Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 10/06/1996 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Attuazione). |
Art. 2. (Regolamenti comunali). |
Art. 3. (Definizione). |
Art. 4. (Requisiti giuridici). |
Art. 5. (Caratteristiche delle autovetture e tariffe). |
Art. 6. (Licenze e autorizzazioni). |
Art. 7. (Istituzione). |
Art. 8. (Finalità della commissione consultiva). |
Art. 9. (Funzionamento). |
Art. 10. (Istituzione del ruolo). |
Art. 11. (Iscrizione nel ruolo). |
Art. 12. (Vigilanza). |
Art. 13. (Diffida). |
Art. 14. (Sanzioni). |
Art. 15. (Sospensione della licenza). |
Art. 16. (Revoca della licenza). |
Art. 17. (Procedimento sanzionatorio). |
Art. 18. (Decadenza della licenza e dell'autorizzazione). |
Art. 19. (Comminazione delle sanzioni). |
Art. 20. (Istituzione della commissione d'esame). |
Art. 21. (Finalità della commissione). |
Art. 22. (Presentazione delle domande d'esame). |
Art. 23. (Materie d'esame). |
Art. 24. (Rilascio dell'attestato). |
Art. 25. (Modalità per la ripetizione dell'esame). |
Art. 26. (Adeguamento). |
Art. 27. (Modificazione ed abrogazione). |
Art. 28. (Norma finanziaria). |
Art. 29. (Pubblicazione). |
§ 4.5.13 – L.R. 10 giugno 1996, n. 28.
Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari.
(B.U. 16 giugno 2006, n. 30).
TITOLO I
CRITERI REGOLAMENTARI
Art. 1. (Attuazione).
Ai sensi della
Art. 2. (Regolamenti comunali).
1. I comuni predispongono ed adottano regolamenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, attenendosi alle disposizioni della presente legge.
2. Dispongono, altresì, per la costituzione di apposita commissione competente in materia dei regolamenti medesimi.
3. I Comuni nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, per il noleggio autovetture e taxi, determinano autonomamente il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare sulla base delle effettive esigenze delle rispettive comunità interessate [1].
4. La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante [2].
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla L.R. 10.06.1996, n.28 si rinvia alle disposizioni contenute nella
Art. 3. (Definizione).
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato con partenza dal luogo pubblico di stazionamento, messo a disposizione del concessionario dal Comune;
b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato, normalmente, con partenza dalla sede del vettore.
Art. 4. (Requisiti giuridici).
1. Il libero esercizio dell'attività di servizio di taxi è consentito dietro rilascio di licenza comunale.
2. Il libero esercizio dell'attività di noleggio con conducente è consentito dietro rilascio di autorizzazione comunale.
3. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori privati, con ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente; la licenza e l'autorizzazione vengono concesse alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi albi previsti dall'art. 5 della
4. Licenze ed autorizzazioni sono cumulabili e trasferibili nei termini stabiliti agli artt. 8 e 9 della
5. E' ammessa la sostituzione alla guida dei titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della
Art. 5. (Caratteristiche delle autovetture e tariffe).
I regolamenti comunali devono, inoltre, disciplinare:
a) sosta e circolazione dei veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggi con conducente;
b) assegnazione di contrassegni e di tassametri ai sensi dell'art. 12 della legge 21/92;
c) l'esonero dall'uso del tassametro ovvero la concessione anche dell'esercizio del servizio di taxi alle autovetture immatricolate per il servizio di noleggio secondo gli elenchi dei comuni appositamente determinati dalle camere di commercio;
d) tariffe a base multipla per il servizio urbano e tariffe a base chilometrica per il servizio extraurbano;
e) accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio con conducente per i portatori di invalidità;
f) limitazione degli scarichi inquinanti, secondo le norme comunitarie, dei veicoli adibiti ai servizi non di linea.
Art. 6. (Licenze e autorizzazioni).
E' requisito indispensabile, per l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni, l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disciplinato dall'art. 10 della presente legge.
TITOLO II
COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA
Art. 7. (Istituzione).
1. E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione consultiva di cui all'art. 4, IV comma, della
2. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
- Assessore Regionale ai Trasporti, che la presiede;
- un funzionario dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata;
- un funzionario dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Potenza;
- un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Basilicata;
- un rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria artigiana, unitariamente designato;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante della CGIL - CISL - UIL - unitariamente designato;
- un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.
3. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal funzionario regionale.
Art. 8. (Finalità della commissione consultiva).
1. La Commissione regionale consultiva è competente in materia di regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea.
