§ 3.1.50 - L.R. 17 settembre 1984, n. 60.
Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:17/09/1984
Numero:60


Sommario
Art. 1.  (Finalità). La Regione Lazio con la presente legge dà attuazione alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, relativa alle norme sull'associazionismo dei produttori agricoli di cui al regolamento del [...]
Art. 2.  (Requisiti per il riconoscimento delle associazioni e delle unioni). La associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione Lazio previo accertamento dei seguenti requisiti:
Art. 3.  (Procedure per il riconoscimento). Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento della Comunità Economica Europea n. 1360/78 ed all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, [...]
Art. 4.  (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle unioni). E' istituito l'albo regionale laziale delle associazioni e delle relative unioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi [...]
Art. 5.  (Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni). Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione dall'articolo 4 della legge n. 674 del 1978 è esercitato dalla Giunta regionale.
Art. 6.  (Revoca del riconoscimento). Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, udita la Commissione regionale competente, delibera la revoca del riconoscimento di un'associazione di [...]
Art. 7.  (Comitato regionale di coordinamento delle unioni riconosciute). Con deliberazione della Giunta regionale viene costituito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, il comitato [...]
Art. 8.  (Contributi per spese di costituzione e funzionamento). Al fine di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolare il funzionamento amministrativo la Regione, con i criteri e [...]
Art. 9.  (Contributi per la realizzazione di programmi). 1. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 7, può concedere contributi supplementari alle associazioni dei produttori [...]
Art. 10.  (Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti). Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio [...]
Art. 10 bis.  Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie alle associazioni ed alle unioni.
Art. 11.  (Comitato regionale provvisorio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale istituisce il comitato regionale provvisorio di cui al precedente [...]
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal C.I.P.A.A. [...]
Art. 13.  (Norma transitoria). Nelle more della costituzione del comitato regionale provvisorio di cui al precedente articolo 11 e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 1988 la Giunta regionale provvede al [...]


§ 3.1.50 - L.R. 17 settembre 1984, n. 60. [1]

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

(B.U. 29 settembre 1984, n. 27).

 

Art. 1. (Finalità). La Regione Lazio con la presente legge dà attuazione alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, relativa alle norme sull'associazionismo dei produttori agricoli di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità Europee n. 1360 del 19 giugno 1978 in materia di associazioni dei produttori e delle loro unioni, nonché ai regolamenti della commissione delle Comunità Europee n. 2083 e n. 2084 del 31 luglio 1980, recanti modalità relative all'attività economica delle associazioni stesse.

     In particolare la presente legge reca disposizioni concernenti:

     a) la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali;

     b) l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni regolarmente riconosciute;

     c) l'esercizio della vigilanza e controllo sulle associazioni e relative unioni compreso il potere di revoca del riconoscimento;

     d) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute e la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione regionale;

     e) la concessione di aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni.

 

     Art. 2. (Requisiti per il riconoscimento delle associazioni e delle unioni). La associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla Regione Lazio previo accertamento dei seguenti requisiti:

     a) siano costituite secondo le norme del regolamento della Comunità Economica Europea 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

     b) abbiano sede nel territorio regionale;

     c) abbiano il volume minimo di produzione annua od il fatturato, nonché il minimo dei produttori agricoli, indicati dal regolamento della Comunità Economica Europea 31 luglio 1980, n. 2083;

     d) siano costituite da produttori agricoli singoli e da organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento della Comunità Economica Europea numero 1360/78, così come previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 674 del 1978. L'associazione può comprendere anche associati situati in regioni limitrofe, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 674 del 1978, purché la maggioranza dei soci siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio laziale e purché la prevalenza della produzione provenga dal territorio laziale;

     e) le unioni, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge n. 674 del 1978, siano costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni riconosciute dalla Regione Lazio.

