Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento |
Data: | 10/05/1978 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della L.R. 12 agosto 1974, n. 39 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di [...] |
Art. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» è disposta, per l'esercizio 1978, una autorizzazione di spesa di Lire 1.300.000.000 |
Art. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche» |
Art. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 «Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della [...] |
Art. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano» |
Art. 6. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 «Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole» |
Art. 7. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A., a norma dell'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1973 n. 44, una autorizzazione di spesa di L. 880.000.000, di cui L. 380.000.000 [...] |
Art. 8. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere nel biennio 1978-1979 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della [...] |
Art. 9. Per gli interventi di cui alla legge regionle 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni |
Art. 10. Per gli interventi di cui alla legge 2 aprile 1977, n. 13 «Contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative [...] |
Art. 11. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53 «Contributo alla "Società Itticoltura Valli di Comacchio - SI.VAL.CO. - S.p.A.'' per la realizzazione delle [...] |
Art. 12. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, [...] |
Art. 13. Per gli interventi di cui alla legge n. 16 del 14 marzo 1975 «Interventi a favore di Enti locali territoriali per la realizzazione di opere direttamente collegate all'esercizio di attività [...] |
Art. 14. Per la concessione di contributi in capitale a favore delle Comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla legge regionale 8 luglio 1976, n. 26 |
Art. 15. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare gli interventi di cui alla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per l'elaborazione di piani e progetti d'intervento per [...] |
Art. 16. Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento [...] |
Art. 17. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma [...] |
Art. 18. Per gli interventi di cui alla legge 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale» |
Art. 19. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge [...] |
Art. 20. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - [...] |
Art. 21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 «Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna» |
Art. 22. A completamento degli interventi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 57 «Intervento promozionale per la realizzazione di un terminal merci in comune di Ravenna» |
Art. 23. Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di [...] |
Art. 24. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 dicembre 1973, n. 46 «Concessione di contributi straordinari alle Province, ai Comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei [...] |
Art. 25. |
Art. 26. Per la concessione delle sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie a norma della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 45 |
Art. 27. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 la Regione Emilia- Romagna è autorizzata a stanziare ed erogare rispettivamente contributi per L. 770.000.000 e di L. 650.000.000 a favore delle imprese [...] |
Art. 28. Per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1976, n. 27 «Interventi finanziari per l'acquisto da parte degli Enti locali di veicoli da destinare al trasporto pubblico di [...] |
Art. 29. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 |
Art. 30. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali, a norma della legge regionale 7 maggio 1975, n. 27 |
Art. 31. Per il finanziamento, a norma della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 3 |
Art. 32. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 giugno 1977, n. 28 «Interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio [...] |
Art. 33. Nel quadriennio 1978-1981 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a conferire all'A.R.I.S. fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma dell'art. 24 della [...] |
Art. 34. Nell'ambito dei compiti di organizzazione del territorio ai fini della protezione e dell'incremento della fauna selvatica a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 |
Art. 35. Per l'esercizio finanziario 1978 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente [...] |
Art. 36. L'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare le spese per le attività di formazione professionale a norma degli artt. 35 e 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di formazione-lavoro ed [...] |
Art. 37. Per l'esercizio finanziario 1978 il «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica» istituito a norma dell'art. 10 della L.R. 17 febbraio 1978, n. 10 |
Art. 38. Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 352, le quote assegnate alla Regione per gli esercizi 1976 e 1977 ai fini della corresponsione dell'indennità compensativa di [...] |
Art. 39. Di stabilire che alla copertura dei nuovi oneri derivanti dalla attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 225.882.500.000 nel quadriennio 1978-1981, di cui L. 58.020.000 a carico [...] |
Art. 40. Per effetto della disposizione di cui all'articolo 35, penultimo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni: |
§ 6.3.1 – L.R. 10 maggio 1978, n. 15.
Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della Regione Emilia-Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità del piano pluriennale 1978-1981, a norma dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.
(B.U. 12 maggio 1978, n. 61).
Art. 1. Per la concessione di contributi alle Comunità montane per le spese di primo impianto e di avvio a norma della
Art. 2. Per le finalità di cui alla
Art. 3. Per gli interventi di cui alla
a) contributi in conto interessi sui prestiti di miglioramento fondiario di cui all'art. 2 della
b) contributi in capitale a norma degli artt. 3 e 4: L. 350.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1979;
c) contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino, e di macchine e attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5, così integrato da corrispondere per la sola quota autorizzata dal presente articolo in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1979: L. 3.500.000.000; a carico del bilancio annuale 1980. L. 6.000.000.000.