2. La corrispondente commissione comunale, gli enti locali interessati, gli esercenti e gli utenti del servizio di taxi e di noleggio con conducente possono sottoporre alla decisione della commissione controversie di natura amministrativa.
Art. 9. (Funzionamento).
1. In corrispondenza di ciascuno dei componenti effettivi viene contemporaneamente nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
2. La Commissione è insediata in presenza di almeno due terzi delle designazioni.
3. Qualora, al momento dell'insediamento, non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata al momento della loro designazione.
4. Per la validità della seduta è necessario il raggiungimento di un quorum strutturale assicurato dalla presenza di 5 membri degli 8 assegnati al collegio.
5. Qualora, in sede di prima convocazione, il numero dei presenti non consenta il raggiungimento del quorum strutturale, è consentito procedere ad una seconda convocazione, di 60 minuti successiva alla precedente, con un quorum ridotto pari a 3 membri degli 8 costituenti l'intero corpo collegiale.
6. Costi e indennità da corrispondere ai componenti la commissione saranno disposti con deliberazione della Giunta regionale.
TITOLO III
RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI
ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
CAPO I
ISTITUZIONE
Art. 10. (Istituzione del ruolo).
1. E' istituito, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ai sensi dell'art. 6, IV comma, della legge 15.1.1992 n. 21, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura;
b) conducenti di motocarrozzetta;
c) conducenti di natanti;
d) conducenti di veicoli a trazione animale.
e) Titolari e conducenti di autobus [4].
3. E' condizione indispensabile, per l'iscrizione al ruolo, il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsti dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.
4. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia fatto salvo l'obbligatorietà del possesso dei titoli giuridici previsti per l'iscrizione in ciascuna sezione.
Art. 11. (Iscrizione nel ruolo).
1. Sono iscritti di diritto al ruolo:
a) i soggetti che al momento dell'istituzione del medesimo, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
b) i soggetti che, al momento dell'istituzione del medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto; nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo o di sostituto del conducente di taxi.
2. L'iscrizione di diritto al ruolo, che si intende automatica per i soggetti di cui al punto a), è invece subordinata, per i soggetti menzionati al punto b), alla presentazione di regolare domanda redatta su carta legale, completa delle generalità nonché dei dati identificativi di carattere soggettivo relativi all'interessato (luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e domicilio).
3. Detta domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'intestatario della licenza o autorizzazione presso il quale il richiedente medesimo abbia prestato la propria attività lavorativa in qualità di dipendente o di sostituto di dipendente.
4. La dichiarazione, redatta nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, deve necessariamente attestare l'oggettiva sussistenza, in ordine al soggetto interessato, del requisito dell'esperienza pratica richiesto ai sensi della precedente lettera b) ed effettivamente acquisito nell'esercizio biennale dell'attività relativa al trasporto pubblico non di linea.
5. A tutti gli altri soggetti che intendano accedere alla professione di esercente il servizio pubblico non di linea è fatto obbligo di assumere la forma imprenditoriale disciplinata dal 3° comma del precedente art. 4.
6. L'iscrizione al ruolo è condizionata all'accertamento di un ulteriore profilo di idoneità relativo al possesso di conoscenze geografiche e toponomastiche.
7. Detto grado di professionalità viene accertato dall'apposita Commissione Regionale di cui al titolo successivo del presente atto e secondo le modalità ivi riportate.
CAPO II
ILLECITI E SANZIONI
Art. 12. (Vigilanza).
Le Commissioni comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea. Allo scopo, avvalendosi degli Uffici comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.
Art. 13. (Diffida).
1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dell'Amministrazione comunale;
d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.
Art. 14. (Sanzioni).
1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera a) dell'art. 13;
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione della norma ex lettera b) dell'art. 13;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera c) dell'art. 13;
d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera d) dell'art. 13;
e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera e) dell'art. 13;
f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera f) dell'art. 13;
g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie.
3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.
4. Ai sensi dell'art. 107 del
5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
Art. 15. (Sospensione della licenza).
1. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 14;
e) violazione di norme amministrative penali connesse all'esercizio dell'attività;
f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
Art. 16. (Revoca della licenza).
1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. 448 - 20/12/91 recepiti con DCR 1259 del 22/2/94;
b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;
c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 della presente legge;
d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione.
Art. 17. (Procedimento sanzionatorio).
1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale le memorie difensive.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di comminazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C..
Art. 18. (Decadenza della licenza e dell'autorizzazione).
1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone la decadenza della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 4, 4° comma;
d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 19. (Comminazione delle sanzioni).
1. Le sanzioni di cui al presente capo II devono essere comminate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.
TITOLO IV
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA'
Art. 20. (Istituzione della commissione d'esame).
