§ 1.2.44 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 23.
Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/08/1992
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1.Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, articolo 64, commi 2 e 3, come modificato dall'articolo [...]
Art. 3.      1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23.
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dell'1 gennaio 1992.


§ 1.2.44 - Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 23. [1]

Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: «Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale». Determinazione per l'anno 1992 dei contingenti organici di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

(B.U. 28 agosto 1992, n. 68).

 

Art. 1.

     1.Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, articolo 64, commi 2 e 3, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono

determinati, anche per l'anno 1992, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

 

     Art. 3.

     1. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad imputare ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 gli oneri relativi all'anno 1991 derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23.

     3. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, così come sostituito dall'articolo 1, lo stanziamento del capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è ridotto di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, corrispondentemente sul capitolo 8840 del medesimo stato di previsione è iscritto uno stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dell'1 gennaio 1992.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.