§ 4.8.60 - Legge Regionale 8 luglio 1991, n. 26.
Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:08/07/1991
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. Il titolo della legge regionale n. 15/81, viene così sostituito:
Art. 2.      1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/81, viene così sostituita:
Art. 3.      1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:
Art. 4.      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/81, viene così sostituito:
Art. 5.      1. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:
Art. 6.      1. All'articolo 25 della legge regionale n. 15/81 è aggiunto il seguente comma secondo:
Art. 7.      1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 15/81 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 8.      1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 26 quater della legge regionale n. [...]
Art. 9.      1. La lettera c) dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 e successive modifiche, è così sostituita:


§ 4.8.60 - Legge Regionale 8 luglio 1991, n. 26.

Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone» e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente «Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico».

(B.U. 9 luglio 1991, n. 88).

 

Capo I

Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15

 

Art. 1.

     1. Il titolo della legge regionale n. 15/81, viene così sostituito:

     «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci».

 

     Art. 2.

     1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/81, viene così sostituita:

     «Commissione regionale impianti a fune e piste».

     2. Nel comma primo dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/81, la dizione «Commissione regionale impianti a fune» è sostituita da «Commissione regionale impianti a fune e piste».

     3. Il comma terzo dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:

     (Omissis) [1].

     4. Il comma quarto dell'articolo 4 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:

     (Omissis) [3].

     2. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/81, viene così sostituito:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     1. Il sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 15/81 viene così sostituito:

     (Omissis) [6].

     2. Dopo il sesto comma dell'articolo 17 della legge regionale n. 15/81, viene inserito il seguente comma:

     (Omissis) [7].

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 25 della legge regionale n. 15/81 è aggiunto il seguente comma secondo:

     (Omissis) [8].

 

     Art. 7.

     1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 15/81 sono aggiunti i seguenti articoli:

     (Omissis) [9].

 

     Art. 8.

     1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 26 quater della legge regionale n. 15/1981, entro un anno da tale data; in tal caso l'elaborato progettuale può essere sostituito da una relazione illustrativa della pista corredata da idonei elementi cartografici.

     2. Gli enti pubblici, che abbiano realizzato piste da sci anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere la relazione illustrativa entro un anno da tale data.

 

Capo II

    Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 e successive

modifiche

 

     Art. 9.

     1. La lettera c) dell'articolo 3, primo comma, della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 e successive modifiche, è così sostituita:

     (Omissis) [1]0.

 

 


[1] Modifiche ed integrazioni già inserite nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].

[4] Vedi nota [1].

[5] Vedi nota [1].

[6] Vedi nota [1].

[7] Vedi nota [1].

[8] Vedi nota [1].

[9] Vedi nota [1].

[1]10 Vedi nota [1].