§ 3.1.6 - Legge Regionale 19 maggio 1975, n. 33.
Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:19/05/1975
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Piani di sviluppo.
Art. 4.  Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni.
Art. 5.  Agevolazioni alla conduzione associata.
Art. 6.  Agevolazioni per l'esecuzione delle opere.
Art. 7.  Criteri di ripartizione dei fondi.
Art. 8.  Deleghe.
Art. 9.  Modalità delle deleghe.
Art. 10.  Disposizioni di attuazione.
Art. 11.  Riserva di adeguamento.
Art. 12.  Applicabilità di norme in vigore.
Art. 13.  Autorizzazioni di spesa.
Art. 14.  Copertura finanziaria.
Art. 15.  Finanziamenti con ricorso al credito.
Art. 16.  Variazioni di bilancio.


§ 3.1.6 - Legge Regionale 19 maggio 1975, n. 33.

Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane.

(B.U. n. 82 del 20 maggio 1975).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di migliorare i redditi derivanti dalle attività agricole nonché le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza della popolazione rurale delle zone montane, in connessione con gli altri interventi regionali in materia di agricoltura e foreste.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     I benefici previsti dalla presente legge riguardano esclusivamente i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     Tali benefici sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, per l'attuazione di piani di sviluppo aziendale o interaziendale [1].

 

     Art. 3. Piani di sviluppo.

     Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve prevedere l'ammodernamento dei processi produttivi, il miglioramento e la razionalizzazione delle produzioni e del conseguimento di un reddito netto aziendale corrispondente almeno alla retribuzione di una unità lavorativa impiegata continuativamente in agricoltura; tale reddito netto deve considerarsi come minimo e dovrà moltiplicarsi in rapporto alla estensione della superficie e/o all'ordinamento colturale.

     Sono ammessi con priorità ai benefici di cui alla presente legge i piani presentati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari, da mezzadri e da cooperative di conduzione.

     Tra i piani presentati da coltivatori diretti e da mezzadri è data preferenza a quelli riferiti ad aziende che abbiano l'imprenditore o un coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.

     Possono essere previste, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano, iniziative a carattere agrituristico, da realizzarsi nell'ambito dell'azienda: la spesa ammessa ai benefici non può superare l'importo di 5.164,57 Euro per ogni singolo piano [1]a.

     I piani devono essere in armonia con le linee della programmazione regionale e con le scelte dei piani di sviluppo e dei programmi-stralcio delle comunità montane.

     Ai piani di sviluppo deve essere allegata una dichiarazione dei titolari delle aziende interessate con cui i medesimi si impegnano a proseguire la coltivazione della o delle aziende per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi ai sensi della presente legge. Al fine dell'ottenimento della preferenza di cui al terzo comma, l'impegno dovrà essere assunto anche dal coadiuvante familiare di età inferiore ai quarantacinque anni.

     Per il complesso delle opere di miglioramento comprese nei piani aziendali o interaziendali o in ciascun programma-stralcio dei piani medesimi - opere non finanziabili o comunque non finanziate ai sensi di altre leggi regionali o statali - la Regione può concedere, alternativamente:

     a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%, elevata a quella prevista dalle leggi statali in vigore per l'esecuzione di opere di rimboschimento o di miglioramento dei boschi su terreni vincolati o vincolabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

     b) un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento, della durata massima di anni 20, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760 e successive modificazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento al tasso del 4%.

     Per quanto attiene la misura del concorso regionale di cui alla presente legge, si applicano, al momento della concessione dei benefici, le disposizioni eventualmente adottate dai competenti organi statali posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Disposizioni per il miglioramento delle abitazioni. [2]

     Le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento di fabbricati ad uso abitazione, possono essere inserite nei piani di cui al precedente articolo purché siano osservate le seguenti condizioni.

     L'abitazione deve essere stabilmente abitata dal coltivatore del fondo e dalla sua famiglia.

     L'abitazione può essere ubicata sul podere o, quando questo sia privo di fabbricati, anche in un centro abitato ricompreso nel territorio del Comune ove è ubicato il podere stesso o nel territorio dei Comuni limitrofi.

     Nelle località di cui al comma precedente, il coltivatore del fondo e il coniuge non debbono essere proprietari di altra abitazione.

     Oltre ai locali ed ai servizi necessari alla famiglia del coltivatore, l'abitazione può contemplare fino a tre locali, con i relativi servizi, da dare in locazione a scopo turistico.

     Le agevolazioni di cui al precedente art. 3, ultimo comma, possono essere concesse, anche al di fuori dei piani, ai salariati dell'agricoltura residenti in montagna per le opere di riattamento, risanamento conservativo o restauro, miglioramento e ampliamento dei locali e servizi dell'abitazione necessari alla sua famiglia, purché l'immobile sia ubicato nel territorio della comunità montana, sia stabilmente abitato, e sia di proprietà del salariato stesso o del coniuge, che non debbono essere proprietari di altra abitazione. Per ottenere tali agevolazioni, il salariato, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, deve avere prestato almeno 151 giornate lavorative annue nel settore agricolo.

