Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 provvedimenti generali di rifinanziamento |
Data: | 02/09/1978 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Per il finanziamento di piani di sviluppo delle Comunità montane, a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1° della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, relativi all'anno 1978, la Regione Emilia-Romagna è [...] |
Art. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale» |
Art. 3. Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, [...] |
Art. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 «Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano» |
Art. 5. Per gli interventi in materia di forestazione di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono disposte, per l'esercizio 1979, le seguenti autorizzazioni di spesa: |
Art. 6. Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli artt. 18, 31 e 34 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata [...] |
Art. 7. Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 |
Art. 8. |
Art. 9. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del Regolamento C.E.E. [...] |
Art. 10. Per la manutenzione delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti del R.D.L. 13 dicembre 1933, n. 215, è autorizzata per l'esercizio 1979 la spesa di L. 1.500.000.000. |
Art. 11. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 sono disposte a favore dell'Ente regionale di sviluppo Agricolo assegnazioni speciali, ai sensi dell'art. 9, lettera b), della legge regionale 13 maggio 1977, [...] |
Art. 12. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta l'assegnazione straordinaria a favore dell'Azienda Regionale delle Foreste, a norma dell'art. 21, lettera b), della legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 |
Art. 13. Per gli interventi di difesa delle colture agrarie e forestali compresa l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi operativi di difesa a norma delle Leggi 30 giugno 1954, [...] |
Art. 14. L'assegnazione all'ERVET S.p.A., di L. 2.000.000.000, già autorizzata con legge regionale 5 giugno 1975, e reiscritta sul Bilancio per l'esercizio 1978 a norma dell'art. 7, 2° comma, della legge [...] |
Art. 15. Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a [...] |
Art. 16. La Regione Emilia-Romgna è autorizzata a concedere nel biennio 1980-81 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della [...] |
Art. 17. Per gli interventi di cui alla Legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia» e successive modificazioni ed integrazioni |
Art. 18. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lettera b) ed art. 3, 4° comma, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, [...] |
Art. 19. E' disposta la reiscrizione sul bilancio per l'esercizio 1978 dello stanziamento di L. 90.000.000, già autorizzato a norma dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1976, n. 13 |
Art. 20. L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1978 dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 |
Art. 21. Per la concessione di contributi a norma della legge regionale 3 dicembre 1976, n. 52 «Contributi per la elaorazione di piani e progetti di intervento per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività [...] |
Art. 22. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci a [...] |
Art. 23. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla legge [...] |
Art. 24. Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60.000.000 autorizzato dalla legge regionale 3 dicembre 1976, n. 51 «Concessione di contributi a favore di Comuni minori per il riattamento di edifici di [...] |
Art. 25. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della legge [...] |
Art. 26. Per gli interventi di difesa del suolo, consolidamento e trasferimento abitati di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni, è disposta per il triennio 1979-1981 [...] |
Art. 27. L'autorizzazione globale di spesa per il quadriennio 1978- 1981 disposta dall'art. 21 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15 |
Art. 28. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 «Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale» |
Art. 29. Per gli interventi di cui all'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 «Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna |
Art. 30. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 |
Art. 31. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 450.000.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge [...] |
Art. 32. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla legge regionale 31 gennaio 1977, n. 6 «Istituzione del Comitato Regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della promulgazione della [...] |
Art. 33. Il 2° comma dell'art. 32 della legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, è così modificato: |
Art. 34. L'attività di promozione da parte della Regione delle iniziative sperimentali concernenti gli operatori sanitari sociali, di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2 |
Art. 35. E' delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di programmi e la loro attuazione in ordine allo sviluppo zootecnico e alla fecondazione [...] |
Art. 36. Per effetto delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti [...] |
§ 6.3.2 – L.R. 2 settembre 1978, n. 42.
Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con il 1° provvedimento di variazione al bilancio annuale 1978 ed al bilancio pluriennale 1978- 1981.
(B.U. 6 settembre 1974, n. 124).
Art. 1. Per il finanziamento di piani di sviluppo delle Comunità montane, a norma dell'art. 15, 1° comma, punto 1° della
L'autorizzazione di spesa di cui al 1° comma fa carico al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.