 

     Art. 3. (Procedure per il riconoscimento). Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento della Comunità Economica Europea n. 1360/78 ed all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le associazioni e le relative unioni devono presentare domanda alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, corredata dai seguenti documenti:

     1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento della Comunità Economica Europea n. 1360/78 ed agli articoli 2 e 5 della legge n. 674 del 1978;

     2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico con indicazione dell'estensione nonché dei dati catastali dei terreni per cui aderiscono all'associazione ovvero degli elementi atti ad individuare i terreni stessi. Per ciascun terreno dovranno essere precisati il tipo di coltura e le quantità prodotte nel triennio precedente la data di costituzione, calcolando, qualora non sia possibile esibire la documentazione della produzione, la quantità sulla base della resa media annuale indicata dall'ISTAT (istituto centrale di statistica);

     3) dichiarazione del presidente dell'associazione dalla quale risulti che all'atto dell'iscrizione i soci non appartengano ad altre organizzazioni di produttori, con la precisazione se in passato gli stessi abbiano aderito o meno ad altre associazioni;

     4) relazione sulle attività dell'associazione che faccia particolare riferimento ai programmi di produzione e di regolazione del mercato e che indichi anche le strutture e le attrezzature di cui l'organizzazione dispone.

     Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni provvede la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della presente legge, su parere della Commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

     Le associazioni riconosciute vengono iscritte nell'apposito albo di cui al successivo articolo 4.

     Il provvedimento di diniego del riconoscimento è adottato con medesime procedure e deve essere motivato.

     Con il riconoscimento le associazioni e le relative unioni acquistano personalità giuridica di diritto privato.

 

     Art. 4. (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle unioni). E' istituito l'albo regionale laziale delle associazioni e delle relative unioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi del precedente articolo 3. All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni e le relative unioni con la stessa deliberazione di riconoscimento della Giunta regionale.

     La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà, con proprio provvedimento, la disciplina per la tenuta dell'albo, di cui al precedente comma.

 

     Art. 5. (Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni). Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione dall'articolo 4 della legge n. 674 del 1978 è esercitato dalla Giunta regionale.

     A tal fine le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale devono tenere le seguenti scritture:

     a) il libro giornale;

     b) il libro degli inventari;

     c) il libro dei soci, contenente l'indicazione del nome di ciascun socio, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'associazione, e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro saranno annotate tutte le successive variazioni;

     d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e dell'unione;

     e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte degli aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati ad ogni associazione aderente. Nel medesimo registro vanno anche annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione.

     Le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere alla Giunta regionale - Assessorato regionale all'agricoltura, entro dieci giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonché le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2, secondo comma, paragrafo 4, della legge n. 674 del 1978.

     Il controllo sugli atti di cui al precedente comma è esercitato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi [2].

 

     Art. 6. (Revoca del riconoscimento). Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, udita la Commissione regionale competente, delibera la revoca del riconoscimento di un'associazione di produttori o di una unione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 8, primo comma, del regolamento della Comunità Economica Europea n. 1360 del 19 giugno 1978 nonché le condizioni previste dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     La proposta di revoca da parte della Giunta regionale può essere avanzata previa diffida, rimasta senza esito e sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 della presente legge.

     La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui al precedente articolo 4.

     Contro il provvedimento di revoca è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla data della sua notificazione.

 

     Art. 7. (Comitato regionale di coordinamento delle unioni riconosciute). Con deliberazione della Giunta regionale viene costituito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, il comitato regionale di coordinamento delle unioni laziali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute.

     Il comitato è composto da sette rappresentanti delle unioni regionali riconosciute in modo proporzionale alla consistenza della base associativa delle unioni stesse e da un rappresentante, con voto consultivo, di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni od enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti designati dai rispettivi organi regionali.

     Il comitato elegge il suo presidente nel proprio seno fra i rappresentanti delle unioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

     La sostituzione dei membri è effettuata con le stesse modalità previste per la costituzione del comitato, su richiesta dello stesso organismo che aveva designato il membro da sostituire.

