§ 6.3.1 – L.R. 10 maggio 1978, n. 15.
Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della Regione Emilia-Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento
Data:10/05/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della L.R. 12 agosto 1974, n. 39 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» è disposta, per l'esercizio 1978, una autorizzazione di spesa di Lire 1.300.000.000
Art. 3.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche»
Art. 4.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della [...]
Art. 5.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano»
Art. 6.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole»
Art. 7.  Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A., a norma dell'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1973 n. 44, una autorizzazione di spesa di L. 880.000.000, di cui L. 380.000.000 [...]
Art. 8.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere nel biennio 1978-1979 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della [...]
Art. 9.  Per gli interventi di cui alla legge regionle 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 10.  Per gli interventi di cui alla legge 2 aprile 1977, n. 13 «Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative [...]
Art. 11.  Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53 «Contributo alla "Società Itticoltura Valli di Comacchio - SI.VAL.CO. - S.p.A.'' per la realizzazione delle [...]
Art. 12.  Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, [...]
Art. 13.  Per gli interventi di cui alla legge n. 16 del 14 marzo 1975 «Interventi a favore di Enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio di attività [...]
Art. 14.  Per la concessione di contributi in capitale a favore delle Comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26
Art. 15.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare gli interventi di cui alla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per l'elaborazione di piani e progetti d'intervento per [...]
Art. 16.  Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento [...]
Art. 17.  Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma [...]
Art. 18.  Per gli interventi di cui alla legge 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale»
Art. 19.  La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge [...]
Art. 20.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - [...]
Art. 21.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna»
Art. 22.  A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 «Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna»
Art. 23.  Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di [...]
Art. 24.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 46 «Concessione di contributi straordinari alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei [...]
Art. 25. 
Art. 26.  Per la concessione delle sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie a norma della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 45
Art. 27.  Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 la Regione Emilia- Romagna è autorizzata a stanziare ed erogare rispettivamente contributi per L. 770.000.000 e di L. 650.000.000 a favore delle imprese [...]
Art. 28.  Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27 «Interventi finanziari per l'acquisto da parte degli Enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di [...]
Art. 29.  Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10
Art. 30.  Per la concessione di contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali, a norma della legge regionale 7 maggio 1975, n. 27
Art. 31.  Per il finanziamento, a norma della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3
Art. 32.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio [...]
Art. 33.  Nel quadriennio 1978-1981 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a conferire all'A.R.I.S. fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma dell'art. 24 della [...]
Art. 34.  Nell'ambito dei compiti di organizzazione del territorio ai fini della protezione e dell'incremento della fauna selvatica a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5
Art. 35.  Per l'esercizio finanziario 1978 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente [...]
Art. 36.  L'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare le spese per le attività di formazione professionale a norma degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di formazione-lavoro ed [...]
Art. 37.  Per l'esercizio finanziario 1978 il «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica» istituito a norma dell'art. 10 della L.R. 17 febbraio 1978, n. 10
Art. 38.  Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 352, le quote assegnate alla Regione per gli esercizi 1976 e 1977 ai fini della corresponsione dell'indennità compensativa di [...]
Art. 39.  Di stabilire che alla copertura dei nuovi oneri derivanti dalla attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 225.882.500.000 nel quadriennio 1978-1981, di cui L. 58.020.000 a carico [...]
Art. 40.  Per effetto della disposizione di cui all'articolo 35, penultimo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:


§ 6.3.1 – L.R. 10 maggio 1978, n. 15.

Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della Regione Emilia-Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità del piano pluriennale 1978-1981, a norma dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

(B.U. 12 maggio 1978, n. 61).

 

Art. 1. Per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della L.R. 12 agosto 1974, n. 39 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 150.000.000 [1].

 

     Art. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» è disposta, per l'esercizio 1978, una autorizzazione di spesa di Lire 1.300.000.000 [2].

 

     Art. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche» [3] sono disposte, per quadriennio 1978-1981, le seguenti autorizzazioni di spesa globali:

     a) contributi in conto interessi sui prestiti di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della legge 28/1973, erogati per i primi cinque anni a carico del bilancio regionale e successivamente acquisti a carico del bilancio statale a norma dell'art. 18 della legge 27-12-1977, n. 984: limite di impegno: lire 1.000.000.000, a partire dall'esercizio 1979;

     b) contributi in capitale a norma degli artt. 3 e 4: L. 350.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1979;

     c) contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino, e di macchine e attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5, così integrato da corrispondere per la sola quota autorizzata dal presente articolo in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1979: L. 3.500.000.000; a carico del bilancio annuale 1980. L. 6.000.000.000.