     Nei casi in cui appaia assolutamente non conveniente sotto il profilo tecnico-economico procedere alle opere di cui al primo e sesto comma, le agevolazioni di cui all'art. 3 della presente legge possono essere concesse anche per opere di ricostruzione dei fabbricati rurali.

     Le opere debbono essere progettate ed attuate rispettando la normativa stabilita per la zona interessata dallo strumento urbanistico vigente o adottato e, in particolare, le caratteristiche architettoniche tipiche della zona e dell'epoca di costruzione del fabbricato.

     L'importo di spesa massima ammessa ai benefici di cui alla presente legge non può superare i 5.164,57 Euro [1]a.

     Ove nei cinque anni successivi alla concessione del contributo l'abitazione non sia stabilmente abitata dal coltivatore del fondo, dal salariato, o dalle loro famiglie, la concessione del beneficio sarà revocata.

 

     Art. 5. Agevolazioni alla conduzione associata. [3]

     Alle cooperative di conduzione terreni ed alle aziende associate che abbiano ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo in cui sia prevista la gestione in forma associata di una superficie agricola seminativa o a pascolo non inferiore a cinquanta ettari e, sul piano colturale, un indirizzo prevalentemente teso al miglioramento quantitativo e qualitativo degli allevamenti e delle produzioni foraggere particolarmente nei territori abbandonati, può essere concesso un contributo di avviamento per la durata, in rapporto alle dimensioni aziendali, di almeno due anni, in misura non superiore a 1.032,91 Euro all'anno [1]a.

     Avranno priorità nella concessione del contributo le aziende associate e le cooperative composte da coltivatori diretti e da lavoratori agricoli e, tra queste, quelle costituite per almeno un terzo da lavoratori di età inferiore a trentotto anni.

 

     Art. 6. Agevolazioni per l'esecuzione delle opere.

     Le aziende agricole singole od associate per l'attuazione delle opere comprese nei piani di cui alla presente legge, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al II comma dell'art. 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e di cui al I comma, lettera b), dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

 

     Art. 7. Criteri di ripartizione dei fondi.

     Il Consiglio regionale ripartisce tra le comunità montane i fondi stanziati per gli interventi previsti dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

     a) per il 10% in base alla superficie dei territori delle comunità montane;

     b) per il 15% in base alla popolazione delle comunità montane;

     c) per il restante 75% sulla base degli interventi previsti nei programmi di sviluppo per l'agricoltura e le foreste delle comunità montane, del loro grado di attuazione, della loro idoneità a raggiungere le finalità della programmazione regionale e nazionale e della presente legge.

 

     Art. 8. Deleghe.

     Le comunità montane sono delegate:

     1) a ricevere, esaminare ed approvare i piani di sviluppo di cui agli artt. 2 e 3, le domande di contributo di cui all'art. 4, sesto comma, e quelle di cui all'art. 5;

     2) a concedere, entro i limiti delle somme accreditate, i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera a), all'art. 4, sesto comma, e all'art. 5;

     3) a deliberare, entro i limiti delle somme indicate a tale fine nella ripartizione di cui al precedente art. 7, il concorso negli interessi previsto all'art. 3, lettera b) e all'art. 4, sesto comma.

     Per quanto riguarda i contributi in conto interessi, la Giunta regionale provvede all'assunzione degli impegni ed alle liquidazioni relative agli interventi di cui al punto 3) del comma precedente.

     Ai fini dell'erogazione dei contributi in conto capitale di cui al punto 2) del I comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito in conto corrente a favore dei presidenti delle comunità montane, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui.

     Per quanto riguarda i contributi in conto capitale spetta al consiglio della comunità l'approvazione degli eventuali piani di riparto; al comitato esecutivo la concessione del contributo definitivo; al funzionario delegato la liquidazione ed il pagamento delle spese [4].

     Le aperture di credito suddette non potranno superare l'importo assegnato territorialmente alle singole comunità montane in ciascuna delle assegnazioni o ripartizioni di contributi effettuate dai competenti organi regionali in attuazione della presente legge.

     I presidenti delle comunità montane dispongono l'erogazione dei contributi, sulla base dei prescritti atti amministrativi assunti dai competenti organi delle rispettive amministrazioni, mediante l'emissione di appositi assegni bancari localizzati e non trasferibili, ovvero mediante l'emissione di ordini di pagamento tratti sulla rispettiva apertura di credito. Sia gli esami che gli ordini di pagamento, di cui sopra, dovranno riportare la firma congiunta dei presidenti e dei responsabili dell'ufficio di ragioneria delle comunità montane.

     Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma si richiamano, nei limiti della loro applicabilità, le norme di cui agli articoli dal n. 56 al n. 61, compresi, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e successive integrazioni e modificazioni. La Regione Emilia-Romagna provvederà, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze operative dell'ente medesimo, a disciplinare le modalità di esecuzione della normativa sopra richiamata.

