§ 6.3.3 – L.R. 29 dicembre 1978 n. 55 e succ. modificazioni.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:29/12/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale»
Art. 2.  Trattamento economico di missione e di trasferimento spettante ai collaboratori regionali. A decorrere dal 1° ottobre 1978 il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di [...]
Art. 3.  Le indennità di trasferta previste dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, competono come segue:
Art. 4.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive integrazioni e modificazioni
Art. 5.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna»
Art. 6.  Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15
Art. 7.  L'art. 25 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 8.  Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, è inserito il seguente:
Art. 9.  In attuazione del combinato disposto degli articoli 1, 5, 7 ed 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad organizzare ed assumere gli oneri relativi al servizio [...]
Art. 10.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a provvede al pagamento delle spese per l'assistenza ospedaliera concernenti l'esercizio finanziario 1978, entro l'importo complessivo risultante dalla [...]
Art. 11.  (omissis)
Art. 12.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 - oltre il periodo di preammortamento - e alle [...]
Art. 13.  L'art. 53 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33 «Disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della Regione Emilia- Romagna»
Art. 14.  Con legge di bilancio la Regione Emilia-Romagna determina annualmente l'ammontare del compenso da assegnare ai Comuni per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio a norma del 1° comma, [...]
Art. 15.  A partire dall'esercizio 1979 i sottoelencati interventi della Regione Emilia-Romagna, saranno effettuati in tutto od in parte mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 66 e seguenti della [...]
Art. 16.  Per effetto della nuova autorizzazione di spesa disposta dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti [...]


§ 6.3.3 – L.R. 29 dicembre 1978 n. 55 e succ. modificazioni.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il 2° provvedimento di variazione al bilancio pluriennale 1978-1981.

(B.U. 29 dicembre 1978, n. 175).

 

Art. 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» [1] è disposta per l'esercizio 1978 una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 500.000.000.

 

     Art. 2. Trattamento economico di missione e di trasferimento spettante ai collaboratori regionali. A decorrere dal 1° ottobre 1978 il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Emilia-Romagna e degli istituti ed aziende regionali è regolato, con i criteri di equiparazione contenuti nel successivo art. 3, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 417, e nel D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

     Dalla stessa data sono abrogate le leggi regionali 19 ottobre 1977, n. 40 e 7 luglio 1978, n. 21.

     La rideterminazione delle indennità di trasferta che il Ministero del Tesoro può effettuare annualmente ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 417/78 si estende al personale della Regione e degli istituti ed aziende regionali.

 

     Art. 3. Le indennità di trasferta previste dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, competono come segue:

     - personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI e V: L. 19.100:

     - rimanente personale: L. 14.000.

     Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 2 della stessa legge, a tutto il personale è consentito chiedere il rimborso della spesa dell'albergo, limitatamente agli esercizi di categoria non superiore alla seconda.

     Per i viaggi compiuti in ferrovia o sui piroscafi la classe di diritto è stabilita come segue:

     - personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI e V: 1ª classe;

     - rimanente personale: 2ª classe.

     A tutto il personale è consentito l'uso del mezzo aereo, con esclusione della prima classe.

     Al personale appartenente ai livelli VIII e VII è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto-letto in carrozza con letti. Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

     Nell'applicazione dell'art. 12 della già citata legge n. 417-1978, al personale regionale compete, alle condizioni indicate all'art. 21 della legge 836/1973, l'indennità di prima sistemazione nella misura di L. 170.000.000 [2].

 

     Art. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive integrazioni e modificazioni [3] sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) concorso negli interessi sui prestiti di esercizio a norma dell'art. 10:

Esercizio finanziario 1978: L. 150.000.000

Esercizio finanziario 1979: L. 150.000.000

     b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: Esercizio finanziario 1978: L. 20.000.000

     A partire al 1° settembre 1978 e fino al termine dell'anno 1981 le condizioni alle quali la Regione Emilia-Romagna concorre al pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio assistiti dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificate:

     - Ammontare del prestito: non superiore a 5 milioni di lire nel triennio 1979/1981.

     - Contributo regionale in conto interessi: 3% annuo.

     - Durata del prestito: non superiore a 18 mesi. La durata del prestito potrà variare nei confronti di quelle aziende che impiegano non più di tre addetti e che risponderanno a criteri fissati annualmente dalla Giunta regionale con il concorso della competente commissione consiliare.

     - Le aziende artigiane che abbiano in corso prestiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sostenuti dal contributo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3, sono ammesse a contributo per un importo pari alla differenza fra prestito ammissibile e il residuo capitale ancora da rimborsare.

     A partire dall'esercizio finanziario 1979 e fino all'esercizio 1981 le modalità per la determinazione e concessione del contributo ordinario regionale alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia sono così modificate:

     - il fondo viene annualmente suddiviso in due quote:

     a) una quota, pari all'80% del totale, viene ripartita con riferimento al livello di operatività della cooperativa artigiana di garanzia, determinato dal rapporto in percentuale fra l'ammontare delle operazioni garantire durante l'esercizio precedente ed il totale della massa fidejussoria della cooperativa stessa, assegnando un valore ad ogni punto percentuale;

     b) una quota, pari al 20% del totale, in proporzione diretta al numero dei nuovi soci ammessi alla cooperativa alla fine di ogni anno per il periodo 1979/1981.