     L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario [4].

     Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta la reiscrizione dello stanziamento di L. 2.000.000.000, - già autorizzato dall'art. 8 L.R. 13 agosto 1973, n. 29 ed art. 1 - 1° comma, lettera c), L.R. 18 maggio 1974, n. 17, ed eliminato in sede di chiusura dell'esercizio 1976 a norma dell'art. 11 della L.R. approvativa del rendiconto, in seguito alla mancata contrazione del mutuo di finanziamento. L'autorizzazione di spesa è trasferita all'esercizio finanziario 1978, mentre la copertura finanziaria della stessa è assicurata dalla applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione.

 

     Art. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola» [5], sono disposte per il quadriennio 1978-1981 le seguenti autorizzazioni di spesa globali:

     a) contributi in conto interessi per la ristrutturazione degli impianti ortofrutticoli e viticoli a norma dell'art. 2 della legge, erogati per i primi cinque anni a carico del bilancio regionale, e, successivamente, acquisiti a carico del bilancio statale a norma dell'articolo 18 della legge 27-12-1977, n. 984: limite d'impegno di Lire 800.000.000, a partire dal 1979;

     b) contributi in conto interessi per l'acquisto di attrezzature fisse per l'orto-flori frutticoltura a norma dell'articolo 3, erogati per i primi 5 anni a carico del bilancio regionale e, successivamente, acquisiti a carico del bilancio statale a norma dell'art. 18 della legge 27-12-1977, n. 984: limite d'impegno di L. 200.000.000 a partire dal 1979;

     c) contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell'art. 5, lett. a, b), c), della legge, da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale: L. 300.000.000 a carico dell'esercizio 1979; L. 5.000.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.

     L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario [6];

     d) spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative a norma dell'art. 7: L. 1.950.000.000, di cui L. 550.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     e) spese per lo sviluppo dell'attività sementiera ed altri interventi a norma dell'art. 6: L. 1.180.000.000 di cui L. 220.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano» [7], sono disposte per l'esercizio 1978 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 6.900.000.000;

     b) forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 2: L. 200.000.000;

     c) contributi alle Comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra Enti locali ed altri Enti a norma dell'art. 3, 1° comma: L. 150.000.000;

     d) contributi alle Comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, 2° comma: L. 50.000.000;

     e) contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lett b) e dell'art. 4: L. 200.000.000;

     f) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 150.000.000;

     g) manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani a norma dell'art. 6, lett. b): L. 1.350.000.000.

     I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo Europeo Agricolo FEOGA».

 

     Art. 6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» [8], sono disposte per il quadriennio 1978-1981 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) assistenza tecnica alle cooperative agricole a norma dell'art. 1: L. 1.800.000.000, di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978;

     b) contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a norma dell'art. 2: L. 15.000.000.000, in ragione di L. 5.000.000.000 l'anno, a partire dall'esercizio 1979. Resta ferma l'autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 gà disposta per l'esercizio finanziario 1978 dall'art. 37 della legge regionale 9 novembre 1977, n. 42.

 

     Art. 7. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A., a norma dell'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1973 n. 44, una autorizzazione di spesa di L. 880.000.000, di cui L. 380.000.000 destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'Ente e L. 500.000.000 destinate a finanziare l'allestimento di aree per insediamenti industriali ed artigiani in provincia di Piacenza.

     Sullo stesso capitolo di spesa è reiscritto lo stanziamento di L. 2.000.000.000 già autorizzato con la legge regionale 5 giugno 1975, n. 43, sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975, e successivamente eliminato dall'art. 11 della legge di consuntivo 1975 dal conto dei residui in chiusura dell'esercizio medesimo a norma dell'art. 7, lett. a), della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, in seguito al mancato impegno dei fondi e alla mancata assunzione del relativo mutuo di finanziamento.

     I contributi saranno erogati secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge 24 agosto 1976, n. 37 [9].

 

     Art. 8. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere nel biennio 1978-1979 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni [10], entro i limiti di impegno decennali sotto indicati: Esercizio 1978: limite d'impegno di L. 250.000.000 in aggiunta al limite di L. 800.000.000 già disposto con legge regionale 25 giugno 1977, n. 27. Esercizio 1979: limite d'impegno di L. 1.900.000.000.