Art. 2. Per le finalità di cui alla
Art. 3. Per gli interventi di sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere previsti dalle leggi statali 6 luglio 1912, n. 832; 29 giugno 1929, n. 1336; 30 giugno 1954, n. 493 e 29 novembre 1956, n. 1367, è disposta per l'esercizio 1979 una autorizzazione di spesa di L. 2.860.000.000.
Art. 4. Per gli interventi di cui alla
a) forestazione e miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale, nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale a norma dell'art. 2: L. 4.000.000.000;
b) forestazione su terreni di proprietà pubblica o collettiva con specie legnose a rapido accrescimento, a norma dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 2: L. 200.000.000;
c) contributi alle Comunità montane per interventi promozionali per la gestione e custodia dei beni silvo-pastorali delle aziende speciali consorziali fra enti locali ed altri enti a norma dell'art. 3, 1° comma: L. 150.000.000;
d) contributi alle Comunità montane per la redazione di piani economici per la razionale gestione delle proprietà forestali pubbliche e collettive a norma dell'art. 3, comma 2°: L. 50.000.000;
e) contributi in capitale ad aziende singole o associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere, a norma dell'art. 1, lettera b) e dell'art. 4: L. 200.000.000;
f) contributi per lo sviluppo dell'assistenza tecnica a favore di cooperative di lavoratori forestali a norma dell'art. 5: L. 150.000.000;
g) manutenzione delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, a norma dell'art. 6, lettera b): L. 800.000.000.
I fondi di cui al presente articolo possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti che abbiano ottenuto il finanziamento sul «Fondo Europeo Agricolo FEOGA».
Art. 5. Per gli interventi in materia di forestazione di cui al
a) Vivai forestali (art. 91 e seguenti): L. 750.000.000;
b) Prevenzione incendi boschivi (art. 105): L. 150.000.000.
Art. 6. Per la concessione di contributi per la promozione ed attuazione dei rimboschimenti e dei miglioramenti ai pascoli a norma degli artt. 18, 31 e 34 della
Art. 7. Per l'attuazione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 2 della
I contributi in capitale di cui al 1° comma del presente articolo possono essere erogati anche per nuovi impianti, reimpianti ed innesti di colture olivicole.
Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi precedenti valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dalla stessa
Art. 8. [4] La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare la prima assegnazione annuale sulla
a) Interventi in capitale per la realizzazione di strutture produttive zootecniche in zona di collina e montagna ai sensi degli artt. 2 e 4 della
b) Interventi in capitale per la esecuzione di progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del
c) Interventi in capitale per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della
d) Interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17 in data 5-2-1964 del Consiglio C.E.E. in materia di orto-floro-frutticoltura: L. 3.049.000.000
e) Interventi in capitale per la esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del
f) Interventi in capitale per lo sviluppo di colture mediterranee: nuovi impianti e reimpianti olivicoli a norma dell'art. 2 della
g) Interventi in capitale per lo sviluppo della attività sementiera a norma dell'art. 6 della
h) Interventi per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero a norma dell'art. 7, L.R. 14-5-1975, n. 31: L. 670.000.000, in sostituzione delle minori assegnazioni sulla legge 403/77 «Marcora»;
i) Contributi in capitale per la realizzazione di infrastrutture in zone di montagna e svantaggiate a norma dell'art. 26, 2° comma , della
l) Interventi in capitale per la forestazione ed il miglioramento agro-silvo-pastorale dei terreni demaniali e del patrimonio forestale regionale, nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulico- forestale a norma dell'art. 2 della
m) Interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale: L. 7.493.000.000
I fondi di cui alla lettera l) possono essere utilizzati come quota di capitale a carico della Regione sui progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del
Art. 9. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento fondiario per il finanziamento delle iniziative approvate ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 17 in data 5-2-1964 in corrispondenza degli interventi in capitale previsti alle lettere b), d), e) del precedente art. 8. A tal fine sono autorizzati a partire dagli esercizi 1979 e 1980 limiti di impegno, per complessive L. 870.000.000, così ripartiti:
a) Interventi in materia di zootecnia di cui alla lettera b) dell'art. 8 della presente legge: L. 400.000.000
b) Interventi in materia di ortofloro-frutticoltura e viti-vinicoltura di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 8 della presente legge: L. 470.000.000
di cui L. 270 milioni di limite d'impegno a decorrere dal 1979 e L. 200 milioni a decorrere dal 1980.
