Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 07/12/2011 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto |
Art. 2. Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali |
Art. 4. Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica |
Art. 5. Estinzione del contenzioso |
Art. 6. Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 |
Art. 7. Riscossione diretta |
Art. 8. Norma transitoria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.1.29 - L.R. 7 dicembre 2011, n. 17.
Norme in materia di tributi regionali
(B.U. 7 dicembre 2011, n. 178)
Art. 1. Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto
1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della
2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per cento della fidejussione già prestata, non si dà luogo ad alcuna integrazione.
Art. 2. Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della
Art. 3. Modifiche alla
1. All'articolo 5 della
a) al comma 2 la parola "mensile" è soppressa e le parole"trenta rate mensili" sono sostituite dalle seguenti "dieci rate trimestrali";
b) al comma 3 le parole "del rateo mensile" sono sostituite dalle seguenti "di una rata";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.".
Art. 4. Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica
1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui all'articolo 5 del
Art. 5. Estinzione del contenzioso
1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 6. Conferma delle aliquote previste dall'articolo 2 della
1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'articolo 2 della
Art. 7. Riscossione diretta
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'articolo 119 della Costituzione, le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la Regione per la gestione di detti tributi.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.
Art. 8. Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.