     Nel corso di ogni esercizio potranno essere assunti impegni di spesa decorrenti dall'esercizio successivo e da carico del relativo limite d'impegno, in relazione alla presumibile decorrenza delle scadenze di pagamento delle annualità fatto salvo il limite di cui all'art. 58 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

     A modifica di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive modificazioni, la quota parte di interessi a carico della Regione, per le domande di contributo presentate dopo il 31 dicembre 1977, ammonta al 4,50 per cento in ragione d'anno.

     Per le iniziative assunte in zone considerate non sufficientemente sviluppate, quali saranno determinate dalla Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, il contributo è elevato al 6,00 per cento in ragione d'anno.

     Nella concessione dei contributi costanti decennali sugli interessi, a norma dei precedenti commi del presente articolo, la quota di interessi che residua a carico delle aziende artigiane non potrà in nessun caso essere inferiore a quella fissata dallo Stato in materia di credito agevolato all'artigianato. Di tale disposizione sarà tenuto conto nella adozione dei provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi, riducendo corrispondentemente, ove del caso, la misura dell'intervento regionale.

 

     Art. 9. Per gli interventi di cui alla legge regionle 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni [11], sono disposte per l'esercizio 1978 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) concorso negli interessi sui crediti di esercizio a norma dell'art. 10: L. 900.000.000;

     b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3: Lire 200.000.000.

 

     Art. 10. Per gli interventi di cui alla legge 2 aprile 1977, n. 13 «Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado» [12], è disposta la autorizzazione di spesa di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 11. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53 «Contributo alla "Società Itticoltura Valli di Comacchio - SI.VAL.CO. - S.p.A.'' per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo della itticoltura nelle residue valli di Comacchio» [13], è autorizzata per il quadriennio 1978- 1981 la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978.

     L'autorizzazione di spesa di complessive L. 2.000.000.000, - disposta dall'art. 7 della L.R. 17 dicembre 1976, n. 53 - sul bilancio per l'esercizio 1976, non utilizzata negli esercizi 1976 e 1977, è reiscritta sul bilancio per l'esercizio finanziario 1978, sui capitoli 24110 per Lire 1.000.000.000 e 24140 per Lire 1.000.000.000, e finanziata con quota parte dell'avanzo presunto d'amministrazione.

 

     Art. 12. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, nonché dell'art. 57, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disposta per l'esercizio 1978 una autorizzazione di spesa di L. 900.000.000.

 

     Art. 13. Per gli interventi di cui alla legge n. 16 del 14 marzo 1975 «Interventi a favore di Enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche e per la realizzazione o il miglioramento di attrezzature ricettive per il turismo sociale e a favore di operatori privati per la costruzione e l'adeguamento delle aziende alberghiere e per la trasformazione e lo sviluppo delle forme associate» [14], è disposta per l'esercizio 1978 la seguente autorizzazione di spese:

     - contributi in capitale ai sensi degli artt. 3, lett. a) e b), e 5, lett. d) ed e): L. 2.000.000.000.

 

     Art. 14. Per la concessione di contributi in capitale a favore delle Comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26 [15], è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 250.000.000.

 

     Art. 15. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare gli interventi di cui alla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per l'elaborazione di piani e progetti d'intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali» [16], per l'esercizio 1978, per una spesa di L. 100.000.000.

     L'autorizzazione di cui al primo comma vale anche per le domande presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi ai sensi della citata legge negli esercizi 1976 e 1977.

 

     Art. 16. Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci di cui alla legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 [17], modificata con legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 [18], la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 1978, la somma di L. 400.000.000.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperativa di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 [19], modificata con la legge regionale 29 agosto 1974, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 1978, la somma di L. 400.000.000.

     La presentazione delle domande di contributo in conto capitale e in conto ammortamento mutui, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39, modificate con legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, potrà avvenire in modo continuato nel corso di ciascun esercizio. Le richieste di contributi relative all'esercizio 1978 potranno riguardare anche iniziative che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 1976. Le graduatorie delle domande di cui all'articolo 6 delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39 e di cui all'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, saranno deliberate trimestralmente dalla Giunta regionale in base a criteri di priorità e ripartizione territoriale fissati per il periodo di validità del bilancio poliennale.

 

     Art. 17. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma della legge 23 gennaio 1973, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni [20], è autorizzata per il solo esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 300.000.000.