L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario [4].
Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta la reiscrizione dello stanziamento di L. 2.000.000.000, - già autorizzato dall'art. 8
Art. 4. Per gli interventi di cui alla
a) contributi in conto interessi per la ristrutturazione degli impianti ortofrutticoli e viticoli a norma dell'art. 2 della legge, erogati per i primi cinque anni a carico del bilancio regionale, e, successivamente, acquisiti a carico del bilancio statale a norma dell'articolo 18 della legge 27-12-1977, n. 984: limite d'impegno di Lire 800.000.000, a partire dal 1979;
b) contributi in conto interessi per l'acquisto di attrezzature fisse per l'orto-flori frutticoltura a norma dell'articolo 3, erogati per i primi 5 anni a carico del bilancio regionale e, successivamente, acquisiti a carico del bilancio statale a norma dell'art. 18 della legge 27-12-1977, n. 984: limite d'impegno di L. 200.000.000 a partire dal 1979;
c) contributi in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell'art. 5, lett. a, b), c), della legge, da corrispondere in soluzione unica scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale: L. 300.000.000 a carico dell'esercizio 1979; L. 5.000.000.000 a carico degli esercizi 1980 e 1981.
L'attualizzazione delle rate suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario [6];
d) spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative a norma dell'art. 7: L. 1.950.000.000, di cui L. 550.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
e) spese per lo sviluppo dell'attività sementiera ed altri interventi a norma dell'art. 6: L. 1.180.000.000 di cui L. 220.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 5. Per gli interventi di cui alla
a) forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 6.900.000.000;
b) forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 2: L. 200.000.000;
c) contributi alle Comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra Enti locali ed altri Enti a norma dell'art. 3, 1° comma: L. 150.000.000;
d) contributi alle Comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, 2° comma: L. 50.000.000;
e) contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lett b) e dell'art. 4: L. 200.000.000;
f) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 150.000.000;
g) manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani a norma dell'art. 6, lett. b): L. 1.350.000.000.
I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo Europeo Agricolo FEOGA».
Art. 6. Per gli interventi di cui alla
a) assistenza tecnica alle cooperative agricole a norma dell'art. 1: L. 1.800.000.000, di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio annuale per l'esercizio 1978;
b) contributi in conto interessi su prestiti di conduzione a norma dell'art. 2: L. 15.000.000.000, in ragione di L. 5.000.000.000 l'anno, a partire dall'esercizio 1979. Resta ferma l'autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 gà disposta per l'esercizio finanziario 1978 dall'art. 37 della
Art. 7. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A., a norma dell'art. 9 della
Sullo stesso capitolo di spesa è reiscritto lo stanziamento di L. 2.000.000.000 già autorizzato con la
I contributi saranno erogati secondo le modalità di cui all'art. 3 della
Art. 8. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere nel biennio 1978-1979 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della
Nel corso di ogni esercizio potranno essere assunti impegni di spesa decorrenti dall'esercizio successivo e da carico del relativo limite d'impegno, in relazione alla presumibile decorrenza delle scadenze di pagamento delle annualità fatto salvo il limite di cui all'art. 58 della
A modifica di quanto previsto dall'art. 2 della
Per le iniziative assunte in zone considerate non sufficientemente sviluppate, quali saranno determinate dalla Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, il contributo è elevato al 6,00 per cento in ragione d'anno.
Nella concessione dei contributi costanti decennali sugli interessi, a norma dei precedenti commi del presente articolo, la quota di interessi che residua a carico delle aziende artigiane non potrà in nessun caso essere inferiore a quella fissata dallo Stato in materia di credito agevolato all'artigianato. Di tale disposizione sarà tenuto conto nella adozione dei provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi, riducendo corrispondentemente, ove del caso, la misura dell'intervento regionale.
Art. 9. Per gli interventi di cui alla
a) concorso negli interessi sui crediti di esercizio a norma dell'art. 10: L. 900.000.000;
b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della
Art. 10. Per gli interventi di cui alla
Art. 11. Per il completamento degli interventi di cui alla
L'autorizzazione di spesa di complessive L. 2.000.000.000, - disposta dall'art. 7 della
Art. 12. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lett. b) ed art. 3, 4° comma, del
Art. 13. Per gli interventi di cui alla
- contributi in capitale ai sensi degli artt. 3, lett. a) e b), e 5, lett. d) ed e): L. 2.000.000.000.
