§ 3.1.52 - L.R. 27 febbraio 1989, n. 15.
Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative: «Norme sull'associazionismo dei produttori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:27/02/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  1. Il termine del 31 dicembre 1988 di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 è prorogato al 30 giugno 1989.


§ 3.1.52 - L.R. 27 febbraio 1989, n. 15. [1]

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 17 settembre 1984, n. 60 e 3 giugno 1988, n. 29 relative: «Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674».

(B.U. 20 marzo 1988, n. 8).

 

Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1988 di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1988, n. 29 è prorogato al 30 giugno 1989.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 29.