     L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma può essere destinata al finanziamento di strumenti urbanistici già inseriti nei programmi approvati dal Consiglio regionale in attuazione delle leggi 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1 [21], nel caso in cui gli Enti beneficiari non abbiano ancora adempiuto a tutte le formalità richieste dalle leggi stesse per l'ottenimento del contributo.

 

     Art. 18. Per gli interventi di cui alla legge 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale» [22], sono disposte per il quadriennio 1978-1981 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, 2° comma: Lire 19.000.000.000, di cui Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     b) contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi per la realizzazione di opere fognanti ed impianti di depurazione a norma dell'articolo 3, 2° comma: L. 42.000.000.000, di cui L. 2.000.0000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;

     c) contributi costanti trentacinquennali a Comuni e loro Consorzi su mutui per il finanziamento di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, 3° comma:

Esercizio 1979: limite d'impegno di L. 300.000.000;

Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 300.000.000;

Esercizio 1981: limite d'impegno di L. 300.000.000;

     d) contributi costanti trentacinquennali a comuni e loro consorzi su mutui per il finanziamento di opere fognarie ed impianti di depurazione a norma dell'art. 3, 3° comma:

Esercizio 1979; limite d'impegno di L. 200.000.000;

Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 200.000.000;

Esercizio 1981: limite d'impegno di L. 200.000.000.

     A favore dei Comuni e dei loro Consorzi che abbiano ottenuto il contributo regionale in annualità o in capitale per la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui necessari a coprire la parte rimasta a loro carico o per garantire il rimborso della quota parte dell'annualità che residua a carico degli Enti medesimi.

     Alla concessione della fidejussione provvede di volta in volta la Giunta regionale previ gli accertamenti e con le modalità previste dagli artt. 7 ed 8 della legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 [23].

     La Giunta regionale è tenuta a dare corso, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, alle azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

     Alle spese eventualmente conseguenti la prestazione della fidejussione l'Amministrazione regionale provvede con i fondi già stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sul capitolo 49930 «Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dei Comuni o loro consorzi sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento dei lavori di costruzione, di completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti per il quinquenio 1971-1975, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, nonché delle opere idroigieniche in generale ammesse al contributo regionale» ovvero con i maggiori fondi reperibili attraverso il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

     Art. 19. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44 [24], per un importo complessivo di L. 700.000.000.

     L'erogazione dei finanziamenti sarà disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, anche per acconti, con riferimento alla quota parte a carico della Regione dei costi per la elaborazione del «piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche dell'Emilia-Romagna», di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, modificata dalla deliberazione n. 173 del 20 aprile 1975.

 

     Art. 20. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco» [25], è disposta per il quadriennio 1978-1981 la seguente autorizzazione globale di spesa:

     - fondo regionale per la conservazione della natura a norma dell'art. 3: L. 500.000.000, di cui Lire 125.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna» [26], è disposta per il quadriennio 1978-1981 una autorizzazione globale di spesa di L. 21.500.000.000, di cui L. 2.000.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978.

     La gestione amministrativa dei lavori può essere affidata agli uffici del Genio civile della Regione attraverso aperture di credito a favore dei responsabili degli uffici stessi, a norma dell'articolo 66 della legge regionale 7 luglio 1977 n. 31 [27].

     Resta salva la competenza della Giunta per quanto attiene l'approvazione degli atti di collaudo.

 

     Art. 22. A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 «Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna» [28], è disposta per il quadriennio 1978-1981 un'autorizzazione globale di spesa di L. 4.300.000.000, di cui L. 1.500.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978.

     L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è anche destinata a fare fronte agli oneri per la realizzazione di un terminal-containers nella stessa zona San Vitale, in comune di Ravenna, con le stesse modalità e procedure previste dalla predetta legge n. 57 del 1976.

 

     Art. 23. Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative» [29], sono disposte per il quadriennio 1978-1981 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) costruzione a proprio totale carico delle opere, impianti ed attrezzature di cui all'art. 2, 6° comma, della legge, a norma dell'art. 9, lett. a): L. 6.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     b) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi di loro competenza a norma dell'art. 9, lett. b): L. 1.000.000.000, di cui L. 400.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     c) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali, a norma dell'art. 9, lett. f): L 400.000.000, di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     d) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti e per la dotazione di attrezzature nei porti ed approdi fluviali a norma dell'art. 9, lett. b): L. 700.000.000, di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 24. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 46 «Concessione di contributi straordinari alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori» [30], modificata dalla legge regionale 26 agosto 1974 n. 44 [31], è autorizzata la spesa di L. 675.000.000 a carico dell'esercizio 1978 e di L. 687.500.000 a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 25. [32] Ai fini della concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbani per viaggiatori è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di L. 7.000.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1977, n. 20 [33].