Art. 14. Per la concessione di contributi in capitale a favore delle Comunità montane per le iniziative turistiche di cui alla
Art. 15. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad effettuare gli interventi di cui alla
L'autorizzazione di cui al primo comma vale anche per le domande presentate ai fini dell'ottenimento dei contributi ai sensi della citata legge negli esercizi 1976 e 1977.
Art. 16. Ai fini della concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci di cui alla
Per la concessione dei contributi in conto capitale a favore delle forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperativa di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla
La presentazione delle domande di contributo in conto capitale e in conto ammortamento mutui, secondo le modalità e le procedure stabilite dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39, modificate con
Art. 17. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni ed ai loro Consorzi, nonché ai Comitati comprensoriali ed alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici a norma della
L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma può essere destinata al finanziamento di strumenti urbanistici già inseriti nei programmi approvati dal Consiglio regionale in attuazione delle leggi 23 gennaio 1973, n. 10 e 9 gennaio 1975, n. 1 [21], nel caso in cui gli Enti beneficiari non abbiano ancora adempiuto a tutte le formalità richieste dalle leggi stesse per l'ottenimento del contributo.
Art. 18. Per gli interventi di cui alla
a) contributi in conto capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, 2° comma: Lire 19.000.000.000, di cui Lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
b) contributi in conto capitale a Comuni e loro consorzi per la realizzazione di opere fognanti ed impianti di depurazione a norma dell'articolo 3, 2° comma: L. 42.000.000.000, di cui L. 2.000.0000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978;
c) contributi costanti trentacinquennali a Comuni e loro Consorzi su mutui per il finanziamento di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, 3° comma:
Esercizio 1979: limite d'impegno di L. 300.000.000;
Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 300.000.000;
Esercizio 1981: limite d'impegno di L. 300.000.000;
d) contributi costanti trentacinquennali a comuni e loro consorzi su mutui per il finanziamento di opere fognarie ed impianti di depurazione a norma dell'art. 3, 3° comma:
Esercizio 1979; limite d'impegno di L. 200.000.000;
Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 200.000.000;
Esercizio 1981: limite d'impegno di L. 200.000.000.
A favore dei Comuni e dei loro Consorzi che abbiano ottenuto il contributo regionale in annualità o in capitale per la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), la Regione potrà rilasciare apposita fidejussione per garantire i mutui necessari a coprire la parte rimasta a loro carico o per garantire il rimborso della quota parte dell'annualità che residua a carico degli Enti medesimi.
Alla concessione della fidejussione provvede di volta in volta la Giunta regionale previ gli accertamenti e con le modalità previste dagli artt. 7 ed 8 della
La Giunta regionale è tenuta a dare corso, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, alle azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.
Alle spese eventualmente conseguenti la prestazione della fidejussione l'Amministrazione regionale provvede con i fondi già stanziati sul bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sul capitolo 49930 «Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dei Comuni o loro consorzi sui mutui contratti dagli stessi per il finanziamento dei lavori di costruzione, di completamento, ampliamento, potenziamento e sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti per il quinquenio 1971-1975, ai sensi dell'art. 20 del
Art. 19. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della
L'erogazione dei finanziamenti sarà disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, anche per acconti, con riferimento alla quota parte a carico della Regione dei costi per la elaborazione del «piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche dell'Emilia-Romagna», di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, modificata dalla deliberazione n. 173 del 20 aprile 1975.
Art. 20. Per gli interventi di cui alla
- fondo regionale per la conservazione della natura a norma dell'art. 3: L. 500.000.000, di cui Lire 125.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 21. Per gli interventi di cui alla
La gestione amministrativa dei lavori può essere affidata agli uffici del Genio civile della Regione attraverso aperture di credito a favore dei responsabili degli uffici stessi, a norma dell'articolo 66 della
Resta salva la competenza della Giunta per quanto attiene l'approvazione degli atti di collaudo.
