§ 4.10.37 - Legge Regionale 10 gennaio 1977, n. 2.
Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:10/01/1977
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario derivante dai servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1976 e non oltre il 30 giugno 1977, a liquidare il costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro [...]
Art. 3.      Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.37 - Legge Regionale 10 gennaio 1977, n. 2. [1]

Provvedimenti a favore delle popolazioni terremotate nel settore dei trasporti e modifiche alla legge regionale 22 giugno 1976, n. 24 ed alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 52.

(B.U. 11 gennaio 1977, n. 1).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario derivante dai servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, ivi comprese quelle site nelle altre regioni della Repubblica italiana, disposti dal Commissariato di Governo ed effettuati dopo il 14 settembre 1976 con autobus delle aziende esercenti servizi pubblici di autolinee.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere fino alla copertura totale l'onere finanziario relativo al trasporto dei terremotati nell'ambito delle zone colpite, nelle zone di esodo di cui al precedente comma e dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio, o a quelle terremotate di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, effettuati a mezzo autobus da aziende pubbliche e private o a mezzo scuolabus di Enti pubblici.

     L'importo da corrispondere alle aziende o agli Enti pubblici per l'effettuazione dei servizi di cui al presente articolo sarà determinato sulla base dei relativi costi unitari chilometrici od orari stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1976 e non oltre il 30 giugno 1977, a liquidare il costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee interregionali, regionali e comprensoriali, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo di cui all'articolo precedente nonchè ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate di cui al precedente articolo particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     - sia stata distrutta o dichiarata inagibile la loro abilitazione in seguito agli eventi sismici;

     - debbano frequentare una scuola la cui sede originaria sia stata trasferita in altra località in seguito agli eventi sismici.

 

     Art. 3.

     Per far fronte agli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 vengono istituiti «per memoria» al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - i seguenti capitoli:

     - capitolo 1156 con la denominazione: «Rimborsi a favore di aziende pubbliche e private o di Enti pubblici per i servizi speciali di sfollamento delle persone terremotate nelle zone di esodo, nonchè per il trasporto dei terremotati dalle zone di esodo alle località di lavoro, di studio o a quelle terremotate di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15»;

     - capitolo 1157 con la denominazione: «Rimborso del costo degli abbonamenti rilasciati, per raggiungere i posti di lavoro e di scuola a mezzo di servizi pubblici di autolinee, ai lavoratori ed agli studenti sfollati nelle zone di esodo nonchè ai lavoratori ed agli studenti residenti nei Comuni delle zone terremotate particolarmente interessati dal fenomeno dello sfollamento, da individuarsi con apposito Decreto del Presidente della Giunta regionale».

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     I capitoli di spesa di cui al precedente primo comma sono istituiti in aggiunta a quelli previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

CAPO II

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

CAPO III

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Norma abrogativa del comma aggiunto con l'art. 10 della L.R. 22 giugno 1976, n. 24 all'art. 39 della L.R. 6 settembre 1974, n. 47.

[2] Norma modificativa del primo comma dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1976, n. 52.

[3] Norma introduttiva del II e III comma dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1976, n. 52.