§ 6.1.17 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 40.
Integrazione alla tabella "A" della L.R. 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle LL.RR. 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:23/12/1999
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. Il comprensorio della Val d'Agri, di cui alla tabella "A" della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18, [...]
Art. 2.      1. I benefici di cui alla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle Leggi Regionali 10 novembre 1995, n. 64, 8 aprile 1997, n. 18 e dalla presente, si estendono alle aree [...]
Art. 3.      1. La Tabella "A" di cui alle Leggi Regionali 3 aprile 1995, n. 40, 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere [...]
Art. 4.      1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.17 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 40.

Integrazione alla tabella "A" della L.R. 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle LL.RR. 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18.

(B.U. 27 dicembre 1999, n. 72).

 

Art. 1.

     1. Il comprensorio della Val d'Agri, di cui alla tabella "A" della Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18, comprende anche il territorio dei Comuni di Abriola e Brindisi di Montagna.

 

     Art. 2.

     1. I benefici di cui alla Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 40, come modificata dalle Leggi Regionali 10 novembre 1995, n. 64, 8 aprile 1997, n. 18 e dalla presente, si estendono alle aree comprensoriali per interventi produttivi, ancorché ubicate fuori dai territori di comuni ricompresi nella Tabella "A" allegata alla predetta Legge Regionale n. 40, limitatamente ai Comuni che ne fanno parte e che sono inclusi nella stessa Tabella "A".

 

     Art. 3.

     1. La Tabella "A" di cui alle Leggi Regionali 3 aprile 1995, n. 40, 10 novembre 1995, n. 64 e 8 aprile 1997, n. 18, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potrà essere modificata ed integrata con delibera di Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

     2. Il procedimento di modifica o di integrazione viene attivato dal Dipartimento Attività Produttive con proposta motivata, che tenga conto dei requisiti individuati nel regolamento di cui al successivo comma tre.

     3. La Giunta Regionale predispone un regolamento con il quale vengono precisati i requisiti e le modalità per l'iscrizione dei comuni nella Tabella "A" indicata al comma uno, da approvarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.