§ 3.1.308 - L.R. 23 marzo 2017, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:23/03/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2000)


§ 3.1.308 - L.R. 23 marzo 2017, n. 2. [1]

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)

(B.U. 29 marzo 2017, n. 13)

 

Art. 1. (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2000)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Disposizioni transitorie)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina della raccolta dei funghi epigei alla luce del mutato assetto organizzativo degli enti locali, nel 2017, la raccolta dei funghi può essere esercitata in tutto il territorio regionale da parte di coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 );

b) hanno versato all'Amministrazione regionale, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet, il corrispettivo annuale di 50 euro se residenti in regione o di 100 euro se non residenti.

2. Nel 2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000;

b) hanno versato il corrispettivo annuale di 25 euro a favore dell'UTI secondo le modalità dalla stessa determinate.

3. In via eccezionale, nel 2017, è altresì consentita la raccolta dei funghi:

a) in tutto il territorio regionale: a chi abbia versato il corrispettivo annuale per una o più zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000, purché, qualora l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal comma 1, la differenza venga preventivamente versata a favore della Regione secondo le modalità di cui al medesimo comma 1;

b) in una sola delle zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 solo per la stessa zona entro l'entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

4. Durante l'attività di raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identità in corso di validità, di copia delle ricevute dei versamenti di cui ai commi da 1 a 3.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità della raccolta, i relativi limiti e i divieti continuano a essere disciplinati dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.