     L'assegnazione complessiva disposta a norma del precedente comma è così ripartita:

     a) L. 6.747.547.000 per la concessione di contributi a consorzi pubblici a norma dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 20 ;

     b) L. 252.453.000 per la concessione di contributi chilometrici alle imprese di trasporto private a norma dell'art. 4 della stessa legge.

 

     Art. 26. Per la concessione delle sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie a norma della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 45 [34], la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio finanziario 1978 la somma di L.1.205.000.000, di cui L. 490.000.000 concernenti la sovvenzione per l'esercizio 1978 e L. 715.000.000 per gli arretrati concernenti le sovvenzioni per gli esercizi dal 1973 al 1977 rideterminate in seguito alle sentenze del Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna - Sezione di Parma n. 117/77 e n. 118/77 del 15-5-1977.

     Per gli esercizi finanziari successivi fino al 1981, è autorizzato uno stanziamento annuo di L. 490.000.000.

 

     Art. 27. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 la Regione Emilia- Romagna è autorizzata a stanziare ed erogare rispettivamente contributi per L. 770.000.000 e di L. 650.000.000 a favore delle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di competenza regionale e comunale, le quali applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 37 [35].

     La predetta autorizzazione è estesa anche agli autoservizi gestiti dall'I.N.T. - Istituto Nazionale Trasporti - Delegazione di Bologna, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

     La Regione è altresì autorizzata ad estendere i contributi previsti dalle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 37, 22 novembre 1976 a favore dell'I.N.T. - Istituto Nazionale Trasporti - Delegazione di Bologna, per l'autoservizio di Roncobilaccio-San Benedetto Val di Sambro subordinatamente all'applicazione ai dipendenti addetti al predetto autoservizio della perequazione con il trattamento economico normativo degli autoferrotranvieri; nonché i contributi della legge 22 novembre 1976, n. 50 [36], art. 7 a favore delle imprese private per gli autoservizi di linea di concessione ministeriale, per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1976 limitatamente alle percorrenze che si svolgono nel territorio regionale.

     Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di L. 116.000.000, che farà carico allo stanziamento di 770.000.000 già autorizzato per l'esercizio 1978. Le imprese interessate a beneficiare dei contributi previsti dal comma precedente devono presentare domanda in carta legale alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 28. Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27 «Interventi finanziari per l'acquisto da parte degli Enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di persone» [37], è autorizzata la spesa di L. 7.350.000.000 a carico dell'esercizio 1978 e di L. 7.875.000.000 a carico dell'esercizio 1979.

 

     Art. 29. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 [38], sono disposte per il quadriennio 1978-1981 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) contributi in capitale a favore di Comuni, Province e loro consorzi a norma dell'art. 18, lett. a): L. 20.200.000.000, di cui L. 10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     b) contributi in annualità costanti trentacinquennali sui mutui contratti da Comuni, Province e loro consorzi, a norma dell'art. 18, lett. b:

Esercizio 1979: limite d'impegno di L. 200.000.000

Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 100.000.000.

 

     Art. 30. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali, a norma della legge regionale 7 maggio 1975, n. 27 [39], disposta per il quadriennio 1978-1981 l'autorizzazione globale di spesa di L. 2.000.000.000, di cui L. 500.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 31. Per il finanziamento, a norma della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3 [40], dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro consorzi, è autorizzata la spesa di L. 250.000.000 per l'esercizio 1978 e di Lire 250.000.000 per l'esercizio 1979.

 

     Art. 32. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico ed artistico» [41], è disposta per l'esercizio 1979 una autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000.

     Per l'esercizio finanziario 1979 è disposta altresì la reiscrizione dello stanziamento di L. 2.000.000.000 già autorizzato dalla legge regionale n. 28/1977 soprarichiamata eliminato in sede di chiusura dell'esercizio 1977 in seguito alla mancata assunzione dell'impegno di spesa e alla mancata contrazione del mutuo di finanziamento. L'autorizzazione di spesa e la corrispondente autorizzazione a contrarre il mutuo specifico nella parte entrata sono entrambe trasferite all'esercizio finanziario 1979 [42].