A norma dell'art. 18 della
Per gli interventi in materia di forestazione che beneficiano del contributo del Fondo Europeo Agricolo - F.E.O.G.A. - di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8 è disposta la utilizzazione, a partire dal 1979, della quota non impegnata del limite d'impegno di L. 370 milioni già autorizzato in attuazione della L.R. 24-1-1975, n. 6, art. 7 [7], modificato dalla Legge 19-5-1975, n. 33 [8], ed iscritto al Cap. 14950 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1978 - Spesa.
A norma dell'art. 18 della
Art. 10. Per la manutenzione delle opere di bonifica a norma dell'art. 16 e seguenti del
Art. 11. Per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 sono disposte a favore dell'Ente regionale di sviluppo Agricolo assegnazioni speciali, ai sensi dell'art. 9, lettera b), della
a) realizzazione di impianti e attrezzature di interesse comune per i produttori agricoli, ai sensi dell'art. 2, punto 4:
L. 500.000.000 per l'esercizio 1978;
L. 300.000.000 per l'esercizio 1979;
b) assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo-alimentare a norma dell'art. 2, punto 5:
L. 500.000.000 per l'esercizio 1978;
c) prestazione di garanzie fidejussorie su prestiti e mutui a norma dell'art. 2, punto 2:
L. 500.000.000 per l'esercizio 1978.
Art. 12. Per l'esercizio finanziario 1978 è disposta l'assegnazione straordinaria a favore dell'Azienda Regionale delle Foreste, a norma dell'art. 21, lettera b), della
Art. 13. Per gli interventi di difesa delle colture agrarie e forestali compresa l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi operativi di difesa a norma delle Leggi 30 giugno 1954, n. 493, 26 giugno 1913, n. 888, art. 29:
Art. 14. L'assegnazione all'ERVET S.p.A., di L. 2.000.000.000, già autorizzata con legge regionale 5 giugno 1975, e reiscritta sul Bilancio per l'esercizio 1978 a norma dell'art. 7, 2° comma, della
Per il triennio 1979-1981 è disposta a favore dell'ERVET S.p.A. una ulteriore assegnazione di complessive Lire 3.200.000.000 di cui Lire 1.200.000.000, in ragione di L. 400.000.000 annue, sono destinate a finanziare la normale attività istituzionale dell'Ente e L. 2 miliardi sono destinati a favorire l'attività dell'Ente in conformità a programmi regionali di sviluppo.
Art. 15. Per l'attività di promozione dell'artigianato e della piccola industria, anche ai fini della partecipazione delle aziende a manifestazioni fieristiche, mostre, convegni di carattere artigiano, a norma della
Art. 16. La Regione Emilia-Romgna è autorizzata a concedere nel biennio 1980-81 contributi costanti decennali in conto interessi sui mutui a medio termine, contratti dalle imprese artigiane a norma della
esercizio 1981: limite d'impegno L. 1.000.000.000.
Per la concessione dei contributi valgono le norme di cui all'art. 8, comma 2° e seguenti, della
Art. 17. Per gli interventi di cui alla
a) concorso negli interessi sui crediti di esercizio a norma dell'art. 10: L. 1.200.000.000;
b) contributo ordinario per la costituzione del fondo di garanzia a norma dell'art. 1 della
Art. 18. Per favorire le attività di propaganda del turismo emiliano- romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1, 2° comma, lettera b) ed art. 3, 4° comma, del
Art. 19. E' disposta la reiscrizione sul bilancio per l'esercizio 1978 dello stanziamento di L. 90.000.000, già autorizzato a norma dell'art. 15 della
Art. 20. L'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 disposta per l'esercizio 1978 dall'art. 13 della
Art. 21. Per la concessione di contributi a norma della
Art. 22. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle merci a norma della
Art. 23. Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase di vendita delle merci di cui alla
Art. 24. Il limite di impegno trentacinquennale di L. 60.000.000 autorizzato dalla
In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della predetta legge il contributo potrà essere destinato al finanziamento del completamento di opere già ammesse in precedenza al contributo regionale o statale, ovvero al finanziamento di opere urgenti della stessa natura a favore di Comuni della Regione aventi una popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Le domande per l'ottenimento dei contributi dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata per l'esercizio 1978 a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione della IDRO.S.E.R. S.p.A. costituita a norma della
L'erogazione dei finanziamenti sarà disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, anche per acconti, con riferimento alla quota parte a carico della Regione dei costi per la elaborazione del «piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche dell'Emilia-Romagna», di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975.
