Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 01/06/1993 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. 1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988 n. 10, come modificato [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1993. |
Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione annuale disposta ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato [...] |
§ 1.2.52 - Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 31.
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale». Determinazione per l'anno 1993 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
(B.U. 2 giugno 1993, n. 22).
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della
1. In via di interpretazione autentica, la facoltà di assunzione con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis della
2. La facoltà di sostituzione di cui al comma 1 è esercitabile dalla Provincia anche al momento del rinnovo del contratto di lavoro a termine, per giustificati, motivi inerenti la prestazione lavorativa.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1993.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'assegnazione annuale disposta ai sensi dell'articolo 66 della
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della