 

     Art. 33. Nel quadriennio 1978-1981 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a conferire all'A.R.I.S. fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma dell'art. 24 della legge regionale 10 giugno 1977, numero 25 [43], per l'ammontare complessivo di L. 520.000.000, di cui L. 130.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 34. Nell'ambito dei compiti di organizzazione del territorio ai fini della protezione e dell'incremento della fauna selvatica a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 [44], in materia di caccia, sono disposte per il quadriennio le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) contributi ad Enti ed Organismi convenzionati con la Regione, per l'attrezzatura ed il funzionamento di allevamenti di interesse regionale, non gestiti tramite l'A.R.I.S., a norma dell'art. 38, 2° comma: L. 60.000.000, di cui L. 15.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     b) ripristino delle zone umide e restauro ecologico di ambienti umidi di interesse naturalistico per finalità faunistiche a norma dell'art. 18 e dell'art. 38, 2° comma: L. 140.000.000, di cui L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1978;

     c) spese per il ripopolamento ed il rinsanguamento con selvaggina stanziale dei parchi a fini multipli, delle foreste regionali e delle zone di ripopolamento di interesse regionale a norma dell'art. 38, 1° comma: L. 120.000.000, di cui L. 30.000.000 a carico dell'esercizio 1978.

 

     Art. 35. Per l'esercizio finanziario 1978 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente ospedaliero con sede in Bologna delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente medesimo riguaranti la sola gestione speciale «Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli».

     L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione «Officine» dell'Ente ospedaliero «Istituti Ortopedici Rizzoli» di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1978 entro il limite massimo di Lire 5.400.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.

     La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'Ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della Sanità, dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nonché di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.

     Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio di previsione dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000, e lo storno di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, sia in termini di competenza che in termini di cassa. La Giunta regionale, in ragione delle esigenze, potrà nel corso dell'esercizio integrare la disponibilità del capitolo con proprio atto, mediante il prelievo delle somme necessarie dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.

     La Giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

 

     Art. 36. L'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare le spese per le attività di formazione professionale a norma degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di formazione-lavoro ed altri interventi per l'occupazione giovanile a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, gestite tramite enti e organismi esterni alla Regione, attraverso aperture di credito a favore dei responsabili degli enti e organismi medesimi, che agiscono in qualità di funzionari delegati a norma degli artt. 66, 67 e 68 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, per la disciplina della contabilità regionale [45].

 

     Art. 37. Per l'esercizio finanziario 1978 il «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica» istituito a norma dell'art. 10 della L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 [46], è definito in complessive L. 3.077.930.000, a seguito dell'applicazione dell'art. 8 della legge di conversione del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946.

     Il «Fondo» di cui al primo comma del presente articolo resta iscritto sugli attuali capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, per la parte già deliberata ed assegnata, afferente il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1978, ed, in particolare:

     L. 414.159.000 sul Cap. 68100

     L. 75.000.000 sul Cap. 68050

     L. 75.000.000 sul Cap. 68290

     L. 2.500.000 sul Cap. 68310

     L. 5.000.000 sul Cap. 68330

per L. 571.659.000 complessive.

     Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1978, è autorizzato lo storno degli stanziamenti di competenza e di cassa che residuano sui capitoli dinanzi richiamati, a favore di un capitolo di nuova istituzione: «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica», la cui dotazione sarà ripartita secondo le modalità introdotte dalla L.R. 17 febbraio 1978, n. 10.

     La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'art. 38, comma 4°, della L.R. 6 luglio 1977 n. 31 [47], ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 le necessarie variazioni.

 

     Art. 38. Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 352, le quote assegnate alla Regione per gli esercizi 1976 e 1977 ai fini della corresponsione dell'indennità compensativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge medesima, sono devolute, per intero, alla realizzazione delle infrastrutture previste dall'art. 4 della medesima legge n. 352.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 39. Di stabilire che alla copertura dei nuovi oneri derivanti dalla attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 225.882.500.000 nel quadriennio 1978-1981, di cui L. 58.020.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978, la Regione Emilia-Romagna fa fronte, a norma dell'articolo 5, comma 2°, della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1978-1981 - stato di previsione dell'entrata - nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della spesa in termini contabili, e dal programma regionale di sviluppo, in termini descritti.

