)

1. La regione favorisce la vendita diretta dei propri prodotti agricoli ed agroalimentari, freschi o trasformati, da parte delle imprese agricole, singole od associate.

 

2. Le imprese agricole che aderiscono ai contratti in filiera di cui all’articolo 17 o che comunque adottano i disciplinari di produzione ed i manuali per le procedure sulla qualità in questi previsti hanno la priorità nell’accesso agli incentivi, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione di punti vendita direttamente gestiti sia all’interno che all’esterno dell’azienda nonché ai finanziamenti per la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e per la successiva vendita diretta.

 

3. La regione favorisce, altresì, la partecipazione delle imprese agricole del Lazio ad eventi promozionali per la valorizzazione dei prodotti regionali.

 

Capo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 25. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio finanziario 2008, agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con l’istituzione di due appositi capitoli di spesa, denominati “interventi per la regolazione dei mercati, per gli accordi di filiera, per il funzionamento delle organizzazioni dei produttori”, rispettivamente nell’ambito della upb b11 per le spese in parte corrente, con lo stanziamento di euro 500.000,00 a valere sul capitolo t27501, elenco n. 4, lettera e) del bilancio di previsione 2008 e nell’ambito della upb b12 per le spese in conto capitale, con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo t28501, elenco n. 4, lettera a) del bilancio di previsione 2008.

 

2. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

     Art. 26. (Disposizioni transitorie)

1. Le organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi della l.r. 60/1984 che, entro la data di entrata in vigore della presente legge, hanno adottato deliberazioni di trasformazione in una delle forme giuridiche di cui all’articolo 5, sono iscritte di diritto all’elenco regionale di cui all’articolo 8. In tal caso, gli aiuti all’avviamento previsti dalla presente legge sono concessi in proporzione alle eventuali spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Qualora le organizzazioni non abbiano adottato le predette deliberazioni di trasformazione, la regione dispone la revoca del riconoscimento conferito ai sensi della l.r. 60/1984, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 2.

 

2. Fino all’adozione delle deliberazioni di cui al comma 1, la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente sia in nome e per conto dei soci.

 

3. Le organizzazioni di produttori riconosciute entro il 31 dicembre 1999, ai sensi della l.r. 60/1984, mantengono il diritto a fruire degli aiuti di cui agli articoli 8 e 9 della medesima legge fino ad esaurimento degli impegni vincolanti assunti dall'amministrazione regionale.

 

4. L’albo regionale delle associazioni e delle unioni regionali, istituito con la l.r. 60/1984, è soppresso una volta adottati tutti gli atti di conferma o revoca dei riconoscimenti previsti dal comma 1.

 

5. In fase di prima applicazione, per stabilire i minimi del valore della produzione regionale, di cui all’allegato a, sono utilizzati i dati Istat dell’ultimo triennio disponibile.

 

     Art. 27. (Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

a) Legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 (norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

b) Legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60 concernente: norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

c) Legge regionale 27 febbraio 1989, n. 15 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative a: norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

d) Legge regionale 3 aprile 1990, n. 38 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull’associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15).

 

     Art. 28. (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di stato.

 

2. I contributi esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (ce) n. 994/1998 del consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee l 142 del 14 maggio 1998.

 

3. I contributi soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della comunità europea, sono concessi a condizione che la commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (ce) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee l 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione lazio dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della commissione europea

 

 

Allegato “A”

 

 

Requisiti minimi per settore e prodotto

Settori

Prodotti

Soci

Valori (migliaia di euro)

Apistico

 

5

300

Avicunicolo

 

5

1.700

 

Pollame/conigli vivi

5

1.700

 

Uova

5

900

Cerealicolo oleaginoso

 

 

 

 

5

3.300

 

Cereali

5

3.300

 

Oleaginose

 

300

Florovivaistico

 

5

1.000

Olivicolo

 

50

2.600

Pataticolo

 

25

1.000

Tabacchicolo

 

40

1.500

Vitivinicolo

 

50

1.600

Zootecnico carne

 

5

4.600

 

Bovina

5

4.600

 

Suina

5

1.500

 

Ovi-caprina

5

600

Zootecnico lattiero-caseario

 

 

 

 

5

7.100

 

Bovino

5

7.100

 

Bufalino

5

1.000

 

Ovi-caprino

5

1.000

Prodotti biologici certificati tutti i prodotti

 

 

 

 

5

300

Agroenergetico

 

5

300

 

 

Valori calcolati sui dati del triennio 2005/2007.

 

 

Allegato “b” Massimali di contribuzione sul vpc

 

Anno

% aiuto sul vpc, sul primo milione di euro

% aiuto sul vpc, sulla quota superiore al primo milione di euro

5%

2,5%

5%

2,5%

4%

2%

3%

1,5%

2%

1%