§ 2.1.23 - L.R. 14 marzo 1985, n. 11.
Definizione rapporto di lavoro personale precario.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/03/1985
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1985, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 2.1.23 - L.R. 14 marzo 1985, n. 11. [1]

Definizione rapporto di lavoro personale precario.

(B.U. n. 18 del 19 marzo 1985).

 

Art. 1. [2]

     Il personale precario chiamato presso gli uffici provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione per la gestione di funzioni delegate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di progetti speciali, presso il Centro di orientamento professionale, nonché presso l'Ufficio gestione acquedotti il Centro elaborazione dati e l'Assessorato all'artigianato, sede di Reggio Calabria, per compiti di istituto, in servizio alla data del 31 dicembre 1983 e nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, continua ad essere mantenuto in servizio con il trattamento previsto dalla legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 per il livello IV [3].

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1985, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativa all'esercizio 1985.

     Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Vedi L.R. 8 luglio 1992, n. 8 per interpretazione autentica del presente articolo.

[3] Comma così modificato dall'art. 37 ter della L.R. 22 settembre 1998, n. 10.