     La copertura della spesa complessiva è attuata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a L. 69.611.000.000, con le assegnazioni statali sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9/281 previste per il quadriennio 1978-1981 previste per il quadriennio 1978- 1981;

     - quanto a L. 41.604.594.000, con le assegnazioni stati a destinazione specifica disposte dalla legge 493/1975 in materia di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori e dalla legge 403/1975 in materia di autoveicoli per il trasporto pubblico di viaggiatori e dalla legge 40351977 in materia di agricoltura, che si prevede saranno attribuite alla Regione durante il periodo di validità del piano pluriennale;

     - quanto a L. 114.666.906.000, con mezzi propri della Regione nonché con quelli rivenienti dalla contrazione di mutui passivi entro i limiti disposti dalla legge regionale di contabilità.

     L'allegato alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli di bilancio ed ai programmi di spesa riportati sulle schede dello stato di previsione del bilancio pluriennale.

 

     Art. 40. Per effetto della disposizione di cui all'articolo 35, penultimo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

 

ALLEGATO (omissis)


[1] La L.R. 12/8/1974 n. 39 è riportata al § 2.4.3.

[2] La L.R. 19/4/1974 n. 24 è riportata al § 4.1.10.

[3] La L.R. 13/8/1973 n. 29 è riportata al § 3.2.1.

[4] Comma così modificato dall'art. 4, lettera i), della L.R. 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[5] La L.R. 14/5/1975 n. 31 è riportata al § 3.1.5.

[6] Così modificato dall'art. 4, lettera n), della L.R. del 20/10/1979 n. 31 (vedi § 6.3.5).

[7] La L.R. 24/1/1975 n. 6 è riportata al § 3.3.3.

[8] La L.R. 4/4/1973 n. 20 è riportata al § 3.1.2.

[9] La L.R. 24/8/1976 n. 37 è riportata al § 2.2.4/3.

[10] La L.R. 2/4/1973 n. 19 è riportata al § 3.8.3.

[11] La L.R. 10/1/1973 n. 3 è riportata al § 3.8.2.

[12] La L.R. 2/4/1977 n. 13 è stata abrogata dall'art. 10 della L.R. 29/5/1979 n. 15 (vedi § 3.8.6).

[13] La L.R. 17/12/1976 n. 53 è riportata al § 2.2.2/2.

[14] La L.R. 14/3/1975 n. 16 è riportata al § 3.10.4.

[15] La L.R. 8/7/1976 n. 26 è riportata al § 2.4.4.

[16] La L.R. 3/12/1976 n. 52 è riportata al § 3.7.6.

[17] La L.R. 21/11/1973 n. 37 è riportata al § 3.7.1.

[18] La L.R. 29/8/1974 n. 47 è riportata al § 3.7.3.

[19] La L.R. 26/11/1973 n. 39 è riportata al § 3.7.2.

[20] La L.R. 23/1/1973 n. 10 è riportata al § 4.1.12. I comitati comprensoriali sono stati soppressi a norma dell'art. 40 della L.R. n. 6/1984 (§ 1.8.2).

[21] La L.R. 9/1/1975 n. 1 è riportata al § 4.1.13.

[22] La L.R. 15/11/1976 n. 47 è riportata al § 4.4.3.

[23] Vedi § 4.2.4.

[24] Vedi § 2.2.5.

[25] Vedi § 3.3.4.

[26] Vedi § 4.2.3.

[27] Vedi § 6.2.3.

[28] Vedi § 3.7.7.

[29] Vedi § 4.2.5.

[30] La L.R. 18/2/1973 n. 46 e succ. modificazioni è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[31] La L.R. 26/8/1974 n. 44 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[32] L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29/12/1978 n. 55 (§ 6.3.3).

[33] La L.R. 13/5/1977 n. 20 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[34] La L.R. 18/12/1973 n. 45 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[35] La L.R. 30/5/1975 n. 37 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[36] La L.R. 22/11/1976 n. 50 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[37] La L.R. 8/7/1976 n. 27 è stata abrogata dall'art. 59 della L.R. 1/12/1979 n. 45 (vedi § 4.5.2).

[38] Vedi § 4.1.7.

[39] Vedi § 4.1.4.

[40] Vedi § 5.1.6.

[41] Vedi § 5.5.2.

[42] Così modificato dall'art. 33 della L.R. 2/9/1978 n. 42 (vedi § 6.3.2).

[43] Vedi § 2.2.11.

[44] Vedi § 3.4.1.

[45] Vedi § 6.2.3.

[46] Vedi § 5.2.13.

[47] Vedi § 6.2.3.