Art. 26. Per gli interventi di difesa del suolo, consolidamento e trasferimento abitati di cui alla
Art. 27. L'autorizzazione globale di spesa per il quadriennio 1978- 1981 disposta dall'art. 21 della
Art. 28. Per gli interventi di cui alla
a) Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere acquedottistiche a norma dell'art. 3, secondo comma: Lire 28.000.000.000 di cui Lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
b) Contributi in capitale a Comuni e loro Consorzi per la realizzazione di opere fognanti ed impianti di depurazione a norma dell'art. 3, 2° comma: L. 43.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 29. Per gli interventi di cui all'art. 9 della
- Piano regionale di coordinamento
- Attribuzione e delega di funzioni amministrative» [30], sono disposte, aggiunta a quanto già stabilito alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 23 della
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti regionali, compreso il mantenimento di idonei fondali a norma dell'art. 9, lettera c): L. 1.680.000.000 in ragione di L. 560.000.000 ogni anno;
- apprestamento dei servizi per la illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali di competenza regionale, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale, nonché del verde pubblico, a norma dell'art. 9, lettera e): L. 135.000.000 in ragione di L. 45.000.000 ogni anno.
Art. 30. Per gli interventi in materia di viabilità locale di cui all'art. 17 della
a) contributi in capitale a favore di Comuni, Province e loro Consorzi a norma dell'art. 18 lettera a): Lire 20.780.000.000 di cui Lire 7.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978.
Art. 31. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1978 la spesa di L. 450.000.000 per la concessione di contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera ai sensi degli artt. 1 e 2 della
Art. 32. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla
Art. 33. Il 2° comma dell'art. 32 della
(omissis) [36]
Art. 34. L'attività di promozione da parte della Regione delle iniziative sperimentali concernenti gli operatori sanitari sociali, di cui alla
Art. 35. E' delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione di programmi e la loro attuazione in ordine allo sviluppo zootecnico e alla fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge 27-11-1956, n. 1367.
La delega relativa allo sviluppo zootecnico comprende anche lo sviluppo dell'allevamento del cavallo e l'avvio di iniziative a carattere sperimentale nel settore bovino.
Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva i programmi ed emana direttive in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 36. Per effetto delle nuove autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge e delle modifiche alle autorizzazioni di spesa precedentemente disposte da leggi regionali, si determinano le seguenti variazioni complessive analiticamente esposte nella tabella «A» allegata alla presente legge:
(omissis).
[1] Vedi § 4.1.10.
[2] Vedi § 3.3.3.
[3] Vedi § 3.2.1.
[4] L'art. 8 è stato così modificato dall'art. 3 della
[5] Vedi § 3.1.9.
[6] Vedi § 3.3.3.
[7] Vedi § 3.3.3.
[8] Vedi § 3.1.6.
[9] Vedi § 2.2.10.
[10] Vedi § 2.2.6.
[11] Vedi § 6.3.1.
[12] Vedi § 3.8.3.
[13] Vedi § 3.8.2.
[14] Vedi B.U. n. 46 del 7/4/1976.
[15] Vedi § 2.2.2.
[16] Vedi § 6.3.1.
[17] Vedi § 3.10.4.
[18] Vedi § 3.7.6.
[19] Vedi § 3.7.1.
[20] Vedi § 3.7.3.
[21] Vedi § 3.7.2.
[22] Vedi § 2.3.8.
[23] Il primo comma è stato così modificato dall'art. 28 della
[24] Vedi § 2.2.5.
[25] Vedi § 6.3.1.
[26] Vedi § 6.3.1.
[27] Vedi § 4.2.3.
[28] Vedi § 4.4.3.
[29] Vedi § 6.3.1.
[30] Vedi § 4.2.5.
[31] Vedi § 6.3.1.
[32] Vedi § 4.1.7.
[33] Vedi § 6.3.1.
[34] Vedi § 4.2.8.
[35] Vedi § 5.6.3.
[36] Vedi § 6.3.1.
[37] Vedi § 5.1.11.