     Le condizioni di ammissibilità al contributo sono così modificate:

     - l'esercizio 1979 sono ammesse a contributo cooperative che al 31 dicembre 1978 avevano oltre 150 soci;

     - per gli esercizi successivi al 1979 sono ammesse a contributo le cooperative che risultano avere almeno 200 soci al termine dell'anno precedente;

     - non sono in ogni caso ammesse a contributo le cooperative che durante l'esercizio precedente non abbiano impiegato in operazioni fidejussorie almeno il 50% del fondo complessivo di garanzia.

 

     Art. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna» [4] è disposta una ulteriore autorizzazione di spesa di L. 190.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 [5], concernenti la concessione di sovvenzioni per l'esercizio di servizi sostitutivi di ferrovie e tranvie a norma della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 45 [6], sono così modificate a seguito della rideterminazione degli importi relativi:

- Arretrati esercizi 1973-1977: L. 739.070.000

     Incremento di L. 24.070.000.

- Sovvenzione per l'anno 1978: L. 490.375.000

Totale autorizzazione per l'esercizio 1978: L. 1.229.445.000

     Per gli esercizi finanziari successivi al 1978 è autorizzato uno stanziamento annuo di L. 490.375.000 con un incremento di annue L. 375.000 rispetto a quanto autorizzato dall'articolo 26 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.

 

     Art. 7. L'art. 25 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (omissis) [7]

 

     Art. 8. Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 19 maggio 1975, n. 33, è inserito il seguente:

     (omissis) [8]

 

     Art. 9. In attuazione del combinato disposto degli articoli 1, 5, 7 ed 8 della legge 29 giugno 1977, n. 349, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad organizzare ed assumere gli oneri relativi al servizio di guardia medica festiva e notturna sulla base dell'articolo 35 dell'accordo nazionale tipo per le convenzioni nazionali uniche per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici generici e pediatri, stipulato in Roma il 31 maggio 1978.

     La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione un apposito capitolo concernente i versamenti effettuati dagli enti mutualistici a norma del 4° comma del surrichiamato articolo 35 e ad iscrivere nella parte spesa, sezione 5ª, settore 03, programma 01, interventi socio-sanitari di base, un capitolo di pari stanziamento.

     I fondi stanziati in bilancio sono ripartiti, con atto deliberativo di Giunta, fra i consorzi socio-sanitari, nel cui ambito, per dichiarazione del comitato provinciale di cui all'articolo 14 del summenzionato accordo nazionale, sia in atto un servizio di guardia medica.

     Alla determinazione dello stanziamento provvede annualmente la legge di bilancio.

 

     Art. 10. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a provvede al pagamento delle spese per l'assistenza ospedaliera concernenti l'esercizio finanziario 1978, entro l'importo complessivo risultante dalla applicazione della dotazione complessiva del fondo nazionale ospedaliero stabilita in 5.135 miliardi dall'art. 1 della legge 4 agosto 1978, n. 461, della quota percentuale di sua spettanza determinata dal decreto del consiglio dei ministri del 13 gennaio 1978.

     La liquidazione del pagamento delle spese non è subordinata all'effettivo introito da parte della Regione delle mensilità che lo Stato è impegnato a corrispondere a norma dell'articolo 4, punto b), della richiamata legge 4 agosto 1978, n. 461.

 

     Art. 11. (omissis) [9]

 

     Art. 12. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere la propria fidejussione per garantire il rimborso di mutui, per la durata massima di anni 20 - oltre il periodo di preammortamento - e alle condizioni di tasso previste dalla legge per il credito agrario di miglioramento, concessi in attuazione della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6, articolo 7 [10], modificato dal 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 [11], destinati a finanziare opere di miglioramento forestale comprese nel progetto FEOGA - XIV tranche - finanziato dalla Comunità Economica Europea (C.E.E.) ed ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     In caso di mancato pagamento, da parte degli enti beneficiari della fidejussione sopramenzionata, delle rate del mutuo, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento delle stesse a favore dell'istituto mutuante entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'istituto stesso del mancato pagamento.

     Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dall'ente inadempiente delle somme pagate dallo stesso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

     Alle eventuali spese conseguenti alla gestione della garanzia fidejussoria si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 29910 del bilancio di previsione 1978 la cui denominazione viene così modificata «Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie sui mutui destinati a finanziare opere di miglioramento forestale ammesse al contributo statale o regionale nel pagamento degli interessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 ottobre 1966, n. 910».

