§ 6.1.29 - L.R. 7 dicembre 2011, n. 17.
Norme in materia di tributi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:07/12/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
Art. 2.  Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali
Art. 4.  Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica
Art. 5.  Estinzione del contenzioso
Art. 6.  Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006
Art. 7.  Riscossione diretta
Art. 8.  Norma transitoria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 6.1.29 - L.R. 7 dicembre 2011, n. 17.

Norme in materia di tributi regionali

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 178)

 

     Art. 1. Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto

1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono valide sino a quando permangono in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validità e congruità della fidejussione di cui all'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale.

2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per cento della fidejussione già prestata, non si dà luogo ad alcuna integrazione.

 

     Art. 2. Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali

1. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "mensile" è soppressa e le parole"trenta rate mensili" sono sostituite dalle seguenti "dieci rate trimestrali";

b) al comma 3 le parole "del rateo mensile" sono sostituite dalle seguenti "di una rata";

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.".

 

     Art. 4. Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica

1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983, con le modalità previste dal titolo I, capo II, e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

 

     Art. 5. Estinzione del contenzioso

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

 

     Art. 6. Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia.

 

     Art. 7. Riscossione diretta

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti tributi.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

 

     Art. 8. Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.