§ 5.7.30 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 59.
Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria nonché modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/06/1978
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3.500 milioni di lire al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'articolo 1 è concesso al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste in base alle risultanze dei progetti [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale provvederà, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, punto 2) del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, [...]
Art. 5.      Per l'avvio dell'attività del Consorzio e per l'impianto dell'area per la ricerca l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo un contributo straordinario di lire [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all'ammontare di [...]
Art. 7. 
Art. 8.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, con decorrenza [...]
Art. 9.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dal I comma del precedente articolo 5, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 500 milioni, con decorrenza [...]
Art. 11.      Per le finalità previste dal II comma del precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 12.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al III comma del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 5101 dello stato di previsione della spesa del piano [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 14.      In relazione al disposto di cui al precedente articolo 7 le denominazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.7.30 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 59.

Interventi per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'istruzione universitaria nonché modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

(B.U. 15 giugno 1978, n. 49).

 

CAPO I

Ampliamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3.500 milioni di lire al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste per l'ampliamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica.

 

     Art. 2.

     Il contributo di cui all'articolo 1 è concesso al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste in base alle risultanze dei progetti esecutivi delle opere ed è erogato con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

 

CAPO II

Area per la ricerca scientifica e tecnologica in Trieste

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aderire al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste, di cui al Capo 11 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale provvederà, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, punto 2) del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ad erogare annualmente al Consorzio di cui al precedente articolo 3 per il raggiungimento delle sue finalità contributi ordinari.

 

     Art. 5.

     Per l'avvio dell'attività del Consorzio e per l'impianto dell'area per la ricerca l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo un contributo straordinario di lire 500 milioni nell'esercizio 1979 dopo l'approvazione del relativo statuto di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad assumere, nell'esercizio 1978 e fino al limite di lire 100 milioni, le spese occorrenti per l'attività del Comitato previsto dall'art. 18 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 nonché per studio indagini e consulenze relative alla redazione dello Statuto del Consorzio, alla scelta del sito ed alla organizzazione dell'area.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a favore del Consorzio per i mutui che andrà a contrarre per la realizzazione delle opere e impianti pubblici necessari all'area per la ricerca scientifica e tecnologica; la garanzia viene disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze e ad essa si applica l'art. 1 della L.R. 1º luglio 1971, n. 25 modificata con l'articolo 5 della L.R. 18 giugno 1976, n. 20.

 

CAPO III

Altre disposizioni

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria fino all'ammontare di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste e il Comitato tecnico amministrativo nominato dal Ministero della pubblica istruzione per l'Università di Udine, ai sensi dell'art. 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     I contributi di cui al precedente comma sono concessi sulla base di documentate richieste.

 

     Art. 7. [1]

     (Omissis) [2].

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5523 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell'Università di Trieste per l'ampliamento della sede del Centro internazionale di fisica teorica» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.500 milioni.

     All'onere complessivo di lire 3.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, e precisamente:

     - per lire 2.500 milioni, dalla Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano predetto;

     - per i restanti 1.000 milioni, dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - del sopraspecificato elenco n. 5.

 

     Art. 9.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 1142 con la denominazione: «Contributi al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella Provincia di Trieste per il raggiungimento delle sue finalità".

     Gli stanziamenti di spesa da iscriversi al sopracitato capitolo 1142 saranno determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale, ai sensi del I comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dal I comma del precedente articolo 5, è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 500 milioni, con decorrenza dall'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5525 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per l'avvio della sua attività e per l'impianto dell'area per la ricerca» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dal II comma del precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - il capitolo 1058 con la denominazione: «Spese per l'attività del Comitato previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli studi, indagini e consulenze relative alla redazione dello statuto del Consorzio, alla scelta del sito ed all'organizzazione dell'area» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 3603 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine - del precitato stato di previsione.

 

     Art. 12.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui al III comma del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 5101 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il quale presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5524 con la denominazione: «Contributi alle Università della regione per sopperire alle spese di progettazione di opere di edilizia universitaria» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981 di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 14.

     In relazione al disposto di cui al precedente articolo 7 le denominazioni dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:

     - Cap. 7841 - «Anticipazioni, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, al Comune di Trieste per la realizzazione del raccordo autostradale fra il Punto Franco Nuovo del porto di Trieste, la Zona Industriale e la Strada Statale n. 202, all'Università degli Studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

     - Cap. 7842 - «Anticipazioni al Comune di Gorizia, ai sensi dell'articolo 8 settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione dell'Autoporto e della Stazione confinaria di S. Andrea, per la progettazione e la realizzazione di un bacino regolatore dell'acqua dell'Isonzo ad usi irrigui».

     Di conseguenza, la denominazione del capitolo 909 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Rimborsi delle anticipazioni concesse, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, al Comune di Trieste, all'Università degli Studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste ed al Comune di Gorizia, nonché delle altre spese effettuate per studi, progetti, ricerche e consulenze».

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 3 della L.R. 8 luglio 1977, n. 33.