Art. 22. A completamento degli interventi di cui alla
L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma è anche destinata a fare fronte agli oneri per la realizzazione di un terminal-containers nella stessa zona San Vitale, in comune di Ravenna, con le stesse modalità e procedure previste dalla predetta
Art. 23. Per gli interventi di cui all'art. 9, lett. a), della
a) costruzione a proprio totale carico delle opere, impianti ed attrezzature di cui all'art. 2, 6° comma, della legge, a norma dell'art. 9, lett. a): L. 6.000.000.000, di cui L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
b) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi di loro competenza a norma dell'art. 9, lett. b): L. 1.000.000.000, di cui L. 400.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
c) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali, a norma dell'art. 9, lett. f): L 400.000.000, di cui L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
d) contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti e per la dotazione di attrezzature nei porti ed approdi fluviali a norma dell'art. 9, lett. b): L. 700.000.000, di cui L. 150.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 24. Per gli interventi di cui alla
Art. 25. [32] Ai fini della concessione di contributi sugli oneri di gestione degli autofiloservizi di linea extraurbani per viaggiatori è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di L. 7.000.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla
L'assegnazione complessiva disposta a norma del precedente comma è così ripartita:
a) L. 6.747.547.000 per la concessione di contributi a consorzi pubblici a norma dell'articolo 2 della
b) L. 252.453.000 per la concessione di contributi chilometrici alle imprese di trasporto private a norma dell'art. 4 della stessa legge.
Art. 26. Per la concessione delle sovvenzioni per l'esercizio di autoservizi sostitutivi di ferrovie e tramvie a norma della
Per gli esercizi finanziari successivi fino al 1981, è autorizzato uno stanziamento annuo di L. 490.000.000.
Art. 27. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 la Regione Emilia- Romagna è autorizzata a stanziare ed erogare rispettivamente contributi per L. 770.000.000 e di L. 650.000.000 a favore delle imprese private aventi sede amministrativa nella Regione, concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori di competenza regionale e comunale, le quali applichino ai propri dipendenti la perequazione con il trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri nella misura e con le modalità previste dalla
La predetta autorizzazione è estesa anche agli autoservizi gestiti dall'I.N.T. - Istituto Nazionale Trasporti - Delegazione di Bologna, nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
La Regione è altresì autorizzata ad estendere i contributi previsti dalle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 37, 22 novembre 1976 a favore dell'I.N.T. - Istituto Nazionale Trasporti - Delegazione di Bologna, per l'autoservizio di Roncobilaccio-San Benedetto Val di Sambro subordinatamente all'applicazione ai dipendenti addetti al predetto autoservizio della perequazione con il trattamento economico normativo degli autoferrotranvieri; nonché i contributi della
Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente è disposta una autorizzazione complessiva di spesa di L. 116.000.000, che farà carico allo stanziamento di 770.000.000 già autorizzato per l'esercizio 1978. Le imprese interessate a beneficiare dei contributi previsti dal comma precedente devono presentare domanda in carta legale alla Regione Emilia-Romagna entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 28. Per gli interventi di cui all'art. 1 della
Art. 29. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della
a) contributi in capitale a favore di Comuni, Province e loro consorzi a norma dell'art. 18, lett. a): L. 20.200.000.000, di cui L. 10.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
b) contributi in annualità costanti trentacinquennali sui mutui contratti da Comuni, Province e loro consorzi, a norma dell'art. 18, lett. b:
Esercizio 1979: limite d'impegno di L. 200.000.000
Esercizio 1980: limite d'impegno di L. 100.000.000.
Art. 30. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni per la costruzione, l'acquisto ed il riattamento di appartamenti polifunzionali, a norma della
Art. 31. Per il finanziamento, a norma della
Art. 32. Per gli interventi di cui alla
Per l'esercizio finanziario 1979 è disposta altresì la reiscrizione dello stanziamento di L. 2.000.000.000 già autorizzato dalla
Art. 33. Nel quadriennio 1978-1981 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a conferire all'A.R.I.S. fondi, attrezzature ed impianti per i compiti di incremento e difesa della fauna a norma dell'art. 24 della
Art. 34. Nell'ambito dei compiti di organizzazione del territorio ai fini della protezione e dell'incremento della fauna selvatica a norma della
a) contributi ad Enti ed Organismi convenzionati con la Regione, per l'attrezzatura ed il funzionamento di allevamenti di interesse regionale, non gestiti tramite l'A.R.I.S., a norma dell'art. 38, 2° comma: L. 60.000.000, di cui L. 15.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
b) ripristino delle zone umide e restauro ecologico di ambienti umidi di interesse naturalistico per finalità faunistiche a norma dell'art. 18 e dell'art. 38, 2° comma: L. 140.000.000, di cui L. 20.000.000 a carico dell'esercizio 1978;
c) spese per il ripopolamento ed il rinsanguamento con selvaggina stanziale dei parchi a fini multipli, delle foreste regionali e delle zone di ripopolamento di interesse regionale a norma dell'art. 38, 1° comma: L. 120.000.000, di cui L. 30.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 35. Per l'esercizio finanziario 1978 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli - Ente ospedaliero con sede in Bologna delle anticipazioni di cassa concesse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente medesimo riguaranti la sola gestione speciale «Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli».