 

     Art. 13. L'art. 53 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 33 «Disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della Regione Emilia- Romagna» [12] è sostituito dal seguente:

     «Gli oneri conseguenti l'esercizio delle deleghe previste dagli artt. 44 e 45 della presente legge sono determinati annualmente dalla legge di bilancio. Al loro riparto fra i Comuni e le Province provvede entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale con riferimento alla superficie agricolo-forestale».

 

     Art. 14. Con legge di bilancio la Regione Emilia-Romagna determina annualmente l'ammontare del compenso da assegnare ai Comuni per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio a norma del 1° comma, art. 3, della legge 16 agosto 1978, n. 31 [13].

     Alla liquidazione del compenso provvede la Giunta regionale sulla base del numero dei tesserini rilasciati durante la stagione venatoria iniziata nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

 

     Art. 15. A partire dall'esercizio 1979 i sottoelencati interventi della Regione Emilia-Romagna, saranno effettuati in tutto od in parte mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 66 e seguenti della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31 [14]:

     a) Piani di profilassi veterinaria:

     - Spese per l'attuazione di piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e per il funzionamento delle relative commissioni (leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33).

     - Spese per l'impostazione e l'attuazione di piani organici di risanamento del patrimonio zootecnico (D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264).

     - Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi e ai veterinari coadiutori (legge 9 giugno 1964, n. 615).

     - Spese per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministero e dai Veterinari provinciali (legge 9 giugno 1964, n. 615).

     - Indennità per l'abbattimento degli animali (legge 9 giugno 1964, n. 615).

     - Indennità per l'abbattimento degli animali affetti da tubercolosi e brucellosi (art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33).

     - Spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per la attuazione dei piani di profilassi o di polizia veterinaria (art. 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503).

     b) Interventi a sollievo delle aziende agricole in occasione di avversità atmosferiche.

     Interventi in capitale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali.

     c) Interventi di sviluppo nel settore dell'agricoltura:

     - Contributi in conto capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, numero 31 [15], modificato dall'art. 7 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 42 [16].

     - Contributi in capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasformazione di strutture produttive zootecniche in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico (artt. 2 e 4, legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni) [17];

     - Contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23, legge 9 maggio 1975, n. 153; legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, art. 11, lettera g) ed art. 13) [18].

     Le aperture di credito saranno disposte dalla Giunta nei limiti delle assegnazioni ripartite a favore degli uffici periferici regionali competenti per materia e per territorio con la stessa deliberazione di riparto. Il funzionario delegato provvede all'impegno definitivo, alla liquidazione ed alla materiale erogazione della spesa nell'ambito della disciplina introdotta nell'apposito regolamento regionale approvato dal Consiglio in data 8 novembre 1978.

 

     Art. 16. Per effetto della nuova autorizzazione di spesa disposta dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti variazioni complessive:

Esercizio finanziario 1978: + L. 1.098.137.139

Esercizio finanziario 1979: + L. 150.375.000

Esercizio finanziario 1980: + L. 375.000

Esercizio finanziario 1981: + L. 375.000

Totale variazioni in aumento sul bilancio pluriennale: L. 1.249.262.139

     a) per quanto all'esercizio 178:

     per L. 884.445.000 dalla maggiore entrata per interessi attivi sulle giacenze di cassa; per L. 200.000.000 dalla maggiore entrata derivante dai versamenti effettuati dagli enti mutualistici; per L. 13.692.139 dallo storno dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

     b) quanto al 1979-1980-1981 dalla corrispondente riduzione dei fondi di riserva per spese obbligatorie ed impreviste di ciascun anno.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 3 relativi al «trattamento economico di missione e di trasferimento spettante ai collaboratori regionali», per l'esercizio 1978, l'amministrazione regionale provvede con i fondi già stanziati sui relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

     Le variazioni al bilancio annuale e pluriennale di previsione conseguenti alla attuazione della presente legge sono contenute nel secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1978, approvato con apposito atto legislativo regionale.


[1] La L.R. n. 19/4/1975 n. 24 è riportata al § 4.1.10.

[2] Le modificazioni dei livelli sono state disposte dall'art. 33 della L.R. 22/10/1979 n. 34 (vedi § 2.1.8).

[3] Vedi § 3.8.2.

[4] Vedi § 4.2.3.

[5] Vedi § 6.3.1.

[6] La L.R. 18/12/1973 n. 45 è stata abrogata dall'art. 50 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[7] Riportato al § 6.3.1.

[8] Riportato al § 3.1.6.

[9] L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 39, secondo comma, della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[10] Vedi § 3.3.3.

[11] Vedi § 6.2.3.

[12] La legge 17 agosto 1978, n. 33 è stata abrogata dall'art. 72 della L.R. 15 maggio 1987, n. 20 (riportata al § 3.4.1).

[13] La legge regionale 16 agosto 1978, n. 31 è stata abrogata dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20 (riportata al § 3.4.1).

[14] Vedi § 6.2.3.

[15] Vedi § 3.1.5.

[16] Vedi § 6.3.2.

[17] Vedi § 3.2.1.

[18] La L.R. 5/5/1977 n. 18 è riportata al § 3.1.9.