1. E' istituita, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del III comma dell'art. 6 della
2. Detta Commissione è formata dai seguenti membri effettivi:
- Responsabile dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata che la presiede;
- un rappresentante dell'Ufficio della M.C.T.C. della provincia di Potenza;
- un rappresentante dell'A.N.C.I.;
- due esperti di discipline giuridico-economiche designati dalle Associazioni artigiane più rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un rappresentante dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata.
Art. 21. (Finalità della commissione).
1. La Commissione assolve ai seguenti compiti:
a) prende atto delle iscrizioni automatiche al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea consentite di diritto ai soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo medesimo, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
b) valuta la regolarità delle domande di coloro ai quali, per la provata esperienza conseguita nel corso delle prestazioni fornite nella qualità di cui all'art. 11 lettera b) del titolo I, viene riconosciuto il diritto di iscrizione al ruolo con la dispensa dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità professionale di cui alle successive disposizioni del presente atto;
c) valuta la regolarità delle domande dei nuovi aspiranti all'esercizio della professione accertandone i requisiti di idoneità;
d) predispone un sistema di esami, da svolgersi almeno con frequenza trimestrale (in presenza di domande), atto a consentire la valutazione delle conoscenze che gli aspiranti all'iscrizione al ruolo debbono dimostrare di possedere con particolare riguardo alla geografia ed alla toponomastica della regione;
e) trasmette ai competenti uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo.
2. Il Presidente della Commissione provvede, almeno venti giorni prima di ogni seduta di esame, alla convocazione dei membri della Commissione medesima oltre che dei candidati.
3. Ai componenti effettivi e supplenti nonché al segretario della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione pari a L. 100.000 nonché il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali delle norme vigenti in materia.
Art. 22. (Presentazione delle domande d'esame).
1. Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, debbono presentare domanda scritta presso l'apposita Commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità costituita presso la Regione Basilicata Ufficio Trasporti.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della
3. Il segretario della Commissione, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi, con lettera raccomandata A.R., la data e il luogo dell'esame.
4. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione avverso la quale è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale.
4. I cittadini stranieri extracomunitari dovranno allegare alla domanda anche la copia conforme all’originale del permesso di soggiorno [6].
Art. 23. (Materie d'esame).
1. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande concernenti le seguenti materie:
- geografia fisica e stradale nonché toponomastica della Regione Basilicata;
- regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;
- accesso alla professione e suo esercizio;
- norme di esercizio tecnico: collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;
- sicurezza stradale: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia di circolazione, sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti;
- provvedimenti da prendere in caso di incidenti;
- norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di invalidità.
2. Le domande sono formulate dalla Commissione d'esame di cui al precedente articolo 20, che, in alternativa, può predisporre un sistema di esame mediante domande scritte con risposte a scelta multipla, a tal fine deve essere elaborato un congruo numero di domande per ogni gruppo di materie precedentemente indicate.
3. La Commissione valuta collegialmente l'esito delle prove scritte.
Art. 24. (Rilascio dell'attestato).
A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie, davanti alla Commissione regolarmente costituita, verrà rilasciato un attestato di capacità professionale che abilita l'interessato allo svolgimento dell'attività di esercente il servizio di trasporto pubblico non di linea. Tale attestato costituisce presupposto per l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente art. 10.
Art. 25. (Modalità per la ripetizione dell'esame).
1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione per una seconda prova consecutiva.
2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono essere ammessi per un successivo appello prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
3. Qualora anche la terza prova si concluda negativamente al candidato non sarà data possibilità di accedere ad una quarta seduta di esame prima che siano decorsi dodici mesi dalla data dell'ultima prova non superata.
4. Qualora il candidato non risulti presente alla prova d'appello relativa alla seduta d'esame per la quale è stato convocato può essere ammesso d'ufficio all'esame successivo solo previa esibizione di dichiarazione giustificativa, in mancanza della quale si rende obbligatoria, per l'interessato, la ripresentazione della domanda di ammissione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE
Art. 26. (Adeguamento).
Le amministrazioni comunali adottano, ovvero rendono conformi alle disposizioni della presente legge regionale, i regolamenti per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 27. (Modificazione ed abrogazione).
Le norme contenute dalla
Art. 28. (Norma finanziaria).
Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte mediante gli stanziamenti di cui al cap. di bilancio 96 n. 550. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno determinati sullo stesso capitolo n. 550 o corrispondenti.
Art. 29. (Pubblicazione).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[4] Lettera aggiunta dall’art. 3 della
[5] Comma così modificato dall’art. 25 della
[6] Comma aggiunto, col numero 4, dall’art. 11 della