| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lazio | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.1 agricoltura | 
| Data: | 03/04/1990 | 
| Numero: | 38 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, è sostituito [...] | 
| Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai [...] | 
| Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...] | 
§ 3.1.69 - L.R. 3 aprile 1990, n. 38. [1]
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15.
Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
     Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 9 della 
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Abrogata dall'art. 27 della