 

     Art. 9. Modalità delle deleghe.

     Per gli adempimenti inerenti alle funzioni delegate, le comunità montane, previa intesa con la Giunta regionale, potranno avvalersi degli uffici regionali periferici.

     In attesa di una normativa regionale che regolamenti la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli alle scelte di programmazione nonché alle attività comprensoriali e zonali, le comunità montane concedono i benefici previsti dalla presente legge sentito il parere di una commissione composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative e professionali maggiormente rappresentative, costituita con deliberazione del consiglio della comunità montana secondo il proprio statuto.

     Al fine del coordinamento delle funzioni delegate e per assicurare il rispetto delle linee di programmazione regionale, la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, può impartire direttive alle comunità montane.

     Le direttive saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale.

     In caso d'inerzia dell'ente delegato, la Giunta può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta regionale.

     La revoca delle funzioni regionali delegate deve riguardare di norma tutte le comunità montane ed essere effettuata con legge.

     La revoca nei confronti di una singola comunità è ammessa, sempre con legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

     Per la revoca, il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

     La Regione rimborsa annualmente alle comunità montane le spese effettuate per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, sulla base di apposite convenzioni da stipularsi nel corso del primo anno di esercizio delle deleghe.

     Dette convenzioni, di durata pluriennale, saranno approvate dal Consiglio regionale e stabiliranno in via forfettaria l'ammontare dei rimborsi annuali.

     La liquidazione annuale dei rimborsi è deliberata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni applicative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 11. Riserva di adeguamento.

     Le disposizioni della presente legge verranno adeguate, ove occorra, alle norme che saranno emanate dallo Stato, anche in applicazione di regolamenti e direttive comunitarie.

 

     Art. 12. Applicabilità di norme in vigore.

Per quanto non previsto dalle disposizioni alle presente legge, valgono, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

 

     Art. 13. Autorizzazioni di spesa.

Per i fini previsti dai precedenti articoli, sono autorizzate le seguenti spese.

     Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4:

     a) per l'erogazione dei contributi in conto capitale è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo dotato di uno stanziamento di L. 1.500.000.000;

     b) per il concorso in conto interessi, sono stabiliti due limiti d'impegno ciascuno di L. 50.000.000 a partire rispettivamente dagli esercizi 1975 e 1976. Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione a partire dai sopraindicati esercizi, in dipendenza dei limiti d'impegno suddetti, sono così determinate:

     L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1975;

     L. 100.000.000 per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994;

     L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1995.

     Per la concessione dei contributi di avviamento di cui all'articolo 5 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, l'iscrizione di un apposito capitolo di spesa dotato di uno stanziamento di L. 300.000.000.

     Per la realizzazione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3, compresi i miglioramenti di cui all'art. 4, limitatamente agli interventi in conto capitale, la Regione Emilia-Romagna stanzierà altresì sui bilanci per gli esercizi finanziari 1976 e 1976 ulteriori somme la cui copertura finanziaria sarà assicurata mediante l'accensione di mutui passivi per pari importo, nei modi indicati al successivo art. 15.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria.

     (Omissis).

 

     Art. 15. Finanziamenti con ricorso al credito.

     Alla determinazione degli ulteriori interventi di spesa di cui al III comma dell'art. 13, alla fissazione delle modalità e delle condizioni per l'accensione dei conseguenti mutui passivi di finanziamento, nonché alla copertura finanziaria degli anni per il loro ammortamento, la Regione darà attuazione con successivi provvedimenti legislativi regionali nel corso degli esercizi finanziari 1975 e 1976, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui le leggi annuali di bilancio autorizzeranno l'acquisizione e tenuto conto dell'assegnazione per gli esercizi 1975 e 1976 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 16. Variazioni di bilancio.

     (Omissis).

NORMA TRANSITORIA

     Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge, la Giunta regionale ripartisce tra le comunità montane, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, i fondi a disposizione per gli interventi previsti secondo i seguenti criteri:

     1) 50% sulla base della superficie territoriale delle comunità montane;

     2) 50% sulla base della popolazione agricola residente.

 

 


[1] La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 è sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della L.R. 5-5-1977 n. 18. Vedi art. 27, I comma, della L.R. n. 18/1977.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[2] Le disposizioni contenute nei commi I-II-III-IV-V dell'art. 4 si intendono sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 1977, dalle disposizioni riguardanti i piani di sviluppo contenute nel titolo I della L.R. 5-5-1977 n. 18. Vedi al riguardo l'art. 27, I comma, della L.R. n. 18-1977.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Le disposizioni dell'art. 5 si intendono sostituite, a decorrere dal 1° gennaio 1977, dalle disposizioni, contenute nel titolo I della L.R. 5-5- 1977 n. 18 riguardanti i piani di sviluppo. Vedi al riguardo l'art. 27, I comma, della L.R. 5-5-1977 n. 18.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 1978 n. 55.