§ 3.1.69 - L.R. 3 aprile 1990, n. 38.
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:03/04/1990
Numero:38


Sommario
Art. 1.  1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, è sostituito [...]
Art. 2.  1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai [...]
Art. 3.  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione  e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.1.69 - L.R. 3 aprile 1990, n. 38. [1]

Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15.

 

Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1036/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 ed iscritte all'albo nazionale a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono ammesse a fruire esclusivamente dei benefici per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione  e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 29.