     Il comitato dura in carica tre anni. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le decisioni ed i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

     Il comitato ha sede presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

     Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali riconosciute, nonché:

     a) esprimere pareri previsti dalla presente legge;

     b) esprimere pareri, se richiesti, sulle iniziative delle associazioni dei produttori agricoli o delle unioni riconosciute:

     per la definizione di piani e programmi agricolo-alimentari di specifico interesse regionale;

     per la formulazione di analoghi pareri in sede nazionale;

     c) esprimere pareri per ogni altra questione in materia quando è richiesto dagli organi della Regione;

     d) emanare disposizioni per la costituzione di eventuali sottocomitati, in relazione alle esigenze funzionali di specifici settori.

 

     Art. 8. (Contributi per spese di costituzione e funzionamento). Al fine di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolare il funzionamento amministrativo la Regione, con i criteri e le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento della Comunità Economica Europea n. 1360/78 ed all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute, tenuto conto di quanto contenuto nel regolamento della Comunità Economica Europea n. 2084/80 del 31 luglio 1980.

     I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato regionale di cui all'articolo 7 della presente legge e previo parere della Commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

     La domanda intesa ad ottenere i contributi di cui sopra, completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma autentica dal legale rappresentante

dell'associazione o della unione istante, deve essere presentata alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura.

     La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

     a) estratto del libro dei soci;

     b) estratto del libro di carico e scarico.

     Gli estratti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono essere attestati dal presidente dell'associazione o dell'unione con firma autenticata.

     Entro il 30 aprile di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio trascorso, con una dettagliata relazionale sull'attività svolta.

 

     Art. 9. (Contributi per la realizzazione di programmi). 1. La Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 7, può concedere contributi supplementari alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni, per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 ottobre 1978, n. 674, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili e comunque nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati dalla vigente normativa comunitaria e dagli articoli 92, 93 e 94 del trattato della Comunità economica europea in materia di esame di aiuti così come applicati dalla Commissione C.E.E.

     2. I contributi di cui al precedente comma sono concessi nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui all'articolo 11, quarto, quinto e sesto comma, e dell'articolo 13, primo comma, della stessa legge n. 674 del 1978 [3].

     Per la presentazione delle domande valgono le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente articolo 8.

     La domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo dovrà essere corredata dal programma di attività dell'associazione o dell'unione per il periodo al quale si riferisce la richiesta.

 

     Art. 10. (Estensione delle norme della presente legge a leggi preesistenti). Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale 18 novembre 1977, n. 45, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le quantità prodotte che sono stabilite dal regolamento della Comunità Economica Europea del 31 luglio 1980, n. 2083.

 

     Art. 10 bis. Estensione delle provvidenze creditizie e fidejussorie alle associazioni ed alle unioni.

     1. Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalla vigente normativa per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi 20 ottobre 1978, n. 674 e 27 luglio 1967, n. 622 [4].

 

     Art. 11. (Comitato regionale provvisorio). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale istituisce il comitato regionale provvisorio di cui al precedente articolo 7 chiamando a farne parte per i primi quattro anni, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, i rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative in modo proporzionale alla consistenza associativa delle stesse.

     Il comitato così costituito è integrato con i rappresentanti previsti al secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie). Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal C.I.P.A.A. (comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare) ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge, in applicazione dell'articolo 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

 

     Art. 13. (Norma transitoria). Nelle more della costituzione del comitato regionale provvisorio di cui al precedente articolo 11 e comunque fino e non oltre il 31 dicembre 1988 la Giunta regionale provvede al riconoscimento delle associazioni e delle unioni a norma dell'articolo 3 della presente legge ed alla concessione di contributi supplementari alle medesime di cui al precedente articolo 1 anche in mancanza del parere del suddetto comitato, ma acquisito il parere della Commissione consiliare permanente per l'agricoltura [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 27 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 38/1990.

[3] Commi così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 29/1988.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 1994, n. 60.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29/1988.