L'autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione «Officine» dell'Ente ospedaliero «Istituti Ortopedici Rizzoli» di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1978 entro il limite massimo di Lire 5.400.000.000 di anticipazione complessiva di cassa.
La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte dell'Ente ospedaliero interessato dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere vantato nei confronti del Ministero della Sanità, dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nonché di altri enti pubblici, e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.
Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio di previsione dotato di uno stanziamento di L. 50.000.000, e lo storno di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, sia in termini di competenza che in termini di cassa. La Giunta regionale, in ragione delle esigenze, potrà nel corso dell'esercizio integrare la disponibilità del capitolo con proprio atto, mediante il prelievo delle somme necessarie dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
La Giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.
Art. 36. L'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare le spese per le attività di formazione professionale a norma degli artt. 35 e 36 del
Art. 37. Per l'esercizio finanziario 1978 il «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica» istituito a norma dell'art. 10 della
Il «Fondo» di cui al primo comma del presente articolo resta iscritto sugli attuali capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, per la parte già deliberata ed assegnata, afferente il periodo 1° gennaio - 31 marzo 1978, ed, in particolare:
L. 414.159.000 sul Cap. 68100
L. 75.000.000 sul Cap. 68050
L. 75.000.000 sul Cap. 68290
L. 2.500.000 sul Cap. 68310
L. 5.000.000 sul Cap. 68330
per L. 571.659.000 complessive.
Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 1978, è autorizzato lo storno degli stanziamenti di competenza e di cassa che residuano sui capitoli dinanzi richiamati, a favore di un capitolo di nuova istituzione: «Fondo regionale per l'assistenza sociale generica», la cui dotazione sarà ripartita secondo le modalità introdotte dalla
La Giunta regionale è autorizzata, a norma dell'art. 38, comma 4°, della
Art. 38. Ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Di stabilire che alla copertura dei nuovi oneri derivanti dalla attuazione della presente legge ammontanti a complessive L. 225.882.500.000 nel quadriennio 1978-1981, di cui L. 58.020.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978, la Regione Emilia-Romagna fa fronte, a norma dell'articolo 5, comma 2°, della
La copertura della spesa complessiva è attuata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a L. 69.611.000.000, con le assegnazioni statali sul fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9/281 previste per il quadriennio 1978-1981 previste per il quadriennio 1978- 1981;
- quanto a L. 41.604.594.000, con le assegnazioni stati a destinazione specifica disposte dalla
- quanto a L. 114.666.906.000, con mezzi propri della Regione nonché con quelli rivenienti dalla contrazione di mutui passivi entro i limiti disposti dalla legge regionale di contabilità.
L'allegato alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli di bilancio ed ai programmi di spesa riportati sulle schede dello stato di previsione del bilancio pluriennale.
Art. 40. Per effetto della disposizione di cui all'articolo 35, penultimo comma, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:
(omissis).
ALLEGATO (omissis)
[1] La
[2] La
[3] La
[4] Comma così modificato dall'art. 4, lettera i), della
[5] La
[6] Così modificato dall'art. 4, lettera n), della
[7] La
[8] La
[9] La
[10] La
[11] La
[12] La
[13] La
[14] La
[15] La
[16] La
[17] La
[18] La
[19] La
[20] La
[21] La
[22] La
[23] Vedi § 4.2.4.
[24] Vedi § 2.2.5.
[25] Vedi § 3.3.4.
[26] Vedi § 4.2.3.
[27] Vedi § 6.2.3.
[28] Vedi § 3.7.7.
[29] Vedi § 4.2.5.
[30] La
[31] La
[32] L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 7 della
[33] La
[34] La
[35] La
[36] La
[37] La
[38] Vedi § 4.1.7.
[39] Vedi § 4.1.4.
[40] Vedi § 5.1.6.
[41] Vedi § 5.5.2.
[42] Così modificato dall'art. 33 della
[43] Vedi § 2.2.11.
[44] Vedi § 3.4.1.
[45] Vedi § 6.2.3.
[46] Vedi § 5.2.13.
[47] Vedi § 6.2.3.