§ 6.3.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 16.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1980 e pluriennale 1980-1982 della Regione Calabria (legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:02/06/1980
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, 1° comma - lettera a), c), e d) e all'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è [...]
Art. 2.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di [...]
Art. 3.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per [...]
Art. 4.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 5.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 6.      Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio [...]
Art. 8.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle funzioni in materia di [...]
Art. 9.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 10.      Ai fini della concessione dei contributi ai Comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire [...]
Art. 11.      Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi [...]
Art. 12.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14 «Interventi nel settore della medicina preventiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire [...]
Art. 13.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 «Interventi nel settore della medicina riabilitativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire [...]
Art. 14.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 di cui lire [...]
Art. 15.      Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 «Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per [...]
Art. 16.      Per le finalità di cui alla legge 17 maggio 1976, n. 13 «Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 17.      Ai fini della concessione della indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. [...]
Art. 18.      Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge [...]
Art. 19.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire [...]
Art. 20.      Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte per il triennio 1980-1982 [...]
Art. 21.      Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1980 e 1981 sono destinati alle [...]
Art. 22.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di [...]
Art. 23.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1980- 1982 la spesa complessiva di lire 12.000.000.000 [...]
Art. 24.      Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è [...]
Art. 25.      Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 26.      Il 10 per cento delle somme stanziate nei Capitoli 2231205, 5123204, 5223209, 5223210, 522311, 5223212 e 5223213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 27.      Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 28.      Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 29.      In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 30.      Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 166.386.000.000 nel triennio 1980- 1982 di cui lire 99.646.000.000 a carico del bilancio [...]
Art. 31.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.7 - L.R. 2 giugno 1980, n. 16. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1980 e pluriennale 1980-1982 della Regione Calabria (legge finanziaria).

(B.U. 31 maggio 1980, n. 24, sup. straord. n. 3).

 

 

Rubrica 2ª

Territorio

 

Art. 1.

     Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'articolo 3, 1° comma - lettera a), c), e d) e all'articolo 4, 1° comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 7 miliardi di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

     Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'articolo 3 primo comma - lettera f) e g) e all'articolo 4, 1° comma - lettera a) e b)

- della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il

triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 di cui lire

2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 2.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, n. 20 «Norme per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati esercenti autoservizi di linea di concessione regionale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2.500.000.000.

     L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei contributi di esercizio in relazione al servizio svolto nell'anno 1978.

 

     Art. 3.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25 «Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30 recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 4.000.000.000.

 

     Art. 4.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 «Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 4.500.000.000.

 

     Art. 5.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 9.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 6.

     Ai fini della concessione di contributi alle comunità montane, per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 700 milioni da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7.

 

     Art. 7.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 8.400.000.000 di cui lire 8.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980, da finanziare con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

 

 

Rubrica 3ª

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 290.000.000.

 

     Art. 9.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 10.

     Ai fini della concessione dei contributi ai Comuni per il diritto allo studio, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 15.636.000.000.

 

     Art. 11.

     Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

Rubrica 4ª

Sicurezza sociale

 

     Art. 12.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 14 «Interventi nel settore della medicina preventiva» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 2.000.000.000

 

     Art. 13.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 marzo 1977, n. 10 «Interventi nel settore della medicina riabilitativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 1.500.000.000.

 

     Art. 14.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 «Disciplina degli asili nido» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 15.

     Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 «Consulta regionale dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 16.

     Per le finalità di cui alla legge 17 maggio 1976, n. 13 «Provvidenze della Regione in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 280.000.000.

 

     Art. 17.

     Ai fini della concessione della indennità di residenza prevista per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale 8 settembre 1977, n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 700.000.000.

 

Rubrica 5ª

Agricoltura

 

     Art. 18.

     Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria» - ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 9.000.000.000.

 

     Art. 19.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 16 «Incentivi per lo sviluppo della zootecnia» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 5.400.000.000 di cui lire 1.800.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 20.

     Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte per il triennio 1980-1982 le seguenti autorizzazioni globali di spesa:

     a) per le iniziative e i programmi previsti dall'articolo 2 lire 120 milioni di cui lire 40.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     b) per le iniziative e i contributi previsti dall'articolo 3 lire 3.600.000.000 di cui lire 1.200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     c) per le iniziative previste dall'articolo 4 lire 150.000.000 di cui lire 50.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     d) per le iniziative previste dall'articolo 5 lire 15.700.000.000 di cui lire 7.900.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     e) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     f) per le iniziative previste dall'articolo 7 lire 900.000.000 di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     g) per le iniziative previste dall'articolo 8 lire 2.000.000.000 interamente a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

     La destinazione della spesa per gli anni 1980-1982 potrà essere modificata previo riesame della citata legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 per adeguarla alla legge statale 1° luglio 1977, n. 403.

 

     Art. 21.

     Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per gli anni 1980 e 1981 sono destinati alle seguenti iniziative:

     a) per la ristrutturazione, il completamento ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione lire 34.000.000.000 di cui lire 17.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980;

     b) per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato ai sensi delle leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2 e 14 maggio 1975, n. 17 lire 9.480.000.000 di cui lire 4.740.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 22.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 23.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per il triennio 1980- 1982 la spesa complessiva di lire 12.000.000.000 di cui lire 4.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

Rubrica 6ª

Attività produttive extragricole

 

     Art. 24.

     Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 «Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana» è autorizzata per il triennio 1980-1982 la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980.

 

     Art. 25.

     Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

- ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21 - è autorizzata per

l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 500.000.000.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 26.

     Il 10 per cento delle somme stanziate nei Capitoli 2231205, 5123204, 5223209, 5223210, 522311, 5223212 e 5223213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 - ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 è destinato alle iniziative di ricerca e di assistenza tecnica connesse ai diversi settori e da realizzare utilizzando i giovani già avviati al lavoro a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285.

 

     Art. 27.

     Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al 3° comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     In tal caso - a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo articolo 28, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale parte spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del 2° comma dell'articolo 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 28.

     Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 29.

     In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 30.

     Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 166.386.000.000 nel triennio 1980- 1982 di cui lire 99.646.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1980

- si fa fronte a norma del 2° comma dell'articolo 4 della legge regionale

22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del

bilancio pluriennale 1980-1982, nel rispetto delle destinazioni indicative

definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini

finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-

descrittivi.

     La copertura della spesa complessiva di cui al 1° comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 30.606.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 80.800.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 54.980.000.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 23 dicembre 1978, n. 833, 1° luglio 1977, n. 403 e 2 maggio 1976, n. 183.

     La tabella «A», allegata alla presente legge; fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 31.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.